Regolamento (CE) n° 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi - SAISA
modificato da. 301R2379 CONSOLIDATO
derogato da... 301R2540
derogato da... 301R2590
derogato da... 302R0168
modificato da 403R408 (GUCE L n.62 del 06.03.2003, pag. 8) CONSOLIDATO
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n.2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare
l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n.2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, concernente
i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi(3), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n.766/97(4), deve subire numerose modifiche per
tener conto degli sviluppi del settore del commercio degli ortofrutticoli freschi,
che si sta sempre più professionalizzando, nonché delle modificazioni
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore e infine anche per rettificare
alcune imprecisioni ivi contenute. Per ragioni di semplificazione e di chiarezza
dei nuovi testi è opportuno procedere alla rifusione di tale normativa
e all'abrogazione del citato regolamento (CEE) n.2251/92.
(2) Gli Stati membri devono designare gli organismi di controllo responsabili
dell'esecuzione dei controlli di conformità in ciascuna fase della commercializzazione.
Date le diverse situazioni nei vari Stati membri è opportuno che ciascuno
di essi affidi ad uno degli organismi di controllo le funzioni di contatto e
di coordinamento tra tutti gli organismi designati.
(3) I controlli di conformità devono essere effettuati a campione e concentrarsi
sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di merci non conformi
è più elevato. Tenendo conto delle caratteristiche del rispettivo
mercato nazionale, è necessario che gli Stati membri adottino le norme
intese ad orientare i controlli in via prioritaria verso determinate categorie
di operatori. Ai fini della trasparenza delle modalità di controllo è
opportuno che le regole adottate dagli Stati membri siano comunicate alla Commissione.
La conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche è
uno strumento indispensabile per orientare l'analisi degli Stati membri. A tal
fine è necessario che ogni Stato membro costituisca una banca dati degli
operatori del settore degli ortofrutticoli, basandosi sul registro istituito
a norma del regolamento (CEE) n.2251/92.
(4) Gli Stati membri sono tenuti a verificare e a certificare che i prodotti
esportati nei paesi terzi sono conformi alle norme, come previsto dal protocollo
di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta
secca ed essiccata, concluso nel quadro della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite e dal "regime" dell'OCSE per l'applicazione delle
norme internazionali agli ortofrutticoli. Le importazioni di prodotti ortofrutticoli
in provenienza dai paesi terzi devono essere conformi alle norme di commercializzazione
o a norme per lo meno equivalenti. Pertanto, prima dell'introduzione di tali
merci nel territorio doganale della Comunità deve essere eseguito un
controllo di conformità, tranne che nel caso di partite di piccole dimensioni
per le quali i servizi di controllo ritengano che il rischio di non conformità
sia minimo. Per certi paesi terzi che garantiscono il rispetto della conformità
alle norme in condizioni soddisfacenti, le operazioni di controllo possono essere
eseguite dagli organismi di controllo degli stessi paesi terzi. Quando ci si
avvalga di tale facoltà, è opportuno che gli Stati membri verifichino
periodicamente la validità dei controlli eseguiti dagli organismi di
controllo dei paesi terzi e informino la Commissione dei risultati di tali verifiche.
(5) È opportuno provvedere a che i prodotti destinati alla trasformazione
industriale, che non sono soggetti al rispetto delle norme, non vengano smerciati
sul mercato dei prodotti da consumare allo stato fresco. Oltre ad un'idonea
etichettatura di tali prodotti, in certi casi è opportuno disporre che
essi siano scortati da un certificato di destinazione industriale che ne attesti
la destinazione finale e ne permetta il controllo.
(6) Gli ortofrutticoli soggetti al controllo di conformità alle norme
devono essere sottoposti allo stesso tipo di controllo, indipendentemente dalla
fase di commercializzazione. A tal fine è opportuno adottare le modalità
di controllo raccomandate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite, le quali a loro volta sono in linea con le raccomandazioni dell'OCSE
in materia. È tuttavia necessario prevedere modalità specifiche
per i controlli nella fase della vendita al minuto.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri eseguono i controlli di conformità alle norme di commercializzazione,
previsti agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n.2200/96, in tutte le
fasi della commercializzazione, conformemente alle disposizioni del presente
regolamento.
Articolo 2
Organismi competenti
1. Ogni Stato membro designa un'autorità unica incaricata del coordinamento
e dei contatti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in appresso
denominata "l'autorità di coordinamento".
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, dell'autorità di coordinamento
che hanno designato in applicazione del paragrafo 1,
- il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, dell'organismo o degli organismi
responsabili del controllo, designati in applicazione dell'articolo 7, terzo
comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, in appresso denominati "gli organismi
di controllo", e
- la definizione precisa dell'ambito di competenza degli organismi di controllo
designati.
