Testo storico

Gazzetta ufficiale n° L 020 del 27/01/1999 PAG. 0008 - 0021

MODIFICHE

Modificato con il Reg. Ce 1596/1999 (G.U.C.E. L.188 del 21.07.1999)

Derogato da Reg. Ce 1158/2000 (G.U.C.E. L 130 del 31.05.2000)

Modificato da Reg. Ce 1961/2000 (GUCE n° 234 del 16.09.2000)

Modificato da Reg. Ce 1998/2000 (GUCE n° 238 del 22.09.2000)

Modificato da Reg. Ce 2114/2000 (GUCE n° 252 del 06.10.2000)

Modificato da Reg. Ce 2357/2000 (GUCE n° 272 del 25.10.2000)

Modificato da Reg. Ce 2884/2000 (GUCE n° 333 del 29.12.2000)

Derogato con Reg. Ce 595/2000 (GUCE n° 88 del 28.03.2001 )

Derogato con Reg. Ce 795/2001

Modificato con Reg. Ce 806/2001 (GUCE n° 118 del 27.04.2001 )

Derogato da Reg. Ce 1342/2001 (GUCE n° 181 del 04.07.2001)

Modificato da Reg. Ce 1370/2001 (GUCE n° 183 del 06.07.2001)

Modificato con Reg. Ce 1681/2001 (GUCE n° 227 del 23.08.2001)

