Alcuni operatori richiedono l'indicazione sul sito dei Paesi verso i quali si possono effettuare esportazioni con diritto a restituzione. In tal senso si precisa che per ciascun settore è possibile conoscere l'elenco dei Paesi consultando la relativa pagina, nella partizione delle aliquote in vigore.
In caso di Paesi ad aliquota unica in fondo alla tabella allegata non vi sarà l'indicazione specifica dei Paesi medesimi (essendo l'aliquota unica l'esportazione è consentita per tutti i Paesi terzi) , mentre in caso di aliquota differenziata in fondo alla tabella vi sarà una nota "specifica" con l'indicazione dei Paesi Terzi e con le eventuali eccezioni; consultando queste tabelle settore per settore sarà possibile avere un quadro completo delle destinazioni ammesse e non al beneficio della restituzione.

Con Comunicazione 2014/C 417/01 la Commissione Europea ha dichiarato abrogato i Reg. Ce 619/08.

  • Con Reg. Ce 1113 del 19 novembre 2009, in vigore dal 20 novembre 2009, la Commissione Europea ha azzerato anche le restituzioni all'esportazione del burro di cui ai codici di nomenclatura : 0405 1011 9500 – 0405 10 11 9700 – 0405 1019 9500 – 0405 1019 9700 – 0405 1030 9100 – 0405 1030 9300 – 0405 1030 9700 –0405 1050 9500 – 0405 1050 9700 – 0405 1090 9000 – 0405 2090 9500 – 0405 2090 9700 – 0405 9010 9000 – 0405 9090 9000. Allo stato, pertanto, i vigenti Regolamenti comunitari fissano aliquota zero per il latte e per tutti i prodotti lattiero caseari.
  • Con Reg. Ce 1056/2009 del 5/11/2009, la Comunità Europea ha azzerato le restituzioni all’esportazioni dei formaggi e dei latticini mantenendo solo le aliquote di restituzione del burro ascrivibili ai codici di nomenclatura : 0405 1011 9500 – 0405 10 11 9700 – 0405 1019 9500 – 0405 1019 9700 – 0405 1030 9100 – 0405 1030 9300 -0405 1030 9700 -0405 1050 9500 – 0405 1050 9700 – 0405 1090 9000 – 0405 2090 9500 – 0405 2090 9700 – 0405 9010 9000 – 0405 9090 9000. Restano invariate le zone di destinazione e le relative esclusioni.
  • Con il Reg. Ce 57/09 sono state ripristinate le restituzioni all’esportazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari tal quali.
  • Con Reg. Ce 1234/2007 in vigore dal 1 luglio 2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è stata abrogata e sostituita la precedente normativa base di settore.
  • Con Reg. Ce 1208/2007 del 16 ottobre 2007 è stata introdotta deroga al Reg. Ce 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per il latte e i prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 di detto regolamento effettuate tra l' 1 ed il 14 giugno 2007
  • La Commissione Europea, considerata la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non ha ritenuto di procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione. Pertanto, con il Reg. Ce 660 del 14 giugno 2007 GUCE 155, ha disposto che nessuna restituzione all'esportazione (prevista dall'art. 31 del Reg. Ce 1255/1999) sia concessa per i prodotti indicati nell'allegato del regolamento stesso.
  • Con Reg. Ce 257 del 9 marzo 2007, la Commissione ha reintrodotto, per il 2007, le misure transitorie contenute nel Reg. (CE) 423/2006 recante deroga al Reg. CE n. 800/99 per quanto riguarda la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione. In particolare, in deroga all´art.16 par.1 del Reg. Ce 800/99, per le esportazioni di cui ai codici da 0401 a 0405 per le quali l´esportatore non sia in grado di acquisire le prove di cui al predetto articolo, il prodotto si considera importato nel paese terzo su presentazione della seguente documentazione: copia del documento di trasporto e uno dei documenti elencati nell´art.16 par. 2 del Reg. CE 800/99. Tali misure transitorie sono applicabili alle dichiarazioni di esportazioni accettate dal 01/01/07 al 31/12/07.