3. L'autorità di coordinamento può coincidere con l'organismo
di controllo o con uno degli organismi di controllo o con qualsiasi altro organismo
designato in conformità del paragrafo 1.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
serie C, l'elenco delle autorità di coordinamento designate dagli Stati
membri.
Articolo 3
Banca dati degli operatori
1. Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del settore degli
ortofrutticoli in cui figurano, alle condizioni definite dal presente articolo,
gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli
freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo
2 del regolamento (CE) n.2200/96.
Si intende per operatore la persona fisica o giuridica che detiene prodotti
ortofrutticoli freschi, soggetti a norme di commercializzazione, destinati ad
essere esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti commercializzati,
per conto proprio o per conto terzi, sul territorio comunitario e/o destinati
ad essere esportati in paesi terzi.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno nella
banca dati delle seguenti categorie di operatori:
- gli operatori che, per l'attività svolta, sono esentati, ai sensi dell'articolo
3 del regolamento (CE) n. 2200/96, dall'obbligo di conformarsi alle norme di
commercializzazione,
- le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli
consiste esclusivamente nel trasporto delle merci oppure nella vendita al minuto
di piccoli quantitativi di ortofrutticoli.
2. Se la banca dati è costituita di vari elementi distinti, l'autorità
di coordinamento provvede a garantirne l'uniformità, anche in occasione
degli aggiornamenti che vi vengono regolarmente apportati, in particolare dagli
organismi di controllo, in base alle informazioni acquisite nel corso dei controlli
compiuti in tutte le fasi della commercializzazione.
3. La banca dati contiene, per ogni operatore, il numero di registrazione, il
nome, l'indirizzo, le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione
in una delle categorie di cui all'articolo 4, in particolare la posizione che
occupa nella catena commerciale, un'indicazione dell'importanza dell'operatore
e informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso
l'operatore, nonché qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria
ai fini del controllo.
4. Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che gli Stati membri
ritengano necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali devono essere registrati
nella rispettiva banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul
loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività.
Articolo 4
Controlli di conformità sul mercato interno
1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controlli, a campione, della conformità
alle norme di commercializzazione dei prodotti detenuti dagli operatori, in
tutte le fasi della commercializzazione.
Nell'ambito di tale regime gli Stati membri stabiliscono, in base ad un'analisi
del rischio che un operatore commercializzi prodotti non conformi alle norme
di commercializzazione, la frequenza dei controlli che devono essere compiuti
dagli organismi di controllo, la quale deve essere sufficiente a garantire il
rispetto della normativa comunitaria per ciascuna delle categorie di operatori
all'uopo definite. L'analisi dei rischi suddetti si fonda sulle dimensioni delle
imprese, sulla posizione che occupano nella catena commerciale, sulle risultanze
di controlli precedenti e su eventuali altri parametri da definirsi dagli Stati
membri. Al riguardo, gli operatori che procedono al condizionamento e all'imballaggio
degli ortofrutticoli, in particolare nella regione di produzione, sono sottoposti
a controlli più frequenti rispetto alle altre categorie di operatori.
I controlli possono essere eseguiti anche nel corso del trasporto.
Qualora dai controlli emergano irregolarità significative, gli organismi
di controllo aumentano la frequenza dei controlli eseguiti presso gli operatori
interessati.
2. Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo le informazioni
che questi ultimi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei
controlli.
3. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori della fase della spedizione
che offrano sufficienti garanzie quanto al tasso di conformità costante
ed elevato degli ortofrutticoli soggetti alle norme di commercializzazione di
cui curano la spedizione, ad apporre su ogni collo spedito l'etichetta il cui
facsimile figura nell'allegato III. Tale autorizzazione è concessa per
un periodo di tre anni rinnovabile.
Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono inoltre:
- disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta
dallo Stato membro,
- possedere attrezzature adeguate alla preparazione e al condizionamento dei
prodotti,
- impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono
e tenere un registro con i dati relativi a tutte le operazioni di controllo
compiute.
Ove l'operatore non offra più garanzie sufficienti di un tasso di conformità
costante ed elevato o laddove non sia più rispettata una delle condizioni
di cui sopra, lo Stato membro revoca all'operatore l'autorizzazione di apporre
l'etichetta riportata nell'allegato III su ogni collo spedito.
4. Prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, l'autorità
di coordinamento comunica alla Commissione le disposizioni del regime di controllo
di cui al paragrafo 1. In tale comunicazione sono precisate, in particolare,
le categorie di operatori definite e la frequenza dei controlli stabilita per
ciascuna categoria, nonché eventualmente le modalità d'applicazione
del disposto dell'articolo 3, le modalità d'applicazione del disposto
dell'articolo 5, paragrafo 1 e le percentuali minime di controlli stabilite
per i diversi operatori interessati. Qualsiasi ulteriore modifica del regime
di controllo è comunicata immediatamente alla Commissione.