Modificato con Reg. Ce 1923/2001 (GUCE n° 261 del 29.09.2001)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n° 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n° 1587/96 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 16 bis, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafi 9 e 14,
(1) considerando che il regolamento (CE) n° 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n° 2184/98 (4), ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che in occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di razionalità e chiarezza, procedere alla sua rifusione;
(2) considerando che, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round (5) (in prosieguo: «l'accordo sull'agricoltura»), la concessione di restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli, compresi i prodotti lattiero-caseari, è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore per ciascun periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° luglio 1995; che, per garantire il rispetto di tali limiti, è necessario sorvegliare il rilascio dei titoli di esportazione; che occorre altresì stabilire le modalità di attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione;
(3) considerando che il regolamento (CEE) n° 804/68 ha fissato norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per consentire la sorveglianza dei limiti in valore e in volume delle restituzioni; che occorre definire le modalità di applicazione di tale regime;
(4) considerando che, in deroga al regolamento (CEE) n° 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n° 2334/98 (7), occorre precisare in quali casi la restituzione può essere concessa senza presentare un titolo di esportazione e fissare il periodo massimo durante il quale i prodotti possono restare sotto controllo doganale;
(5) considerando che è opportuno prevedere norme specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per quanto riguarda i titoli, in deroga al regolamento (CEE) n° 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n° 1044/98 (9); che occorre altresì ridurre il livello di tolleranza ammesso da questo regolamento per quanto concerne la quantità di prodotti esportati rispetto a quella indicata nel titolo nonché precisare, ai fini di un adeguato controllo dei limiti, che nessuna restituzione venga pagata per la quantità in eccesso a quella indicata nel titolo; che è necessario fissare l'importo delle cauzioni che devono essere costituite all'atto della presentazione delle domande di titolo ad un livello tale da escludere le domande a fini speculativi;
(6) considerando che occorre fissare la durata di validità dei titoli; che è opportuno differenziare il periodo previsto a seconda dei prodotti interessati, determinando in particolare un periodo ridotto per i prodotti in relazione ai quali il rischio di speculazione risulta più elevato;
(7) considerando che, per garantire un accurato controllo dei prodotti esportati e ridurre in tal modo al minimo i rischi di speculazioni, è opportuno limitare la possibilità di cambiare il prodotto per il quale un titolo è rilasciato;
(8) considerando che il regolamento (CEE) n° 3665/87 prevede, all'articolo 2 bis, paragrafo 2, le modalità relative all'utilizzazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per l'esportazione di un prodotto corrispondente ad un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo; che tali disposizioni si applicano a un settore specifico unicamente a condizione che le categorie di prodotti ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n° 3719/88 e i gruppi di prodotti ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n° 3665/87 siano stati definiti;
(9) considerando che, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, una serie di categorie di prodotti è stata definita con riferimento alle categorie previste nell'accordo sull'agricoltura; che, ai fini di una corretta gestione del regime, occorre conservare l'impiego di queste categorie e applicare l'articolo 2 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n° 3665/87 unicamente sulla base di una definizione dei gruppi di prodotti;
(10) considerando che, nel settore lattiero-caseario, la fissazione delle restituzioni è caratterizzata da una precisa differenziazione dei tassi di restituzione, segnatamente in funzione del tenore di materia grassa dei prodotti; che, al fine di salvaguardare tale disciplina rispettando nel contempo l'obiettivo di proporzionalità di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n° 3665/87, occorre da un lato definire i gruppi di prodotti entro margini ristretti e dall'altro, per determinati prodotti, estendere la validità del titolo di esportazione ai codici di prodotto direttamente contigui, quanto al tenore di materia grassa, al prodotto per cui è stata fissata la restituzione anticipata;
(11) considerando che, per consentire agli operatori di partecipare alle gare indette dai paesi terzi senza compromettere il rispetto dei limiti di volume, occorre istituire un sistema di titoli provvisori che conferisca agli aggiudicatari il diritto al rilascio di un titolo definitivo;
(12) considerando che, per garantire il controllo dei titoli rilasciati, basato sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare un termine prima del rilascio del titolo; che, per garantire il corretto funzionamento del regime e in particolare un'equa assegnazione dei quantitativi nel rispetto dei limiti imposti dall'accordo sull'agricoltura, è necessario prevedere diverse misure di gestione, e in particolare la facoltà di sospendere il rilascio dei titoli e di applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti;
(13) considerando che è opportuno determinare il tasso di restituzione per i prodotti che beneficiano delle restituzioni all'esportazione nell'ambito delle azioni di aiuto alimentare;
(14) considerando che, per talune operazioni di esportazione con restituzioni, è opportuno definire il paese di destinazione come una destinazione obbligatoria di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3665/87 al fine di garantire la corretta utilizzazione dei titoli;
(15) considerando che, per i formaggi, si è osservato come le domande di titoli di esportazione subiscano variazioni divergenti a seconda delle destinazioni; che, per consentire l'applicazione di misure particolari, che variano in funzione della destinazione indicata nelle domande di titolo, occorre fissare le zone di destinazione e rendere obbligatoria la zona di destinazione indicata nei titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406;
(16) considerando che, per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, i cui prezzi sono determinati dai prezzi dei rispettivi componenti, è opportuno precisare le modalità di fissazione della restituzione, che dev'essere proporzionata alla percentuale degli elementi costitutivi; che tuttavia, per facilitare la gestione delle restituzioni relative a tali prodotti, e in particolare delle misure intese a garantire il rispetto degli impegni assunti in materia di esportazione nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, occorre fissare una quantità massima di saccarosio incorporato che può beneficiare di una restituzione; che la percentuale del 43 %, in peso del prodotto intero è rappresentativa del tenore di saccarosio di tali prodotti;
(17) considerando che l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n° 3665/87 prevede la possibilità di concedere restituzioni per i componenti di origine comunitaria del formaggio fuso fabbricato in regime di perfezionamento attivo; che occorre prevedere talune modalità particolari al fine di garantire il corretto funzionamento e il controllo efficace di questa misura specifica;
(18) considerando che, nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada, approvato con decisione 95/591/CE del Consiglio (10), è diventato obbligatorio presentare un titolo di esportazione rilasciato dalla Comunità per i formaggi importati nel Canada a condizioni preferenziali; che è opportuno precisare le modalità del rilascio di detto titolo; che, al fine di garantire che i quantitativi di formaggio che beneficiano del contingente d'importazione verso il Canada corrispondano a quelli per i quali è rilasciato un titolo, occorre disporre il rinvio dei titoli vistati dalle autorità canadesi agli organismi competenti degli Stati membri, nonché la comunicazione alla Commissione dei dati relativi alle esportazioni da parte degli Stati membri;
(19) considerando che, nell'ambito delle consultazioni con la Svizzera relative all'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, è stato convenuto di applicare un pacchetto di misure che prevedono, in particolare, una riduzione dei dazi doganali per le importazioni di taluni formaggi comunitari in Svizzera; che occorre garantire l'origine comunitaria dei prodotti; che, a tal fine, occorre rendere obbligatori i titoli di esportazione per le esportazioni di tutti i formaggi che beneficiano del regime, compresi quelli che non hanno diritto ad alcuna restituzione; che il rilascio dei titoli deve essere subordinato alla presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione attestante l'origine comunitaria del prodotto;
(20) considerando che, per quanto riguarda il contingente supplementare di formaggi comunitari negli Stati Uniti derivante dall'accordo sull'agricoltura, è concessa alla Comunità la facoltà di designare gli importatori che potranno importare nell'ambito di tale contingente; che il ricorso a questa facoltà consente alla Comunità di aumentare al massimo il valore del contingente; che occorre pertanto definire una procedura per la selezione degli importatori da designare in base all'attribuzione dei titoli di esportazione per i prodotti considerati;
(21) considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Regime generale delle restituzioni all'esportazione