  • Il Reg. CE n. 61 del 25 gennaio 2007, che fissa le restituzioni all´esportazione nel settore lattiero caseario , in vigore dal 26 gennaio 2007, ha eliminato la zona L02 ed ha escluso dalle zone L20 ed L40 le seguenti, ulteriori, destinazioni che pertanto non potranno usufruire a partire dalla entrata in vigore del predetto Regolamento di restituzioni all´esportazione: Andorra e Gibilterra (exL02) Comune di Livigno, Campione d´Italia, isola di Helgoland, Groenlandia e Isole Faeroer. Dalla zona L20 è stata esclusa inoltre la destinazione Liechtenstein, già prcedentemente esclusa dalla zona L40.
  • Con Reg. CE 1282 del 17 agosto 2006, in vigore dal 1 settembre è stato abrogato il Reg CE 174/99. Il regolamento 1282/06 si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dal 1 settembre 2006 (saranno emanate istruzioni nazionali)
  • Con Reg. CE 1263/2006 in vigore dal 1 luglio 2006, al fine di evitare ripercussioni negative sulle esportazioni verso i paesi terzi conseguenti alle circostanze eccezionali verificatesi in Libano, la Commissione ha introdotto deroghe ai Reg. CE n. 800/99, 1464/95, 174/99, 1342/03, 633/04, 1138/05, 951/06, 958/06, 1291/00. (vedi istruzioni nazionali Prot. n.18130 del 1 settembre 2006).
  • Con Reg.Ce 423/2006 (GUCE n.75) vengono introdotte deroghe al Reg. Ce 800/1999.
  • Con Reg. Ce 409 del 09.03.2006 (GUCE 71)  vengono introdotte modifiche al Reg. Ce 174/1999.
  • Con Reg. Ce 323 del 23.02.2006 (GUCE n.54) vengono introdotte deroghe al Reg. Ce 174/1999.
  • Istruzioni di servizio n.3034 del 09.02.2006. Con nuova disposizione (introdotta con Reg.CE 2107 del 21/12/2005 a modifica del Reg CE 174/99), il riconoscimento del diritto alla restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari è subordinato alla condizione che tutti i prodotti elencati nell'art. 1 del Reg. CE 1255/99 siano conformi alle disposizioni del Reg. CE 852/2004 e del Reg. CE 853/2004.
  • Istruzioni di servizio n.3032 del 09.02.2006   Settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.; Reg.( CE ) 1962/05 - Depositi di approvvigionamento. Procedura prevista dall'art. 37 par. 2 del Reg.CE 800/99.
  • Con Reg. Ce 2107/05 la Commissione ha modificato l'art. 1 par. 4 del Reg. Ce 174/1999. Con la nuova disposizione il riconoscimento del diritto alla restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari è subordinato, a partire dal 1 gennaio 2006, alla condizione che tutti i prodotti elencati nell'art. 1 del Reg. CE 1255/99 siano conformi alle disposizioni del Reg. CE 852/04 e del Reg. CE 853/04, in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura di identificazione di cui all'allegato II, sez. I del Reg. CE 853/04 (vedi istruzioni nazionali n.32882 del 15.12.2003 e n.3034 del 09.02.2006)
  • Il Reg. Ce 1962/2005 ha statuito una deroga all'art. 37 par. 2 del Reg. Ce 800/1999. Secondo tale deroga, applicabile dal 1° giugno 2005, per determinare il tasso di restituzione applicabile al latte e ai prodotti lattiero caseari nel caso di consegne di cui all'art. 36, par. 1, lett. a) e c) e dell'art. 44 par. 1 lett. a) e b), effettuate dal 1 al 16 giugno 2005 secondo la procedura prevista dall'art. 37 del citato Reg. Ce 800/1999, il giorno preso in considerazione è il 16 giugno 2005.
  • Con Regolamento Ce 1513/2005 sono state introdotte modifiche al Regolamento Ce 174/99
  • Reg. Ce 909/05in vigore dal 17.06.2005 relativo alla restituzione all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari non ha fissato alcuna restituzione per le destinazioni inserite nelle zone L01 ed L03. In tali zone sono comprese, tra le altre, le destinazioni di cui all'articolo 36 par. 1 lettera a) e c) e all'articolo 44 lettere a) e b) del Reg. Ce 800/1999. La mancata fissazione della restituzione deve intendersi estesa anche alle operazioni di cui agli articoli 40 e 45 del predetto reg. ce 800/1999. Infatti l'articolo 40 non è una autonoma destinazione ma una forma anticipata delle restituzioni previste dagli articoli 36 e 44 dello stesso regolamento e le destinazioni di cui all'articolo 45 sono operazioni assimilate alle consegne di cui all'articolo 36 par. 1 lettera a). La restituzione per tali destinazioni è stata ripristinata per le dichiarazioni accettate dal 29.07.2005 come previsto con Regolamento CE 1224 del 28.07.05.