Articolo 5 (modificato con Reg. Ce 408/2003)
Controllo di conformità nella fase dell'esportazione
1. L'organismo di controllo competente per la fase dell'esportazione sottopone
ad un controllo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti
destinati all'esportazione nei paesi terzi, prima che essi lascino il territorio
doganale della Comunità.
Gli esportatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo le informazioni
che questi ultimi ritengono necessarie per l'esecuzione dei controlli.
1 bis . Gli Stati membri possono applicare il regime di cui al secondo comma
agli operatori che soddisfano le seguenti condizioni:
a) offrono sufficienti garanzie di conformità elevata e costante degli
ortofrutticoli che essi commercializzano
b) dispongono di addetti al controllo che hanno ricevuto una formazione riconosciuta
dallo stato membro
c) si impegnano ad effettuare controlli di conformità delle merci da
essi commercializzate
d) si impegnano a tenere un registro ddi tutte le operazioni di controllo eseguite
Per detti operatori, gli Stati membri possono fissare, per ogni categoria di
operatori ed in base ad una analisi dei rischi, una percentuale minima di spedizioni
e di quantitativi che saranno sottoposti a un controllo di conformità
da parte dell'organismo di controllo competente per la fase dell'esportazione.
tale percentuale deve essere sufficiente a garantire il rispetto della normativa
comunitaria. Qualora da questi controlli emergano irregolarità significative,
gli organismi di controllo aumentano la percentuale delle spediziuoni e dei
quantitativi da controllare presso gli operatori di cui trattasi.
2. L'organismo di controllo rilascia il certificato di conformità di
cui all'allegato I per ciascuna partita destinata all'esportazione che, in esito
ai controlli di cui al paragrafo 1, risulti conforme alle norme. Se l'esportazione
è composta da varie partite, la loro conformità può essere
certificata globalmente su un unico certificato che enumera distintamente le
varie partite che compongono l'esportazione.
Se conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 bis, le partite oggetto
del certificato di conformità non sono state sottoposte ad un controllo
di conformità dall'organismo di controllo competente nelal fase di esportazione,
nella casella 13 (osservazioni) del certoficato deve figurare l'indicazione
" Autocontrollato (articolo 5, paragrafo 1 bis, del Regolamento Ce n.1148/2001.
3. L'autorità doganale competente può accettare la dichiarazione
doganale di esportazione soltanto se:
- le merci sono accompagnate dal certificato di cui al paragrafo 2 oppure dal
certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o
- l'organismo di controllo competente ha informato l'autorità doganale,
con ogni mezzo idoneo, che per le partite di cui trattasi è stato rilasciato
uno di questi due certificati.
Articolo 6 (modificato con Reg. Ce 408/2003)
Controlli di conformità nella fase dell'importazione
1. Prima dell'immissione in libera pratica, gli ortofrutticoli in provenienza
da paesi terzi sono sottoposti ad un controllo di conformità alle norme
di commercializzazione.
Gli importatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo le informazioni
che questi ultimi ritengono necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui
al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 7, paragrafo 5.
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, l'organismo di controllo competente
per la fase dell'importazione procede ad un controllo di conformità per
ciascuna partita importata e rilascia, in caso di conformità dei prodotti,
il certificato di conformità di cui all'allegato I. Se l'importazione
è composta da varie partite, la loro conformità può essere
certificata globalmente su un unico certificato che enumera distintamente le
varie partite che compongono l'importazione.
3. L'autorità doganale autorizza l'immissione in libera pratica soltanto
se:
- le merci sono accompagnate dal certificato di cui al paragrafo 2, oppure dal
certificato di cui all'articolo 7, paragrafo 3, oppure dal certificato di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, o
- l'organismo di controllo competente ha informato l'autorità doganale,
con ogni mezzo idoneo, che per le partite di cui trattasi è stato rilasciato
uno di questi certificati.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, qualora per talune partite l'organismo di
controllo competente per la fase dell'importazione ritenga che i rischi di non
conformità siano limitati, esso può decidere di non effettuare
il controllo su tali partite. In tal caso trasmette all'autorità doganale
un'apposita dichiarazione provvista del proprio timbro, oppure informa in qualsiasi
altra maniera tale autorità che allora può procedere allo sdoganamento.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'organismo di controllo stabilisce preventivamente i criteri di valutazione dei rischi di non conformità e fissa , in base ad un 'analisi dei rischi, per ciascun tipo d'importazione definito, le percentuali minime di spedizioni e di quantitativi che saranno sottoposti ad un controllo di conformità dall'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione. In ogni caso, le percentuali fissate a norma del presente paragrafo devono essere sensibilmente superioti a quelle fissate a norma dell'articolo 7, pragrafo 5.