Articolo 1
1. Le esportazioni dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n° 804/68, per la quale è richiesta una restituzione, è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, salvo nei casi previsti dall'articolo 2. L'importo della restituzione è quello da applicare il giorno della richiesta del titolo di esportazione o dell'eventuale titolo provvisorio.
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 7 il numero di codice del paese di destinazione indicato nell'allegato del regolamento (CE) n° 2317/97 della Commissione (11).
3. Le domande di titolo il cui giorno di presentazione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n° 3719/88 è il giovedì, si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 2
La restituzione è concessa soltanto dietro presentazione di un titolo di esportazione.
Tuttavia, in deroga all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n° 3665/87, non è richiesto alcun titolo nei casi seguenti:
a) quando l'importo della restituzione per dichiarazione di esportazione, calcolato in base al tasso della restituzione applicabile il primo giorno del mese di esportazione, è pari o inferiore a 60 EUR;
b) nei casi di cui agli articoli 34, 38, 42, 43 e 44, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3665/87.
Ai fini del secondo comma, lettera a), se la dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni, di cui al regolamento (CEE) n° 3846/87 della Commissione (12) o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano costituire una dichiarazione separata.

Articolo 3
Nessuna restituzione è concessa nell'ambito di un'esportazione di formaggio il cui prezzo franco-frontiera, prima dell'applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore a 230 EUR per 100 chilogrammi.
Il primo comma non si applica al formaggio di cui al codice 0406 9033 9919 della nomenclatura delle restituzioni.

Articolo 4
1. Le quattro categorie di prodotti ai sensi dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'accordo sull'agricoltura»), sono fissate all'allegato I.
2. L'articolo 13 bis, secondo comma, del regolamento (CEE) n° 3719/88 non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, i gruppi di prodotti ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n° 3665/87 sono fissati all'allegato II.

Articolo 5
1. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto, a dodici cifre, della nomenclatura delle restituzioni. Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato, salvo nei casi definiti ai paragrafi 2 e 3.
2. Per i prodotti dei codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309, l'interessato può chiedere che il codice della casella 16 del titolo di esportazione venga trasformato in un altro codice della stessa categoria di cui all'allegato I, per il quale il tasso di restituzione è identico. La domanda deve essere fatta prima di espletare le formalità di cui all'articolo 3 o all'articolo 25 del regolamento (CEE) n° 3665/87.
3. In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n° 3665/87, un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è valido anche per l'esportazione di un prodotto di un codice a dodici cifre non menzionato nella casella 16 qualora i due prodotti risultino contigui nell'ambito dello stesso gruppo fissato all'allegato II o appartengano entrambi al gruppo 23.
4. Nel caso di cui al paragrafo 3, la restituzione concessa viene calcolata conformemente all'articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n° 3665/87.