Con Regolamento Ce 558/2005 la Commissione Europea ha introdotto importanti modifiche al Regolamento Ce 174/99 ed al capitolo 9 (lattiero caseari) del Regolamento 3846/87. Il Regolamento:

  • ha soppresso il par.4 dell’art. 3 del Regolamento 174/99 estendendo anche al formaggio di cui al codice 04069033919 ,della nomenclatura ,la condizione che non è concessa alcuna restituzione alle esportazioni di formaggio il cui prezzo franco frontiera , prima dell’applicazione della restituzione all’esportazione , risulta inferiore a
  • alla voce 04069088 – Altri – del capitolo 9 dell’allegato 1 del Regolamento CE 3846/87 ha aggiunto il nuovo codice di nomenclatura 04069088 ed ha modificato le disposizioni contenute nella nota 7 dello stesso allegato. In particolare ha ribadito che la restituzione è concessa sulla base del peso netto dei formaggi, al netto del liquido di conservazione ed ha escluso dal diritto alla restituzione il peso degli imballaggi, introducendo dei coefficienti forfettari di riduzione della restituzione. Pertanto all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, dovrà essere dichiarato se il peso netto comprende il peso della plastica o della paraffina o del rivestimento di cera. Ha esteso le disposizioni dettate con la nota 10, dello stesso allegato 1 capitolo 9, a tutti i formaggi e latticini operando una netta separazione tra ingredienti non lattici e caseina e/o caseinati ed ha introdotto, in presenza di ingredienti non lattici  coefficienti forfettari di riduzione della restituzione.Tali disposizioni si applicano per le esportazioni senza titolo a decorrere dal 14.04.05 e per quelle con titolo agrex per i titoli richiesti a decorrere dal 27.05.05;
  • è stato introdotto l'obbligo per l'operatore, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, di dichiarare i quantitativi di caseina e / o caseinati e/o siero di latte e/o derivati del siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 contenuti nel prodotto esportato e non aventi diritto alla restituzione.

Per le dichiarazioni da rendere all’atto dell’espletamento delle formalità doganali consultare l’allegato 1 capitolo 9 del Reg. 3846/87.

La Commissione, con Reg. Ce 450/05, ha adeguato e prorogato le misure transitore introdotte con Reg. Ce 519/04, in deroga all'articolo 16 del Reg. Ce 800/1999, per le esportazioni di cui ai codici da 0401 a 0405 per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all'articolo 16 par. 1 e 2 del predetto articolo , il prodotto si considera importato nel paese terzo su presentazione dei seguenti tre documenti: 1) copia del documento di trasporto; 2) attestato di scarico del prodotto rilasciato da un servizio ufficiale di uno Stato membro stabilito nel paese di destinazione o da una società si sorveglianza riconosciuta. l'attestato di scarico deve certificare che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico e che non è stato nuovamente carricato ai fini di riesportazione. 3) documento di bancario rilasciato da intermediari riconosciuti ovvero la prova del pagamento.

Tali misure transitorie si applicano alle dichiarazioni di esportazioni accettate dal 01.01.2005 al 31.12.2005.

In deroga al Reg. Ce 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata con destinazione Russia, rilasciati da luglio a novembre 2004, per i prodotti di cui alle lettere a , b, c, d dell'articolo 6 del citato regolamento sono, dietro richiesta del titolare, validi fino al 30.04.2005 (Reg. Ce 449/2005). Tale disposizioni si applicano dal 01.07.2004.

Con Reg. Ce 348 del 28.02.2005 la Commissione ha stabilito che, in deroga all'articolo 6 del reg. Ce 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui alle lettere a) , b), c) e d) del predetto articolo, rilasciati a decorrere dal 01/03/2005 sono validi fino al 30/06/2005.

Con Reg. Ce 815/2004 la Commissione Europea introducendo misure transitorie, ha stabilito che il latte ed i prodotti lattiero caseari, ottenuti prima dei 1 maggio 2004 in stabilimenti siti nei nuovi stati membri e commercializzati nella comunità alle condizioni indicate nella decisione 2004/280/CE, se esportati verso paesi terzi nel periodo transitorio dal 1 maggio al 31 agosto 2004 hanno diritto alla restituzione. Tale periodo è stato successivamente prorogato al 30 aprile 2005 con Reg. Ce 1893/2004. Istruzioni di servizio n.12675 del 27 maggio 2004.