4 bis . La Commissione elabora linee direttrici comuni al fine di rendere maggiormente uniforme l'applicazione del paragrafo 4 negli stati membri. L'autorità di coordinamento comunica immediatamente alla Commissione le modalità di applicazione del presente paragrafo, compresi i criteri e le percentuali minime di cui al pargrafo 4, secondo comma, nonchè ogni ulteriore modifica di dette modalità.
Articolo 7 (modificato con reg. Ce 2379/01 e da Reg. Ce 408/2003)
Riconoscimento dei controlli realizzati dai paesi terzi prima dell'importazione
nella Comunità
1. A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all'articolo 46
del regolamento (CE) n.2200/96 la Commissione può riconoscere le operazioni
di controllo di conformità compiute da tale paese prima dell'esportazione
nella Comunità.
2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso per i
paesi terzi che lo richiedano e sul cui territorio vengono rispettate le norme
di commercializzazione comunitarie o norme almeno equivalenti per i prodotti
esportati nella Comunità.
Nel riconoscimento è precisato il corrispondente ufficiale del paese
terzo sotto la cui responsabilità sono compiute le operazioni di controllo
di cui al paragrafo 1. Tale corrispondente cura i contatti con la Comunità.
Nel riconoscimento sono altresì precisati i servizi di controllo a cui
è affidata l'esecuzione dei controlli, in appresso denominati "servizi
di controllo".
Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese
terzo e può essere limitato a certi prodotti.
"Ai fini del riconoscimento di cui al paragrafo 1, la Commissione può
far ricorso al corpo di ispettori speciale per il mercato degli ortofrutticoli
istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n.2200/96, al fine
di condurre ispezioni in loco destinate a verificare che le operazioni di controllo
effettuate nel paese terzo interessato rispettino le disposizioni di cui al
presente articolo e, se del caso, formulare raccomandazioni intese a migliorare
il grado di conformità delle merci esportate dal paese terzo interessato
verso la Comunità.";
3. I servizi di controllo devono essere ufficiali o ufficialmente riconosciuti
dal corrispondente di cui al paragrafo 2, offrire sufficienti garanzie e disporre
del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione
dei controlli secondo i metodi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 o metodi equivalenti.
I servizi di controllo redigono, per ciascuna partita controllata prima dell'introduzione
nel territorio doganale della Comunità, il certificato di conformità
di cui all'allegato I oppure qualsiasi altro modulo convenuto con la Commissione
con il paese terzo di cui trattasi. Se un'importazione è composta da
varie partite, la loro conformità può essere certificata globalmente
su un unico certificato che enumera distintamente le varie partite che compongono
l'importazione.
"I modelli di formulario sulla base dei quali vengono redatti i certificati
di cui al presente paragrafo, secondo comma, sono stabiliti nel quadro del riconoscimento
di cui al paragrafo 1.
Solo un esemplare del certificato potrà essere identificato con la dicitura
'originale'. Qualora risultino necessarie copie supplementari, queste ultime
devono essere contrassegnate dalla dicitura 'copia'. Le autorità competenti
della Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato.
Il formato del formulario è di 210 × 297 mm; è tuttavia
ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso
della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture,
senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m2.
I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali
della Comunità.
I formulari del certificato devono essere compilati tramite un processo meccanografico
o similare.
Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le eventuali
modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove
occorra, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere
siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.
Ogni certificato deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato
a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della
persona o delle persone abilitate a firmarlo.
L'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.";
4. La Commissione può sospendere il riconoscimento qualora constati,
per un numero significativo di partite o per quantità ingenti, che le
merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità
rilasciati dai servizi di controllo dei paesi terzi, o qualora non sia stata
data risposta soddisfacente alle richieste di controlli a posteriori di cui
al paragrafo 5 bis.";
5. Gli Stati membri verificano, nella fase dell'importazione, la conformità
alle norme dei prodotti importati alle condizioni di cui al presente articolo,
sottoponendo a controlli di conformità, per ogni paese terzo, una percentuale
significativa delle spedizioni e dei quantitativi importati secondo tali condizioni.
Tale percentuale deve essere sufficiente a garantire che i servizi di controllo
rispettano la normativa comunitaria. Gli Stati membri provvedono a che alle
partite così controllate si applichino le misure di cui all'articolo
9, paragrafo 3, qualora risultino non conformi alle norme di commercializzazione.
Qualora dai controlli emergano irregolarità significative, gli Stati
membri ne informano immediatamente la Commissione e gli organismi di controllo
aumentano la percentuale delle spedizioni e dei quantitativi da sottoporre a
controllo a norma del presente articolo.
Se lo stato membro percepisce un diritto inteso a coprire i costi derivanti dai controlli di conformità di cui al presente paragrafo, esso deve essere fissato ad un livello che rifletta la proporzione di spedizioni e di quantitativi controllati meno elevata per questi controlli rispetto a quelli indicati all'articolo 6.