Articolo 6
Il titolo di esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3719/88, sino alle date seguenti:
a) alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio per i prodotti del codice NC 0402 10;
b) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0405;
c) alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0406;
d) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n° 804/68;
e) alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti da una gara prevista all'articolo 8, paragrafo 1, e non oltre la fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio del titolo definitivo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 7
In deroga all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n° 3665/87, il periodo durante il quale i prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n° 804/68 possono restare sotto il regime istituito dal regolamento (CEE) n° 565/80 del Consiglio (13) è pari al periodo restante di validità del titolo di esportazione.

Articolo 8
1. Nell'ambito di una gara indetta da un organismo pubblico in un paese terzo di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3719/88, escluse le gare relative ai prodotti del codice NC 0406, gli interessati possono chiedere un titolo di esportazione provvisorio per il quantitativo oggetto della loro offerta, dietro costituzione di una cauzione. L'importo della cauzione relativa ai titoli provvisori è pari al 75 % del tasso fissato conformemente all'articolo 9.
La prova del carattere pubblico o di diritto pubblico dell'organismo è fornita dall'interessato.
2. I titoli provvisori sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
3. In deroga all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n° 3719/88, il termine per la presentazione delle offerte di cui a detta disposizione è di 60 giorni. Prima dello scadere di questo termine, l'operatore richiede il titolo di esportazione definitivo che gli viene rilasciato immediatamente su presentazione della prova di aggiudicazione.
Su presentazione di una prova che l'offerta è stata respinta o che il quantitativo aggiudicato è inferiore a quello indicato nel titolo provvisorio, la cauzione viene integralmente o parzialmente svincolata, secondo il caso.
4. Le domande di titolo di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n° 3719/88.
5. Ai titoli definitivi si applicano le disposizioni del presente capo, ad eccezione dell'articolo 10.

Articolo 9
L'importo della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n° 3719/88 è pari alla percentuale in appresso indicata dell'importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:
a) il 5 % per il prodotto di cui al codice NC 0405;
b) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;
c) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;
d) il 20 % per gli altri prodotti.
L'importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati.
Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, l'importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.

Articolo 10
1. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati comunicati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 210/69 della Commissione (14) e sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure particolari previste dal paragrafo 3.
2. Una o più delle misure particolari di cui al paragrafo 3 possono essere adottate nei casi seguenti:
a) quando il rilascio dei titoli richiesti provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione, per il periodo di dodici mesi in causa o per un periodo inferiore da determinare in forza dell'articolo 11,
oppure
b) quando il rilascio dei titoli richiesti non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa.
Ai fini del primo comma, per il prodotto in oggetto si tiene conto segnatamente di quanto segue:
a) del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e in particolare dell'andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni di esportazione;
b) della necessità di evitare che domande a fini speculativi provochino una distorsione della concorrenza tra gli operatori.
3. Nei casi contemplati al paragrafo 2 la Commissione può decidere per il prodotto o i prodotti interessati:
a) di sospendere il rilascio dei titoli per cinque giorni lavorativi al massimo;
b) di applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di attribuzione; se ai quantitativi richiesti viene applicato un coefficiente inferiore a 0,4, l'interessato può chiedere, entro tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione che fissa il coefficiente, l'annullamento della sua domanda di titolo e lo svincolo della cauzione.
Inoltre la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n° 804/68:
a) di sospendere il rilascio dei titoli per il prodotto o i prodotti interessati, salvo il disposto della lettera a), primo trattino, per un periodo che può essere superiore a cinque giorni lavorativi;
b) di fissare restituzioni mediante gara, dopo il periodo di sospensione, per i prodotti dei codici NC 0402 10 19, 0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 e 0405 10 19. I titoli sono assegnati in conformità.
4. Le domande di titolo presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Articolo 11
Qualora il livello delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di dodici mesi in causa rischino di esaurirsi anzitempo, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n° 804/68, di ripartire i quantitativi massimi suddetti su periodi da determinare.

