Regolamento (Cee) n°1964/82, della Commissione,
del 20.07.1982,
che stabilisce le condizioni per la concessione
di restituzioni particolari all'esportazione
per talune carni bovine disossate



Gazzetta ufficiale n° L 212 del 21/07/1982 PAG. 0048 - 0052


Modifiche successive:
Modificato da 387R3169 (GU L 301 24.10.87 pag.21) CONSOLIDATO
Derogato per 396R0773 (GU L 104 27.04.96 pag.19) CONSOLIDATO
Modificato da 397R2469 (GU L 341 12.12.97 pag.8) CONSOLIDATO (Tranne allegati)
Modificato da 399R1452 (GU L 167 02.07.99 pag.17) CONSOLIDATO
Derogato per 399R1729 (GU L 204 04.08.99 pag.13) CONSOLIDATO
Modificato con 300R2772 (GU L 321 del 18.12.2000 pag.35) CONSOLIDATO (tale regolamento è applicabile a operazioni post 15/01/2001)
Derogato con 301R3 (GU L 3 del 06.01.2001 pag.7)

Si consultino in relazione a tale regolamento le seguenti circolari:
Modificato da Reg. Ce 1713/06(GUCE 321) CONSOLIDATO


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n° 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6 e l'articolo 25,
considerando che il regolamento (CEE) n° 885/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 427/77 (3), ha stabilito le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione del loro importo;
considerando che, data la situazione del mercato, la situazione economica del settore delle carni bovine e le possibilità di collocamento di taluni prodotti del settore stesso, è opportuno prevedere le condizioni alle quali possono essere concesse per i prodotti in questione restituzioni particolari; che nella fattispecie tali condizioni vanno definite per alcune qualità di carni ricavate dal disossamento di quarti posteriori di bovini maschi;
considerando, che per garantire il rispetto di tali obiettivi, è opportuno prevedere un regime di controllo specifico; che la provenienza del prodotto può essere certificata dalla presentazione di un attestato conforme al modello dell'allegato del regolamento (CEE) n° 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine (4), modificato dal regolamento (CEE) n° 752/82 (5);
considerando che occorre prevedere di subordinare la concessione della restituzione particolare all'esportazione di tutti i pezzi ricavati dal disossamento dei quarti posteriori posti sotto controllo, esclusi alcuni sottoprodotti commercializzabili sul mercato della Comunità;
considerando che, trattandosi dei termini e delle prove di esportazione, occorre riferirsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n° 2730/79 della Commissione del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 202/82 (7);
considerando che è opportuno lasciare all'operatore, per il buon funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, la possibilità di ricorrere facoltativamente alle disposizioni dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n° 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (8);
considerando che l'applicazione del regime del deposito di approvvigionamento, previsto all'articolo 26 del regolamento (CEE) n° 2730/79, è incompatibile con l'obiettivo del presente regolamento; che non è quindi necessario accordare la possibilità di assoggettare i prodotti in causa al regime di cui al suddetto articolo 26;
considerando che, dato il carattere particolare di tale restituzione, occorre ribadire il divieto di sostituzione e adottare misure che consentano l'individuazione dei prodotti in oggetto;
considerando che si devono stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che hanno usufruito di restituzioni particolari all'esportazione;
considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente;


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1


I pezzi disossati provenienti da quarti anteriori e da quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, avvolti in un involucro separatamente e aventi un tenore medio di carni bovine magre pari o superiore a 55% possono beneficiare, alle condizioni del presente regolamento, di restituzioni particolari all'esportazione.
Sono considerati:
- quarti anteriori ai sensi del presente regolamento i busti e i quarti anteriori quali definiti nelle note complementari 1 A d) ed e) del capitolo 2 della nomenclatura combinata, taglio diritto o taglio del tipo pistola.
- quarti posteriori ai sensi del presente regolamento i quarti posteriori o selle quali definiti nelle note complementari 1 A f) e g) del capitolo 2 della nomenclatura combinata, con un massimo di otto costole o otto paia di costole, taglio diritto o taglio del tipo pistola