5 bis. Ogniqualvolta si manifestino dubbi fondati quanto all'autenticità
di un certificato di cui al paragrafo 3, secondo comma, o all'esattezza delle
menzioni ivi contenute, viene effettuato un controllo a posteriori.
L'autorità competente della Comunità rinvia il certificato o la
relativa copia al corrispondente ufficiale del paese terzo, di cui al paragrafo
2, secondo comma, indicando, ove del caso, i motivi che giustificano un'indagine
e tutte le informazioni ottenute che lasciano presumere che il certificato non
sia autentico o che le menzioni ivi contenute sono inesatte. Le richieste di
controllo a posteriori sono portate quanto prima a conoscenza della Commissione,
così come l'esito di ciascuna di esse.
Qualora venga richiesto un controllo a posteriori, l'importatore delle merci
interessate può chiedere agli organismi di controllo competenti di procedere
a un controllo di conformità di cui all'articolo 6.
6. L'autorità di coordinamento comunica alla Commissione, per ogni trimestre
entro la fine del trimestre successivo, per paese terzo e per prodotto, il numero
di partite e i quantitativi importati alle condizioni previste al paragrafo
1, il numero di partite e i quantitativi sottoposti al controllo di conformità
di cui al paragrafo 5, precisando le partite per le quali l'organismo di controllo
abbia riscontrato che le merci non erano conformi ai dati riportati nei certificati
di conformità rilasciati dal servizio di controllo del paese terzo, indicando
la rispettiva quantità di ogni partita e la natura dei difetti constatati.
7. Le autorità doganali trasmettono all'autorità di coordinamento
e agli organismi di controllo le informazioni necessarie per l'applicazione
delle disposizioni del presente articolo.
8. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata
all'istituzione di una procedura di cooperazione amministrativa tra la Comunità
e ciascun paese terzo interessato.
A tal fine, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione qualsiasi
informazione utile relativa alle operazioni di controllo nonché gli esemplari
dei timbri utilizzati dai servizi di controllo e inoltre, ove necessario e senza
indugio, qualsiasi modifica di tali informazioni.
Le informazioni suddette, nonché le ulteriori modifiche, sono trasmesse
dalla Commissione alle autorità di coordinamento degli Stati membri,
che ne informano le autorità doganali e le altre autorità competenti.
Non appena istituita la cooperazione amministrativa, nonché a seguito
di qualunque modifica significativa delle informazioni comunicate da un paese
terzo interessato tanto nel quadro della suddetta cooperazione che per quanto
concerne i nomi e gli indirizzi del corrispondente ufficiale e dei servizi di
controllo, la Commissione pubblica il relativo avviso nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, serie C
Articolo 8
Prodotti destinati alla trasformazione industriale
1. Ai fini del presente regolamento i prodotti destinati alla trasformazione
industriale sono gli ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione
conferiti alle industrie di trasformazione per esservi trasformati in prodotti
che rientrano in una posizione della nomenclatura combinata diversa da quella
del prodotto fresco iniziale.
2. Gli organismi di controllo competenti rilasciano il certificato di destinazione
industriale di cui all'allegato II per i prodotti destinati all'esportazione
nei paesi terzi e per i prodotti importati nella Comunità, qualora tali
prodotti siano destinati alla trasformazione industriale e non siano pertanto
soggetti all'obbligo di conformità alle norme, come previsto all'articolo
3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Essi controllano
il rispetto delle disposizioni specifiche in materia di etichettatura previste
al paragrafo 3.
3. Nella fase dell'importazione, dopo aver rilasciato il certificato di cui
al paragrafo 2, l'organismo di controllo competente trasmette immediatamente
all'autorità di coordinamento dello Stato membro in cui sarà realizzata
la trasformazione industriale una copia del suddetto certificato nonché
tutte le informazioni necessarie ai fini di un eventuale controllo delle operazioni
di trasformazione. Dopo la trasformazione, l'impresa trasformatrice restituisce
il certificato all'organismo di controllo competente, il quale si accerta che
i prodotti abbiano effettivamente subito una trasformazione industriale.
4. L'imballatore appone sugli imballaggi dei prodotti destinati alla trasformazione
industriale un'etichettatura in cui figura in maniera ben visibile l'indicazione
"destinazione industriale" o ogni altra dicitura di significato equivalente.
Per le spedizioni di merci alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di
trasporto, tale indicazione figura su un documento che accompagna la merce o
affisso in maniera ben visibile all'interno del mezzo di trasporto.
5. Gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie, in particolare
ai fini della collaborazione con gli altri Stati membri, per evitare che le
merci destinate al mercato dei prodotti freschi siano spedite fuori della regione
di produzione sotto forma di merci destinate alla trasformazione industriale.