Articolo 12
1. Se il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, l'eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione.
A tal fine, la casella 22 del titolo riporta la seguente dicitura: «Pagamento della restituzione limitato al quantitativo che figura nelle caselle 17 e 18».
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n° 3719/88, si applicano i tassi seguenti:
a) il tasso previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, è del 2 %;
b) i tassi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, primo e secondo comma, sono del 98%.
c) il tasso previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, è del 2 %.
Non si applica l'articolo 44, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CEE) n° 3719/88.

Articolo 13
1. L'articolo 10 non si applica al rilascio dei titoli di esportazione richiesti per forniture a titolo di aiuto alimentare, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura.
2. Il tasso della restituzione per le forniture nazionali a titolo di aiuto alimentare è quello del giorno in cui lo Stato membro ha indetto la gara per la fornitura in oggetto.

Articolo 14
Il paese di destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3665/87 per i titoli rilasciati conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 15
1. Nel caso dei titoli rilasciati per i prodotti di cui al codice NC 0406, la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la dicitura seguente:
«Titolo valido per la zona . . . quale definita all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n° 174/1999».
Viene indicata la zona definita al paragrafo 3 a cui appartiene il paese di destinazione indicato nella casella 7 della domanda di titolo e del titolo stesso.
2. La zona di cui al paragrafo 1 costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3665/87.
Qualora il paese di destinazione reale sia situato in una zona non indicata nella domanda di titolo e nel titolo, non viene versata alcuna restituzione.
3. Ai fini del paragrafo 1 sono definite le zone seguenti:
>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 16
1. Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) un elemento destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari;
b) un elemento destinato a tener conto della quantità di saccarosio addizionato, fino a un massimo del 43 % in peso del prodotto intero.
L'elemento di cui al primo comma, lettera b), viene calcolato solo se il saccarosio addizionato è stato ottenuto da barbabietole o canne da zucchero prodotte nella Comunità.
2. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l'importo di base della restituzione per il tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.
L'importo di base di cui al primo comma è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero.
3. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero, fino ad un massimo del 43 %, l'importo di base della restituzione relativo al giorno della richiesta del titolo per i prodotti di cui all'articolo l, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n° 1785/81 del Consiglio (15).
Tuttavia, l'elemento relativo alla quantità di saccarosio non viene preso in considerazione nel caso in cui l'importo di base della restituzione per la parte lattica di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a zero.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), è assimilato al saccarosio prodotto con barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità il saccarosio che, a seconda dei casi:
a) sia stato importato nella Comunità in forza del protocollo n° 8 sullo zucchero allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé (16) o dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna (17);
b) sia stato ottenuto a partire da uno dei prodotti importati in forza degli atti di cui alla lettera a).

Articolo 17
1. La domanda di titoli di esportazione per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n° 3665/87 è accompagnata dall'autorizzazione concessa dalle autorità competenti per il regime doganale in questione.
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, un riferimento al presente articolo.
3. Nell'ambito del regime di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'identificazione e il controllo della qualità e quantità dei prodotti di cui a detto paragrafo per i quali è stata fatta una domanda di restituzione, nonché per l'applicazione delle disposizioni sul diritto alla restituzione.

