Gazzetta ufficiale n. L 082 del 19/03/1998 PAG. 0019 - 0022

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,
considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 805/68, il pagamento delle restituzioni all'esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di benessere degli animali e, in particolare, dalla direttiva 91/628/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (4), relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
considerando che, per garantire il rispetto delle norme relative al benessere degli animali, è opportuno istituire un sistema di controllo che comprenda, oltre a controlli sistematici all'uscita dalla Comunità, controlli decisi in base ad un'analisi di rischio effettuata al momento dello scarico degli animali nel paese terzo di destinazione finale;
considerando che, poiché la valutazione delle condizioni fisiche e dello stato di salute degli animali richiede un'abilità e un'esperienza specifica, è necessario che i controlli siano effettuati da un veterinario;
considerando che, per agevolare il compimento di controlli adeguati all'uscita dalla Comunità, è necessario stabilire i punti di uscita;
considerando che, qualora si constati, in base alle condizioni fisiche o allo stato di salute di un certo numero di animali facenti parte di una partita, che non sono state rispettate le disposizioni in materia di protezione degli animali durante il trasporto, è necessario adottare e applicare uniformemente misure sufficientemente dissuasive;
considerando che, poiché i controlli dopo l'uscita dalla Comunità sono effettuati su un numero limitato di partite e tenendo conto delle caratteristiche particolari delle misure adottate, è opportuno prevedere disposizioni esplicite in merito al recupero delle restituzioni indebitamente pagate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di benessere degli animali;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Campo di applicazione
Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, il pagamento delle restituzioni all'esportazione di animali vivi della specie bovina, di cui alla voce NC 0102 (in appresso denominati «animali»), è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale:
- delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE e
- delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2
Controlli nella Comunità
1. L'uscita dal territorio doganale della Comunità può effettuarsi esclusivamente attraverso i seguenti punti:
- un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto in virtù di una decisione della Commissione ai fini dei controlli veterinari sugli ungulati vivi provenienti dai paesi terzi, oppure
- un punto di uscita stabilito dallo Stato membro.
2. Un veterinario ufficiale del punto di uscita verifica e certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 96/93/CE del Consiglio (5), che:
- gli animali siano idonei ad effettuare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE;
- il mezzo di trasporto sul quale gli animali vivi lasceranno il territorio doganale della Comunità è conforme alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE;
- siano state prese le disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE.
3. Il veterinario del punto di uscita, se constata che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, certifica tale constatazione apponendo l'indicazione
- Controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) n° 615/98 satisfactorios
- Kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 615/98 er tilfredsstillende
- Kontrolle nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 615/98 zufriedenstellend
- ¸ëåã÷ïé âÜóåé ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 615/98 éêáíïðïéçôéêïß
- Checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 615/98 satisfactory
- Contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 615/98 satisfaisants
- Controllato e risultato conforme alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 615/98
- Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 615/98 bevredigend
- Controlos satisfatórios nos termos do artigo 2º do Regulamento (CE) nº 615/98
- Asetuksen (EY) N:o 615/98 2 artiklan mukainen tarkastus tyydyttävä
- Kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 615/98 är tillfredsställande,
nonché il proprio timbro e la propria firma sul documento che comprova l'uscita dal territorio doganale della Comunità, nella casella J dell'esemplare di controllo T 5 oppure nel punto più adatto del documento nazionale. Se del caso, il veterinario ufficiale indica:
- il numero di animali che non sono più idonei ad effettuare il viaggio previsto e sono stati pertanto ritirati dalla spedizione, e/o
- la menzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 3.
4. Gli Stati membri possono fare obbligo all'esportatore di preavvertire l'ufficiale veterinario del punto di uscita dell'arrivo della partita.
5. In deroga al paragrafo 1, in caso di applicazione del regime semplificato di transito comunitario per ferrovia, previsto dall'articolo 7, paragrafi 1-4, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (6), l'ufficiale veterinario effettua i controlli nell'ufficio in cui gli animali sono sottoposti a tale regime. La certificazione e la dicitura prevista al paragrafo 3 sono apposti sul documento utilizzato ai fini del pagamento della restituzione oppure sulla copia di controllo T 5 nel caso descritto all'articolo 7, paragrafo 4, del citato regolamento.