Articolo 9 (modificato con Reg. Ce 408/2003)
Metodi di controllo
1. I controlli di conformità previsti dal presente regolamento, tranne
quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si
effettuano, salvo disposizione contraria del presente regolamento, secondo i
metodi descritti nell'allegato IV.
Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il controllo della
conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore.
2. Qualora dal controllo emerga che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione,
il competente organismo di controllo può rilasciare il certificato di
conformità di cui all'allegato I. Tale certificato è comunque
rilasciato nelle fasi dell'importazione e dell'esportazione.
3. In caso di non conformità, l'organismo di controllo rilascia un attestato
di non conformità per l'operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto
di un attestato di non conformità non possono essere spostate se non
con l'autorizzazione dell'organismo di controllo che ha emesso tale attestato
e subordinatamente al rispetto delle condizioni da esso eventualmente fissate.
Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa.
La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che l'organismo
di controllo competente si accerti con i mezzi ritenuti idonei della conformità
della merce. Se del caso, tale organismo rilascia il certificato di conformità
di cui all'allegato I per la partita o la parte della partita resa conforme.
se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, gli Stati membri interessati adottano i provvedimenti che ritengono necessari, segnatamente in materia di collaborazione reciproca, per verificare che la merce venga effettivamente resa conforme.
Se la merce non può essere resa conforme, nè essere destinata all'alimentazione animale, alla trasformazione industriale o a qualsiasi altra utilizzazione non alimentare, l'organismo di controllo può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure adeguate allo scopo di garantire che i prodotti in questione non siano commercializzati
Gli operatori sono tenuti a comunicare le informazioni che gli stati membri giudicano necessarie ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
Articolo 10
Disposizioni finali
1. Gli organismi di controllo che riscontrino sul territorio di uno Stato membro
la non conformità di una partita di merci provenienti da un altro Stato
membro, a causa di difetti o alterazioni già constatabili nei prodotti
all'atto del condizionamento, provvedono a comunicare immediatamente alle autorità
di coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati il caso di non
conformità constatato fino alla fase del commercio all'ingrosso, comprese
le centrali di distribuzione.
2. Se una partita di merce importata in provenienza da un paese terzo è
ritenuta non conforme, l'autorità di coordinamento dello Stato membro
interessato ne avverte immediatamente la Commissione e Ie autorità di
coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati, che provvedono alla
diffusione dell'informazione sul loro territorio. La comunicazione alla Commissione
viene effettuata attraverso il sistema elettronico da essa indicato. Le disposizioni
del presente paragrafo non si applicano ai prodotti importati alle condizioni
stabilite dall'articolo 7.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per i prodotti per i
quali esistono norme di commercializzazione, le fatture e i documenti di accompagnamento
devono riportare la categoria di qualità, il paese d'origine ed eventualmente
la destinazione industriale dei prodotti. Tale obbligo non vale nel caso della
vendita al minuto al consumatore finale.
Articolo 11 (modificato con Reg. Ce 408/2003)
1. Il regolamento (CEE) n.2251/92 è abrogato.
2. Gli operatori che erano esentati dal controllo all'atto della spedizione
in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n.2251/92 possono utilizzare
il materiale di imballaggio, provvisto dell'etichetta di cui all'allegato III
dello stesso regolamento, fino al 31 dicembre 2002.
3. I certificati di controllo rilasciati a norma dell'articolo 3, paragrafo
9, del regolamento (CEE) n.2251/92 restano validi fino alla data di scadenza
della validità indicata nella casella 12 del certificato stesso. I certificati
di destinazione industriale rilasciati a norma dell'articolo 10 del regolamento
(CEE) n.2251/92 restano validi fino al 30 giugno 2003.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2001.
Per la Commissione
Franz Fischler
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
(2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.
(3) GU L 219 del 4.8.1992, pag. 9.
(4) GU L 112 del 29.4.1997, pag. 10.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
sostituito con Reg. Ce 2379/01
ALLEGATO IV (modificato con Reg. Ce 408/2003)
METODI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1
NB:
I metodi sotto riportati si basano sulle disposizioni contenute nella guida
per l'applicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi
adottata dal Gruppo di lavoro per la normalizzazione dei prodotti deperibili
e il miglioramento della qualità istituito presso la Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).
1. Definizioni
a) Controllo di conformità
Controllo eseguito da un controllore, conformemente alle disposizioni del presente
regolamento, per verificare che le partite di ortofrutticoli siano conformi
alle norme di commercializzazione istituite dal regolamento (CE) n.2200/96.