CAPO II

Regimi specifici

Articolo 18
1. Le esportazioni di formaggi verso il Canada nell'ambito del contingente istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a) nella casella 7, la dicitura «CANADA - 404»;
b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90. La domanda di titolo e il titolo stesso possono includere nella casella 15 fino a un massimo di sei prodotti così designati;
c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre nonché la quantità espressa in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla casella 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;
d) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo totale di prodotti di cui alla casella 16;
e) nella casella 20, la dicitura seguente:
«Formaggi destinati all'esportazione diretta in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n° 174/1999. Contingente per l'anno . . .»
o, se del caso
«Formaggi destinati all'esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n° 174/1999. Contingente per l'anno . . .»
Qualora il formaggio sia trasportato in Canada passando per paesi terzi europei, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa;
f) nella casella 22, la dicitura «senza restituzione all'esportazione».
3. Le domande di titoli sono ricevibili soltanto se il richiedente:
a) dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, utilizzate per la fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio della Comunità;
b) s'impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo, nonché ad accettare eventuali controlli da esse effettuati in materia di contabilità e riguardo alle circostanze di fabbricazione dei prodotti interessati.
4. Il titolo è rilasciato immediatamente dopo l'inoltro della domanda. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo stesso.
5. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3719/88, fino al 31 dicembre successivo a tale data.
Tuttavia, a partire dal 20 dicembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati validi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, a condizione che la domanda di titolo e il titolo stesso rechino alla casella 20, nella dicitura «contingente per l'anno. . .», un riferimento all'anno successivo.
6. Il titolare del titolo di esportazione garantisce che tale titolo o una copia certificata del medesimo:
a) siano presentati all'autorità competente canadese al momento di espletare le formalità doganali di importazione;
b) siano rispediti vistati dall'autorità competente canadese all'organismo emittente entro due mesi dalla data di cui alla lettera a).
Gli Stati membri adottano opportune misure per assicurare il rispetto del primo comma, lettera b).
7. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n° 3719/88, i titoli non sono trasferibili.
8. L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, conformemente all'allegato IV, entro la fine del mese di gennaio per il semestre precedente ed entro la fine del mese di luglio per l'anno di contingente precedente, il numero di titoli rilasciati e il quantitativo di formaggio considerato, nonché il numero di titoli vistati dalle autorità canadesi presentati dai dichiaranti e il quantitativo interessato.
9. Le disposizioni del capo I non si applicano.

Articolo 19
1. Le esportazioni verso la Svizzera dei formaggi definiti all'allegato III, che all'atto dell'importazione in detto paese beneficiano di una riduzione dei dazi doganali o di un'esenzione dagli stessi, sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura: «Articolo 19 del regolamento (CE) n° 174/1999».
I titoli rilasciati a norma del presente articolo sono validi esclusivamente per le esportazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le domande di titoli sono ricevibili unicamente se il richiedente:
a) dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio della Comunità;
b) s'impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo, nonché ad accettare eventuali controlli da esse effettuati in materia di contabilità e riguardo alle circostanze di fabbricazione dei prodotti interessati.
4. Alle esportazioni per le quali è richiesta una restituzione si applicano le disposizioni del capo I.
5. Per le esportazioni senza restituzione la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 22, la dicitura: «Senza restituzione all'esportazione».
Il titolo viene rilasciato quanto prima dopo la presentazione della domanda.
Il titolo è valido dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3719/88, fino al 30 giugno successivo a tale data.
6. Le disposizioni del capo I non si applicano, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, alle esportazioni di cui al paragrafo 5.
Tuttavia, per i formaggi che non figurano nella nomenclatura delle restituzioni, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata.
7. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo.

