Tutti i prodotti ammessi alla restituzione sono ad aliquota differenziata, a seconda del paese terzo di destinazione.

A corredo dell'istanza di restituzione deve essere prodotta una copia del documento di trasporto dall'Italia fino al paese di destinazione della merce esportata e il documento doganale di importazione come previsto dall'art.16 del Reg. Ce 800/1999. il SAISA, su richiesta preventiva, può dispensare la ditta dalla presentazione del documento di importazione per esportazioni con restituzione la cui parte differenziata è inferiore a 2400 Euro, in caso di esportazioni verso destinazioni appartenenti all'area europea non comunitaria (con l'aggiunta di Ceuta e Melilla, Marocco, Turchia, Georgia, Armenia e Azerbaigian) o inferiore a 12000 Euro, in caso di esportazioni dirette nel resto del mondo.

Nella dichiarazione doganale di esportazione deve essere obbligatoriamente indicata la percentuale di rotture di riso presenti nel prodotto esportato. A seconda della percentuale di rotture contenute nel prodotto è previsto un abbattimento dell'aliquota spettante secondo la tabella di seguito riportata (Reg. Cee 136/76) :

Percentuale di rotture percentuale di diminuzione della restituzione
più di 0 e sino a 5

0

più di 5 e sino a 10

2

più di 10 e sino a 15

4

più di 15 e sino a 20

6

più di 20 e sino a 30

15

più di 30 e sino a 40

30

Se il prodotto esportato ha più del 40% di rotture di riso non compete alcuna restituzione.

Inoltre nella dichiarazione di esportazione deve essere riportato, che il prodotto esportato è stato interamente ottenuto nella Comunità (Reg. Ce 192/98).

Per i prodotti rientranti in questo settore esistono due diverse aliquote di restituzione per lo stesso codice di restituzione e, più precisamente un aliquota commerciale per tutte le esportazione ed una aliquota particolare per le esportazioni a titolo di aiuto alimentare sia comunitario che nazionale.

Deve essere prodotto il Titolo export, obbligatorio ai sensi del Reg. Ce 1342 del 28.07.2003

Se il regolamento prevede il diritto alla restituzione solo nel caso in cui la procedura prevista dall'articolo 8, par.3 del Reg. Ce 1342/03, il titolo è sempre necessario e deve fare riferimento alla predetta procedura.

A partire dal 1° ottobre 2000, in applicazione del Reg. Ce 1557/2000 che ha modificato il Reg. Ce 800/1999, una ulterore esenzione dalla presentazione del titolo export non è più legata all'importo della restituzione inferiore a 60 Euro, ma al quantitativo esportato per dichiarazione di esportazione, il quale deve essere pari o inferiore a quello indicato nell'allegato III del Reg. Ce 1291/2000. Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2, punto 3, del Reg. Ce 800/1999). In tal senso si veda la Circ. prot. n° 20252 del 03.08.2000.

La restituzione può essere prefissata sulla base della domanda del titolo di esportazione o in base a gara (Reg. Ce 1162/95 e successive modificazioni). La restituzione così determinata, deve essere adeguata ai sensi dell'art.15 del Reg. Ce 1342/03, di un importo pari alle maggiorazioni mensili previste per i singoli prodotti e alla divergenza tra i prezzi di intervento tra la nuova e la vecchia campagna.

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo ha diritto alla restituzione.

Le informazioni relative alle esportazioni di riso nel quadro di operazioni di aiuto alimentare comunitario e nazionale sono disponibili in una apposita sezione del nostro sito.

La campagna di commercializzazione del settore inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Restituzioni prefissate per il settore riso - Maggiorazioni, correttivi ed adeguamenti

A seguito di nota interpretativa della Commissione Europea, la stessa ha definitivamente stabilito che, nel caso in cui la validità del titolo prefissato oltrepassi la fine della campagna, all'adeguamento previsto dall'articolo 15 del Reg. Ce 1342/03, non debbono essere aggiunte le maggiorazioni maturate dal mese successivo a quello della prefissazione, fino al termine della campagna; tale procedura è motivata dalla circostanza che il citato paragrafo 2 non fa riferimento agli adeguamenti previsti nel paragrafo 1.