Tale controllo include
- se del caso, un controllo documentale e d'identità: controllo dei documenti o certificati che accompagnano la partita e/o dei registri di cui all'articolo 4 paragrafo 3 secondo comma, terzo trattino e all'articolo 5, paragrafo 1 bis lettera d) del Regolamento Ce 1148/2001, nonchè della concordanza fra le merci e le indicazioni figuranti su tali documenti
- un controllo fisico; controllo dei prodotti di una partota, per campionamento,
allo scopo di verificare se la partita risponde a tutti i requisiti stabiliti
dalla norma di commercializzazione, ivi comprese le disposizioni relative alla
presentazione e alle indicazioni esterne dei colli e delle confezioniu.
b) Controllore
Agente debitamente abilitato dall'organismo di controllo competente, in possesso
di formazione idonea e permanente,che gli consente di eseguire operazioni di
controllo della conformità
c) Spedizione
Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso
operatore, presente al momento del controllo ed identificata da un documento.
La spedizione può essere composta da uno o più tipi di prodotti
e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi.
d) Partita
Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime
caratteristiche per quanto riguarda:
- l'identità dell'imballatore e/o dello speditore,
- il paese di origine,
- la natura del prodotto,
- la categoria del prodotto,
- il calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro),
- la varietà o il tipo commerciale (secondo le corrispondenti prescrizioni
della norma),
- il tipo di condizionamento e la presentazione.
Tuttavia,se all'atto del controllo è difficile distinguere le partite
e/o non sia possibile presentare partite distinte, si potrà considerare
che tutte le partite che compongono la spedizione costituiscono, in questo caso
particolare, un'unica partita purché presentino caratteristiche uniformi
quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria
e, se previsti dalla norma, alla varietà o al tipo commerciale.
e) Campionamento
Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione)
all'atto di un controllo di conformità.
f) Campione elementare
Collo prelevato da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa,
quantità prelevata in un punto della partita.
g) Campione globale
Pluralità di campioni elementari rappresentativi di una partita e prelevati
in quantità sufficiente a consentire la valutazione della partita in
funzione di tutti i criteri.
h) Campione secondario
Nel caso della frutta a guscio un campione secondario è una quantità
rappresentativa di prodotto prelevata su ogni campione elementare del campione
globale di peso compreso tra 300 g e 1 Kg.Allorchè il campione elementare
contiene derrate preconfezionate, il campione secondario è costituito
da un preimballaggio.
i)Campione composito
Nel caso della frutta a guscio un campione composito è un miscuglio del peso di almeno 3 Kg, di tutti i campioni secondari di un campione globale. la frutta a guscio che compone il camione composito deve essere mescolata in modo omogeneo
j) Camione ridotto
quantità rappresentativa di prodotto prelevata da un campione globale e di volume sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di alcuni criteri. Nel caso della frutta a guscio , il camione ridotto comprende almeno 100 unità provenienti da un camione composito. Da un camione globale possono essere prelevati più campioni ridotti.
K)Collo
Frazione di una partita resa individuale dall'imballaggio e suo contenuto. L'imballaggio del collo è concepito in modo da facilitare la movimentazione ed il trasporto di un certo numero di imballaggi di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al trasporto. I container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo , nonchè le palette, non sono considerati colli. In alcuni casi, un collo costituisce un imballaggio di vendita.
l) imballaggio di vendita
frazione di un collo resa individuale dall'imballaggio e suo contenuto. L'imballaggio di vendita è concepito in modo da costituire nel punto di vendita un' unità per l'utilizzazore finale o il consumatore.Tra gli imballaggi di vendita, i preimballaggi sono costituiti da imballaggi che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest'ultimo non possa essere cambiato senza provocare un'apertura o una modificazione dell'imballaggio.
2. Esecuzione del controllo di conformità
a) Osservazioni generali
Il controllo fisico è eseguito mediante valutazione di un campione globale
prelevato a caso in vari punti della partita da controllare. In linea di massima
il campione si presume rappresentativo della partita stessa.
b) Identificazione delle partite e/o impressione globale sulla spedizione
L'identificazione delle partite si basa sulle indicazioni esterne oppure su
altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE
del Consiglio(1). Se la spedizione consta di più partite, il controllore
ricava un'impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento
o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce il grado di conformità
delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti.
Se i prodotti devono essere caricati su un mezzo di trasporto, le informazioni
relative al mezzo di trasporto devono servire ad identificare la spedizione.
c) Presentazione dei prodotti
Il controllore designa i colli che intende esaminare, che gli devono quindi
essere presentati dalla persona a tal fine incaricata o dal suo rappresentante.
L'operazione consiste pertanto nella presentazione del campione globale. Se
sono necessari campioni ridotti, il controllore li preleva dal campione globale.
d) Controllo fisico
- Valutazione del condizionamento e della presentazione in base a campioni elementari
Occorre verificare la conformità e la pulizia del condizionamento e dei
materiali utilizzati per l'imballaggio in funzione della loro conformità
alle norme. Qualora siano ammessi solo certi tipi di condizionamento, il controllore
ne verifica l'impiego.