Articolo 2


1.L'operatore presenta alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione con la quale manifesta la sua volontà di disossare i quarti anteriori, o i quarti posteriori di cui all'articolo 1, alle condizioni del presente regolamento, e di esportare, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, la quantità totale di pezzi disossati ricavati, previo avvolgimento in un involucro separato di ciascun pezzo. (modificato con Reg. Ce 2772/00)
2. La dichiarazione comporta in particolare la designazione e la quantità dei prodotti da disossare.
La dichiarazione è corredata da un attestato il cui modello figura nell'allegato del regolamento (CEE) n° 32/82, rilasciato alle condizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del predetto regolamento. Tuttavia risultano ora senza oggetto le note B e C, nonché la casella 11 dell'attestato in causa. Le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento sopraccitato sono applicabili, per quanto di ragione, fino all'immissione sotto controllo di cui al paragrafo 3.
3. Al momento dell'accettazione della dichiarazione da parte delle autorità competenti, le quali indicano sulla dichiarazione stessa la data di tale accettazione, i quarti da disossare sono sottoposti al controllo delle autorità stesse che constatano il peso netto dei prodotti e lo iscrivono nella casella 7 dell'attestato di cui al paragrafo 2.


Articolo 3


Il periodo entro il quale i quarti vanno disossati è, tranne il caso di forza maggiore, di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 2.


Articolo 4


1.Dopo il disossamento, l'operatore presenta all'autorità competente, per il visto, l'"attestato" o gli "attestati carni disossate" i cui modelli figurano negli allegati I e II e che recano, nella casella 7, il numero dell'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2
2. I numeri degli « attestati carni disossate » sono indicati a loro volta nella casella 9 dell'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Quest'ultimo attestato così completato è trasmesso per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione quando gli « attestati carni disossate », relativi alla totalità delle carni disossate ricavate dai quarti sottoposti a controllo, sono stati vistati conformemente al paragrafo 1.
3. Gli «attestati carni disossate» vanno presentati al momento in cui sono espletate le formalità doganali di cui all'articolo 5.
4. Le operazioni di disossamento e l'espletamento delle formalità doganali di esportazione devono essere effettuati nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati

Articolo 5
(modificato con Reg. Ce 2772/00)

1. Le formalità doganali relative all'esportazione fuori della Comunità, ad una delle forniture di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n° 800/199 della Commissione (*) o all'introduzione sotto il regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n° 565/80 sono espletate nello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di cui all'articolo 2.
2. L'autorità doganale indica nella casella 11 dell'"attestato carni disossate" il numero e la data delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n° 800/1999.

Commi 2 e 3 soppressi da Reg. Ce 1713/06(GUCE 321)

3. Previo espletamento delle formalità doganali relative alla quantità dei pezzi destinati all'esportazione,l'"attestato carni disossate", è inviato per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.
(*) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1

Articolo 6
(modificato con Reg. Ce 2772/00)

1. Salvo forza maggiore, la concessione della restituzione particolare è subordinata all'esportazione della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento realizzato sotto controllo conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, e indicati nell'attestato o negli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2.Tuttavia, nel caso del disossamento del quarto posteriore l'operatore è autorizato a non esportare la totalità dei pezzi ricavati dal disossamento.

Se la quantità destinata all'esportazione corrisponde ad almeno il 95% della quantità totale, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento realizzato sotto controllo conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, si applica la restituzione particolare.

Se la quantità destinata all'esportazione è inferiore al 95%, ma pari o superiore all'85% della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l'aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

Tale adeguamento è stabilito in sede di fissazione o di modificazione dell'aliquota della restituzione considerata e tiene conto segnatamente del valore dei vari tagli destinati a restare sul mercato comunitario.

3. Le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di rifilatura dovuti al disossamento possono essere commercializzati all'interno della Comunità.

4. L'operatore deve specificare nella dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'intenzione di avvalersi di una delle opzioni indicate al paragrafo 2.