Deroga del Reg. Ce 800/1999

Con Reg. 519/04 è stato derogato il Reg. Ce 800/1999 per ciò che concerne il settore lattiero caseario; in particolare l'articolo 2 del Reg. Ce 519/02 stabilisce che per le esportazioni dei prodotti dei codici NC da 0401 a 0405 per le quali l'esportatore non può fornire le prove previste all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.800/1999, il prodotto si considera importato in un paese terzo su presentazione di una copia del titolo di trasporto e di uno dei documenti elencati all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.800/1999. Tale disposizione è valida per le esportazioni effettuate dal 27.02.2004 al 31.12.2004. E' stato inoltre abrogato il Reg. Ce 776/78.

Con Reg. Ce 354/04 sono state azzerate le restituzioni all'esportazione dirette verso la Citta del Vaticano.

Validità titoli export

In applicazione del Reg. Ce 67/2004, in deroga all'articolo 6 del Reg. Ce 174/1999, il periodo di validità dei titoli export con fissazione anticipata della restituzione, richiesti entro il 31.03.2004 per i prodotti di cui alle lettere da a) a d) dello stesso articolo, scade il 30.04.2004.

Validità titoli export

In applicazione del Reg.Ce 67/2004, in deroga all'art.6 del Reg. Ce 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti entro il 31.03.2004 per i prodotti di cui alle lettere da a) a d) dello stesso articolo scade il 30.04.04.

Durata Titoli export

In applicazione del Reg. CE 951/03, in deroga all’art 6 del Reg. CE 174/1999,la durata di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti a decorrere dall’ 1.06.2003 per i prodotti con codice 0406, aventi come destinazione la zona I definita dall’art. 15 del citato regolamento scade alla fine del mese successivo in cui sono stati rilasciati.

Inoltre in deroga all'art.18, par.3 del Reg. Ce 800/1999 non è versata alcuna restituzione per i titoli utilizzati dal 01.06.2003 per esportazioni dirette verso la Croazia e recanti nella casella 7 una destinazione diversa da questo Paese.

Esportazioni di prodotti con V.D.0406 in Croazia

Con Reg. Ce 332/05 la Commissione ha stabilito , al fine di non pregiudicare il diritto alla restituzione derivante da titoli rilasciati prima del 01.06.2003, che la restituzione è versata se nella casella 7 del titolo è annotata una destinazione diversa da questo paese, purchè il titolo utilizzato sia stato rilasciato prima del 01.06.2003.

Bollo sanitario

In applicazione del regolamento Ce n.1392/03, i prodotti lattiero caseari , per poter beneficiare della restituzione devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 92/46/CEE; in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo 4°, punto A della medesima direttiva. Tale norma entra in vigore dal 01.01.2004(vedi istruzioni nazionali n.32882 del 15.12.2003).
Il testo della direttiva a disposizione è consolidato.

Con Reg. Ce 2107/05 la Commissione ha modificato l'art. 1 par. 4 del Reg. Ce 174/1999. Con la nuova disposizione il riconoscimento del diritto alla restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari è subordinato, a partire dal 1 gennaio 2006, alla condizione che tutti i prodotti elencati nell'art. 1 del Reg. CE 1255/99 siano conformi alle disposizioni del Reg. CE 852/04 e del Reg. CE 853/04, in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura di identificazione di cui all'allegato II, sez. I del Reg. CE 853/04 (vedi istruzioni nazionali n.3034 del 09.02.2006).

Modifica del Reg. Ce 800/1999

Con Reg. Ce 1253/02 è stato modificato il Reg. Ce 800/1999. Tali modifiche hanno riguardato l'esemplare di controllo T5 (art.9), le società di sorveglianza (l'articolo 16, che ha visto l'inserimento degli art.16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies), gli importi relativi alla concessione della deroga dell'articolo 17 (portati da 1200 a 2400 EURO e da 6000 a 12000 EURO) e l'articolo 49, paragrafo 9.
In materia sono disponibili le istruzioni di servizio n.21180 del 16.09.2002.

Attenzione
Per le SCS che hanno ottenuto un'autorizzazione di non più di tre anni anteriormente al 1 gennaio 2003, l'articolo 16 bis e l'allegato VI, capitolo I, si applicano per la prima volta al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

L'applicazione della modifica dell'articolo 49, paragrafo 9, che prevede l'elevazione a 100 Euro dell'importo che lo Stato membro può decidere di non versare a fronte di una dichiarazione di esportazione con diritto a restituzione, è valutata caso per caso dal SAISA, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Tale valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e, in linea di massima, la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.