Pubblicata su Gazzetta ufficiale n.L268 del 14/09/1992 pag. 0001 - 0032

Viene di seguito riportato uno stralcio della direttiva inerente le prescrizioni da osservare per la bollatura sanitaria e l'etichettatura

ATTENZIONE
Il testo è CONSOLIDATO con tutte le modifiche intervenute negli anni.

CAPITOLO IV Prescrizioni da osservare per la bollatura sanitaria e l'etichettatura

A. Prescrizioni relative alla bollatura sanitaria

1. I prodotti contemplati dalla presente direttiva devono essere sottoposti a bollatura sanitaria, la quale viene effettuata nello stabilimento al momento della fabbricazione o immediatamente dopo, in un punto (¹) Direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag.38).
chiaramente visibile, in maniera perfettamente leggibile e indelebile e in caratteri facilmente decifrabili. Il bollo sanitario può essere apposto sul prodotto stesso o sulla confezione, qualora il prodotto sia provvisto di imballaggio individuale o su un'etichetta apposta a sua volta sull'imballaggio. Tuttavia, qualora un prodotto venga confezionato ed imballato individualmente, è sufficiente che il bollo sia apposto sull'imballaggio.
2. Qualora i prodotti provvisti di bollatura sanitaria conformemente a quanto disposto al punto 1 vengano successivamente imballati, il bollo sanitario deve essere apposto anche su tale imballaggio.

3. a) Il bollo sanitario deve recare le seguenti indicazioni, racchiuse in un contorno ovale:
i) o:
- nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire, per la Comunità, le lettere: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - P - UK - AT , FI, SE , seguite dal numero di riconoscimento dello stabilimento,
- nella parte inferiore: una della seguenti sigle: CEE - EOEF - EWG - EOK - EEC - EEG - ETY;
ii) oppure:
- nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole,
- al centro il numero di riconoscimento dello stabilimento,
- nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOEF - EWG - EOK - EEC - EEG - ETY;

iii) - nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire, per la Comunità, le lettere: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - P - UK - AT , FI, SE ,

- al centro, un riferimento al puntoin cui è indicato il numero di riconoscimento dello stabilimento,
- nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOEF - EWG - EOK - EEC - EEG ;
Per bottiglie, imballaggi e recipienti di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 6 della direttiva 79/112/CEE, il bollo sanitario può recare solo le iniziali del aese speditore e il numero di riconoscimento dello stabilimento


b) il bollo sanitario può essere apposto con un tampone ad inchiostro o a fuoco sul prodotto, sulla confezione o sull'imballaggio, oppure essere stampato o collocato su una etichetta.
c) la bollatura sanitaria può consistere anche in una targhetta di materiale resistente fissata in modo da essere inamovibile, soddisfacente tutte le norme igieniche e contenente le indicazioni precisate alla lettera a).
4. Ai fini dell'esaurimento degli imballaggi e delle confezioni esistenti, l'apposizione del bollo sanitario sugli imballaggi e sulle confezioni è obbligatoria solo a decorrere dal 01.gennaio 1996. tiuttavia le indicazioni contenute nel bollo sanitario devono figurare sul documento di accompagnamento commerciale di cui all'articolo 5, punto 8 e all'articolo 7, paragrafo A, punto 9 ultimo comma della presente direttiva.

B. Prescrizioni da osservare per l'etichettatura

Fatte salve le disposizioni della direttiva 79/112/CEE, ai fini del controllo, l'etichettatura deve riportare chiaramente:
1. per il latte crudo destinato al consumo umano diretto la dicitura «latte crudo»;
2. per i prodotti a base di latte fabbricati a partire da latte crudo, il cui processo di fabbricazione non comprende nessun trattamento mediante riscaldamento, compresa la termizzazione, la dicitura «al latte crudo»;
3. - per gli altri prodotti a base di latte, il tipo dell'eventuale trattamento mediante calore cui sono stati sottoposti al termine del processo di fabbricazione;
4. - per i prodotti a base di latte in cui si può verificare uno sviluppo microbico, la data limite per il consumo o la data di durata minima.