Articolo 20
1. Secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n° 804/68, la Commissione può decidere che i titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 esportati negli Stati Uniti d'America nell'ambito del contingente supplementare derivante dall'accordo, nonché i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d'America all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell'elenco n° XX dell'Uruguay Round, siano rilasciati conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. Entro un termine da determinare, gli interessati possono richiedere un titolo di esportazione provvisorio per l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno civile successivo costituendo una cauzione di importo pari al 50 % del tasso fissato all'articolo 9.
Essi indicano al tempo stesso quanto segue:
a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente americano secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America» (nella sua ultima versione);
b) la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America» (nella sua ultima versione);
c) i quantitativi di prodotti per i quali sono richiesti titoli provvisori che essi hanno esportato negli Stati Uniti nei tre anni civili precedenti. A tal fine, si considera esportatore l'operatore il cui nome figura nella dichiarazione di esportazione attinente;
d) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti;
e) se l'importatore è una consociata del richiedente.
La domanda è accompagnata inoltre da un documento dell'importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d'importazione relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1 nell'ambito del contingente.
3. Qualora siano richiesti titoli provvisori per quantitativi di prodotti superiori ad un contingente di cui al paragrafo 1 per l'anno considerato, la Commissione può procedere come segue:
a) attribuire titoli provvisori tenendo conto dei quantitativi degli stessi prodotti esportati in passato negli Stati Uniti dal richiedente;
b) attribuire in via prioritaria titoli provvisori ai richiedenti i cui importatori designati sono consociate;
c) applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti.
4. Se l'applicazione del coefficiente di riduzione determina l'attribuzione di titoli provvisori per quantitativi inferiori a 5 tonnellate, la Commissione può procedere all'attribuzione di detti titoli mediante sorteggio.
5. Qualora la richiesta di titoli provvisori riguardi un quantitativo di prodotti inferiore ai contingenti di cui al paragrafo 1 per l'anno in causa, la Commissione può attribuire i quantitativi residui agli interessati proporzionalmente alle domande presentate.
6. Il titolo provvisorio di cui al paragrafo 2, primo comma, reca nella casella 20 la seguente dicitura:
«Titolo provvisorio previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n° 174/1999: non valido per l'esportazione.»
7. I nomi degli importatori designati dagli operatori ai quali sono rilasciati titoli provvisori sono comunicati alle autorità competenti degli Stati Uniti.
8. Se il titolo d'importazione per i quantitativi in questione non viene attribuito all'importatore designato da un operatore in circostanze che non mettano in causa la buona fede dell'attestato di cui al paragrafo 2, terzo comma, l'operatore può essere autorizzato dallo Stato membro a designare un altro importatore, a condizione che questi figuri nell'elenco trasmesso alle autorità competenti degli Stati Uniti conformemente al paragrafo 7. Lo Stato membro informa quanto prima la Commissione circa il cambiamento dell'importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.
9. La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.
10. Prima della fine dell'anno per il quale sono rilasciati i titoli provvisori, l'interessato chiede, anche per quantitativi parziali, il titolo di esportazione definitivo, che gli verrà rilasciato immediatamente. La domanda di titolo definitivo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura:
«Da esportare verso gli Stati Uniti d'America: articolo 20 del regolamento (CE) n° 174/1999».
I titoli definitivi rilasciati sono validi unicamente per le esportazioni di cui al paragrafo 1 e per l'anno in causa.
11. Ai titoli definitivi si applicano le disposizioni del capo I, ad eccezione degli articoli 4 e 10.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 21
Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n° 3665/87 e (CEE) n° 3719/88.

Articolo 22
Il regolamento (CE) n° 1466/95 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.
Il regolamento (CE) n° 1466/95 tuttavia resta d'applicazione ai titoli rilasciati sulla base di domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 23
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.


Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
(3) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.
(4) GU L 275 del 10. 10. 1998, pag. 21.
(5) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.
(6) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
(7) GU L 291 del 30. 10. 1998, pag. 15.
(8) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(9) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.
(10) GU L 334 del 30. 12. 1995, pag. 25.
(11) GU L 321 del 21. 11. 1997, pag. 19.
(12) GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
(13) GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(14) GU L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.
(15) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(16) GU L 229 del 17. 8. 1991, pag. 3.
(17) GU L 190 del 23. 7. 1975, pag. 36.

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

Canada Indicazioni richieste in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 8

n° B.

Gli allegati completi di tutte le tabelle sono rinvenibili nel testo vigente, consolidato con le modifiche

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