- Verifica del rispetto delle indicazioni esterne, in base a campioni elementari
Innanzi tutto occorre verificare se le indicazioni esterne dei prodotti siano
conformi alle norme di commercializzazione. Nel corso dell'ispezione il controllore
stabilisce se tali indicazioni sono corrette o se debbano essere modificate.
Gli ortofrutticoli confezionati individualmente in una pellicola di plastica
non sono considerati prodotti alimentari preconfezionati ai sensi della direttiva
2000/13/CE del parlamento europeo e del Consiglio e non debbono necessariamente
recare le indicazioni esterne previste dalle norme di commercializzazione. In
questo caso, la pellicola di plastica può essere considerata una semplice
protezione per prodotti delicati.
- Controllo della conformità dei prodotti grazie al camione globale o
al campione composito e/o a camioni ridotti
Il controllore decide l'entità del campione globale in modo da poter
effettuare la valutazione delle partite e sceglie a caso i colli da controllare
o, per prodotti alla rinfusa, i punti della partita in cui devono essere prelevati
i campioni elementari.
I colli danneggiati non potranno far parte del campione globale, ma saranno
messi da parte e sottoposti, se necessario, ad esame separato con relativo rapporto.
Qualora debba essere pronunciata una decisione di non conformità, un
nuovo campione globale dovrà interessare almeno le quantità seguenti:
Prodotti confezionati |
|
Numero colli compresi nella partita | numero di colli da prelevare (campioni elementari) |
fino a 100 | 5 |
da 101 a 300 | 7 |
da 302 a 500 | 9 |
da 501 a 1000 | 10 |
oltre 1000 | 15 (minimo) |
Prodotti alla rinfusa |
|
Massa della partita, in Kg o numero di unità comprese nella partita | Massa dei camioni elementari in Kg o numero di unità comprese nella partita |
fino a 200 | 10 |
da 201 a 500 | 20 |
da 501 a 1000 | 30 |
da 1001 a 5000 | 60 |
oltre 5000 | 00 (minimo) |
Nel caso di ortofrutticoli freschi voluminosi (oltre 2 kg al pezzo) alla rinfusa,
i campioni elementari devono essere costituiti da almeno cinque pezzi.Se la
partita consta di meno di cinque colli o è di peso inferiore a 10 Kg,
il controllo verte sulla totalità della partita.
Il controllore che a seguito di una verifica, non sia in grado di prendere una
decisione, può eseguire un nuovo controllo per determinare globalmente
il risultato medio, in percentuale, dei due controlli.
La conformità a certi criteri relativi allo stato di sviluppo e/o di
maturità o che implicano la presenza o l'assenza di difetti interni può
essere verificata avvalendosi di campioni ridotti, soprattutto se le operazioni
di controllo comportano la distruzione del prodotto. In tal caso, il volume
dei campioni deve essere limitato alla quantità minima strettamente necessaria
alla valutazione della partita. Qualora siano constatati o sospettati difetti
interni, il volume del campione ridotto non può superare il 10% del volume
del campione globale inizialmente costituito per l'ispezione.
e) Controllo del prodotto
Il prodotto da controllare è interamente ritirato dall'imballaggio. Il
controllore può tuttavia decidere di non farlo nel caso della frutta
a guscio o quando il tipo e la natura del condizionamento consentano di verificarne
ugualmente il contenuto, senza ritirare il prodotto dall'imballaggio. La verifica
dell'omogeneità, delle caratteristiche minime, delle categorie di qualità
e del calibro è effettuata in base a un campione globale, tranne nel
caso della frutta a guscio in cui si ricorre al camione composito.. Se il prodotto
presenta dei difetti, il controllore determina la percentuale di prodotto non
conforme alla norma in base al numero o al peso.
per la verifica dei criteri relativi allo stato di sviluppo e/o maturità
si può ricorrere a strumenti e metodi previsti a tal scopo nell'ambito
delle norme di commercializzazione o conformemente a pratiche riconosciute
f) Rapporti sui risultati del controllo
Se del caso sono rilasciati i documenti di cui all'articolo 9.
In caso di constatazione di non conformità, i motivi della stessa devono
essere comunicati per iscritto all'operatore o al suo rappresentante. L'operatore
o il suo rappresentante devono altresì essere informati della possibilità
eventuale di rendere il prodotto conforme alla norma modificandone le indicazioni
esterne.
Se il prodotto presenta dei difetti, la percentuale del prodotto ritenuto non
conforme alla norma deve essere precisata.
g) Riduzione del valore del prodotto in seguito al controllo di conformità
Al termine del controllo, il campione globale è messo a disposizione
dell'operatore o del suo rappresentante.
L'organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione
globale distrutti durante il controllo.
(1) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.