I regolamenti periodici che fissano le aliquote di restituzione, indicano nelle note a piè di pagina le destinazioni verso le quali è possibile effettuare esportazioni con diritto a restituzione.

Ai fini della concessione della restituzione all’esportazione, l’uscita degli animali dal territorio doganale della Comunità può avvenire esclusivamente attraverso un punto di ispezione frontaliero (PIF) riconosciuto in virtù di una decisione ad hoc della Commissione, oppure attraverso un punto di uscita stabilito dallo Stato membro.

Con Comunicazione 2014/C 417/01 la Commissione Europea ha dichiarato abrogato il Reg. Ue 859/2012

Sulla Gazzetta ufficale dell'Unione Europea serie L. 255 del 20 settembre 2012 è stato pubblicato il Reg. Ue 859/12 con il quale sono state fissate a zero le aliquote di restituzione per il settore delle carni bovine con decorrenza immediata.

Il Reg. Ue 817/2010 che abroga il Reg. Ce 639/03 (istruzioni nazionali 132723/2010) non presenta innovazioni ma ribadisce che l’accertamento di particolari violazioni nei confronti degli animali vivi durante il trasporto potrebbe comportare la perdita integrale della restituzione.

Il Reg. Ce 382/2008 che ha abrogato il Reg. Ce 1445/1995, pur confermando le disposizioni del regolamento abrogato, ha rimodulato l'elenco delle categorie di prodotti elencate nell'allegato VI dello stesso, adeguandole alle modifiche della nomenclatura di esportazione, intervenute nel tempo.

Il Reg. Ce 1359/2007 in vigore dal 1 gennaio 2008, che ha abrogato il Reg. Ce 1964/1982, stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate.

Con Reg. Ce 1234/2007 in vigore dal 1 luglio 2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è stata abrogata e sostituita la precedente normativa base di settore (Reg Cee 805/68; dal 1 gennaio 2000 è entrata in vigore la normativa di settore con il Reg Ce 1254/99).

Con Reg. Ce 433 del 20.04.2007 (GUCE n.104) in vigore dall'11 maggio 2007, la Commissione Europea ha disposto l'abrogazione del Reg. CEE 32/82 e ha stabilito le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine. Il nuovo regolamento prevede che la concessione della restituzione all'esportazione di prodotti provenienti da bovini adulti maschi sia subordinata alla presentazione di un attestato conforme all'allegato I del regolamento in oggetto.

Con Reg. Ce 1713/2006 in vigore dal 24 novembre 2006 ed applicabile dal 1 gennaio 2007, è stato abolito il regime del prefinanziamento delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e sono stati abrogati i Reg. Ce n. 565/1980, n. 2388/1984, n.456/2003, n. 500/2003 e n. 1994/2005.

Reg. CE 1731/06-1741/06 Al fine di limitare le conseguenze negative dell’abolizione del regime del prefinanziamento, sono stati emanati i Reg. CE 1731/06 e 1741/06. Il Reg. CE 1731/06 subordina la restituzione all’esportazione di alcune conserve di carni bovine alla condizione che esse siano prodotte sotto la vigilanza dell’autorità doganale e sotto controllo doganale ai sensi dell’art. 4 del Reg. CEE 2913/92. Il Reg. CE 1741/06 stabilisce le condizioni per la concessione della restituzione particolare all’esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione.

Gli operatori che intendono effettuare esportazioni ai sensi dei Regg. Ce 1731/06 e 1741/06, possono consultare la Circolare n. 96380 del 10.07.2009 , la quale fornisce specifiche precisazioni per la compilazioni delle dichiarazioni doganali afferenti operazioni della specie.

Istruzioni di Servizio n.23450 del 05.09.2003 in materia di Prefinanziamento della restituzione: Reg.(CE) n.444/ 2003 (modifica dei regolamenti n.565/80 - n.800/1999 - n.2090/2002); Reg.(CE) n.500/2003 (deroghe nel settore dei cereali e del riso); Reg.(CE) n.740/2003 (deroghe nel settore dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato); Reg.(CE) n.456/2003 (condizioni specifiche in materia di prefinanziamento per alcuni prodotti del settore delle carni bovine).