Inoltre l'attestato o gli attestati di cui all'articolo 4, paragarfo 1, devono recare:

- nella casella 4, il peso netta totale delle carni ottenute dal disossamento nonchè, ove del caso, la dicitura

applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Cee n° 1964/82 - condizione 95%

oppure

applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Cee n° 1964/82 - condizione 85%

- nella casella 6 il peso netto delle carni da esportare

Per ciascuna operazione di disossamento gli Stati membri possono limitare a due il numero di tagli che l'operatore decide di non esportare.

5. Se la quantità esportata è inferiore al peso indicato nella casella 6 dell'attetato o degli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la restituzione particolare viene ridotta. La percentuale di riduzione corrisponde:

- a cinque volte la percentuale della differenza di peso constatata, se la differenza di peso constatata tra il peso esportato ed il peso indicato nella casella 6 dell'attestato o degli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non supera il 10%

- negli altri casi, all'80% dell'aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 02013000 9100 o del codice NC 0201 3000 9120, applicabile alla data indicata nella casella 21 del titolo d'esportazine in base al quale sono state espletate le formalità previste dall'articolo 5, paragrafo 1 o dall'articolo 26, paragarfo 1, del regolamento CE n° 800/1999

Nei casi di cui al presente paragrafo non si applica la sanzione prevista all'articolo 51 paragrafo 1, lettera A) del regolamento Ce 800/1999

Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applica la sanzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE)n° 3665/87.

Articolo 7


1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che:
- unitamente all'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sia rilasciato un unico «attestato carni disossate», relativo al quantitativo totale di carni ricavate dal disossamento;
- questi due attestati siano presentati contemporaneamente, al momento di espletare le formalità doganali di esportazione;
- questi due attestati siano inviati contemporaneamente, alle condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 3.


Articolo 8


Gli Stati membri stabiliscono le condizioni del controllo e ne informano la Commissione. Essi adottano i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, in particolare mediante individuazione di ciascun pezzo.
Nessuna carne diversa da quella oggetto del presente regolamento, escluse le carni suine, può essere presente nel locale di disossamento al momento del disossamento, della preparazione e dell'imballaggio delle carni in questione. I sacchi, i cartoni o gli altri imballaggi contenenti i pezzi disossati vengono sigillati o piombati dalle autorità competenti e recano indicazioni che consentano di identificare le carni disossate, in particolare il peso netto, il tipo e il numero dei pezzi, nonché un numero di serie.
Il disossamento simultaneo di quarti anteriori e di quarti posteriori nella medesima sala di disossamento non è autorizzato

Articolo 9

(inserito con Reg. Ce 2772/00)

Per gli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, vistati dalle competenti autorità doganali nel corso di ogni trimestre e relativi a pezzi disossati del quarto posteriore, gli Stati membri comunicano nel corso del secondo mese successivo a ciascun trimestre:

- il peso netto totale indiato negli attestati riguardanti il caso di cui all'articolo 6, paragrafo 1

- il peso netto totale indiato negli attestati riguardanti il caso di cui all'articolo 6, paragrafo 2, condizione 95%

- il peso netto totale indiato negli attestati riguardanti il caso di cui all'articolo 6, paragrafo 2, condizione 95%

Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n° L 148 del 28.6.1968, pag.24.
(2) GU n° L 156 del 4.7.1968, pag.2.
(3) GU n° L 61 del 5.3.1977, pag.16.
(4) GU n° L 4 dell'8.1.1982, pag.11.
(5) GU n° L 86 dell'1.4.1982, pag.50.
(6) GU n° L 317 del 12.12.1979, pag.1.
(7) GU n° L 21 del 29.1.1982, pag.23.
(8) GU n° L 62 del 7.3.1980, pag.5.
(1) GU n° L 87 dell'1.4.1980, pag.42.

ALLEGATO I
( Reg. Ce 2469/97)

ALLEGATO II
( Reg. Ce 2469/97)

Il regolamento Cee riportato in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.

Gli allegati saranno prossimamente disponibili in questa pagina web