Articolo 3

Controlli nei paesi terzi
1. All'arrivo degli animali nel paese terzo di destinazione finale, il primo scarico degli stessi è sottoposto ad un controllo conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 3.
Il controllo dello scarico è effettuato:
- da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza riconosciuta a tal fine da uno Stato membro o dalla Commissione, oppure
- da un servizio ufficiale di uno Stato membro.
La persona incaricata dell'esecuzione del controllo deve essere un veterinario.
Lo Stato membro che ha riconosciuto un'agenzia internazionale di controllo e di supervisione verifica regolarmente, o qualora esistano gravi motivi di sospetto, se siano soddisfatte le condizioni del riconoscimento.
2. Il veterinario incaricato del controllo deve redigere un rapporto di controllo in cui indica:
- il numero di animali vivi scaricati dal mezzo di trasporto;
- il numero di animali, tra quelli di cui al primo trattino, il cui stato fisico e/o sanitario induce a concludere che non sono state rispettate le disposizioni comunitarie in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
- se gli animali vivi siano stati messi in quarantena.
3. I controlli previsti dal presente articolo si effettuano:
- per ciascuna esportazione, qualora vi sia stato un cambiamento di mezzo di trasporto tra il luogo in cui è stato compiuto il controllo di cui all'articolo 2 e il luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale,e
- per le esportazioni per le quali, all'atto della verifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, e in base ad un'analisi di rischio, il veterinario ufficiale ritenga che sia necessario che i controlli siano compiuti nel paese terzo di destinazione finale; in questo caso, il veterinario ufficiale indica una delle seguenti diciture sul documento di cui all'articolo 2, paragrafo 3:
- Control requerido en el momento de la descarga de los animales en el tercer país
- Der kræves kontrol ved aflæsning af dyrene i tredjelandet
- Kontrolle bei der Entladung der Tiere im Drittland erforderlich
- Áðáéôåßôáé Ýëåã÷ïò ôçò åêöüñôùóçò ôùí æþùí óôçí ôñßôç ÷þñá
- Checks requested when the animals are unloaded in the third country
- Contrôle demandé lors du déchargement des animaux dans le pays tiers
- Richiesta di controllo all'atto dello scarico degli animali nel paese terzo
- Controle bij het lossen van de dieren in het derde land gevraagd
- Solicitado o controlo aquando do descarregamento dos animais no país terceiro
- Tarkastus suoritettava kolmannessa maassa eläimiä purettaessa
- Kontroll krävs vid lossning av djuren i tredje land.
Tale dicitura può essere completata da eventuali osservazioni.
Il veterinario ufficiale ne informa l'esportatore o il suo rappresentante che compie le formalità di uscita al punto di uscita.

Articolo 4
Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione garantisce che i controlli effettuati dopo l'uscita dalla Comunità in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'atto del cambiamento dei mezzi di trasporto o dello scarico nel paese terzo di destinazione finale abbiano luogo senza preavviso dell'esportatore o del suo rappresentante. Le partite da controllare devono essere selezionate in base ad un'analisi di rischio.
Gli Stati membri applicano le disposizioni del presente articolo di loro iniziativa o su richiesta della Commissione.
Gli Stati membri informano la Commissione di eventuali ostacoli incontrati in relazione ai controlli nei paesi terzi.

Articolo 5
Disposizioni finali
1. L'esportatore comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutti i particolari necessari sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione.
Allo stesso tempo, o al più tardi quando ne viene a conoscenza, l'esportatore informa l'autorità competente di ogni eventuale cambiamento dei mezzi di trasporto.
2. Alle domande di pagamento relative alle restituzioni all'esportazione, redatte a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87, dev'essere aggiunta, entro i termini previsti da tale articolo, la prova della conformità all'articolo 1.
Tale prova è costituita:
- dal documento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, debitamente compilato, e
- eventualmente, dal rapporto di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Inoltre, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87, qualora la restituzione non vari a seconda della destinazione, l'esportatore fornisce una dichiarazione scritta recante il numero di animali vivi immessi in libera pratica nel paese terzo di destinazione finale. Tale dichiarazione è da considerarsi un elemento della restituzione richiesta, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87.
3. La restituzione all'esportazione non è versata per gli animali deceduti durante il trasporto o per gli animali per i quali l'autorità competente, in base ai documenti di cui al paragrafo 2, ai rapporti dei controlli di cui all'articolo 4 e/o a qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, ritenga che non è stata rispettata la direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
Il peso di un animale per il quale non viene versata la restituzione si calcola forfettariamente, dividendo il peso totale in chili, indicato nella dichiarazione di esportazione, per il numero totale di capi contenuto nella stessa dichiarazione.
4. Qualora il numero degli animali per i quali non viene versata alcuna restituzione, in applicazione del paragrafo 3, corrisponda:
- a oltre il 3 % del numero di animali indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata, ma come minimo a due animali,
- a oltre cinque animali,
la restituzione viene ulteriormente ridotta di un importo pari all'importo della restituzione non pagata in applicazione del paragrafo 3.
Tuttavia, non si tiene conto degli animali morti durante il trasporto, per i quali l'esportatore comprovi, con soddisfazione della competente autorità, che la morte non è imputabile al mancato rispetto delle disposizioni in materia di protezione degli animali durante il trasporto.
5. La sanzione prevista all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 non si applica all'importo non pagato, né all'importo corrispondente alla riduzione prevista ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
6. Se in seguito a circostanze non imputabili all'esportatore non è stato possibile effettuare il controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente, su richiesta motivata dell'esportatore, può accettare altri documenti che giustifichino, con sua soddisfazione, che sono state rispettate le disposizioni della direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
7. Qualora si constati che non è stata rispettata la normativa comunitaria in materia di protezione degli animali durante il trasporto dopo il pagamento della restituzione, la parte corrispondente della restituzione, compresa, se necessario, la riduzione prevista al paragrafo 4, è considerata indebitamente pagata e deve essere recuperata conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 3-6, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica alle operazioni la cui dichiarazione di esportazione è accolta a partire dal primo giorno del sesto mese successivo al mese di pubblicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1998.

 

Per la Commissione

Franz FISCHLER
Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.
(2) GU L 356 del 31.12.1997, pag. 13.
(3) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.
(4) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.
(5) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.
(6) GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1.

 

 

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