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE

Istruzioni di servizio n.18873 del 04.07.2003 inerenti alle norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione, alla luce dell'entrata in vigore del Reg. Ce 639/2003 che sostituisce il Reg. Ce 615/98.

Reg. Ce 44/2003 - Istruzioni di servizio n.15290 del 27.05.2003 relative all'applicazione del Regolamento (CE) n.44/2003 della Commissione del 10 gennaio 2003 che modifica il regolamento (CE) n.2584/2000 del 24 novembre 2000 concernente un sistema di comunicazioni di informazioni per alcune forniture di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa.

Con Regolamento (CE) n.456/2003 della Commissione, del 12 marzo 2003, sono state stabilite condizioni specifiche in materia di prefinanziamento della restituzione all'esportazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca

Tale regolamento istituisce un regime speciale di prefinanziamento per i prodotti di cui alla voce NC 0201 3000 9100 e 0201 3000 9120.

Con Reg. Ce 118 del 23.01.2003 sono state modificate e riviste le restituzioni relative ad esportazioni di animali vivi e sono state soppresse, a decorrere dal 03.02.2003, le restituzioni per i prodotti di cui alle voci 010210 e 160250 esportati in Romania, inserita nella zona B00 (Romania oggi paese membro).

Con Reg. Ce 118/03, in deroga all'articolo 16 del Reg. Ce 800/1999, è stato disposto che la non fissazione della restituzione all'esportazione per Estonia, Lituania, Lettonia, ungheria e romania non comporta l'applicazione di una restituzione differenziata e conseguentemente non è richiesta la prova dell'avvenuta importazione.

Nell'allegato III del Reg. Ce 1445/95 è inserito il nuovo elenco delle categorie di prodotti.

Istruzioni di servizio n.13082 del 30.05.2002 in materia di prelievo di campioni e approvazione di determinate modalità per il controllo fisico dei pezzi disossati di carni bovine (Reg. Ce 765/2002).

Con Reg. Ce 1840/2001, è stato nuovamente modificato il Reg. Ce 23/2001, nel suo articolo 2.

Reg. (CE) 908/2001 - Istruzioni di servizio n.12965 del 06.06.2001: Restituzione all’esportazione di Carni bovine –la Commissione ha modificato la normativa prevista dal Reg. (Ce) 23/2001, recante misure speciali in deroga ai Reg. (Ce) 800/1999, 3719/88 (Cee), 1291/2000 (Ce) e 1964/1982 (Cee).

Reg. Ce 23/2001 - Istruzioni di servizio n.10293 del 04.05.2001: Restituzioni all’esportazione – Reg. (Ce) 23/2001 e Reg. (Ce) 652/2001 recanti misure speciali in deroga ai Reg. (Ce) 800/1999, 1291/2000 (Ce) e 1964/82 (Cee) nel settore delle carni bovine. Modifica Istruzioni nazionali n.7753 del 04.04.2001.

Reg. (CE) 23/2001 e Reg. (CE) 652/2001 Istruzioni di servizio n.7753 del 04.04.2001 - Restituzione all’esportazione recanti misure speciali in deroga ai Reg. (CE) 800/1999, 3719/88 (Cee), 1291/2000 e 1964/82 (Cee) nel settore delle carni bovine.

Modifica del Reg. Ce 800/1999

Con Reg. Ce 1253/02 è stato modificato il Reg. Ce 800/1999. Tali modifiche hanno riguardato l'esemplare di controllo T5 (art.9), le società di sorveglianza (l'articolo 16, che ha visto l'inserimento degli art.16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies), gli importi relativi alla concessione della deroga dell'articolo 17 (portati da 1200 a 2400 EURO e da 6000 a 12000 EURO) e l'articolo 49, paragrafo 9.
In materia sono disponibili le istruzioni di servizio n.21180 del 16.09.2002

Attenzione
L'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 9 del Reg. CE 612/09, che prevede la facoltà per lo Stato membro di non versare la restituzione all’ esportazione per importi inferiori a € 100 (unica dichiarazione), è valutata caso per caso dal SAISA, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Tale valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e, in linea di massima, la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.