Regolamento (CE) n.1784/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali - SAISA
Adeguato con Reg.Ce 1154 del 18 luglio 2005 (CONSOLIDATO). La sostituzione dell'allegato I del Reg.Ce n.1784/2003 si applica a decorrere dal 1 luglio 2004
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
gli articoli 36 e 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
visto il parere del Comitato delle regioni(3),
considerando quanto segue:
(1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli
dovrebbero andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune
e tale politica dovrebbe comportare in particolare un'organizzazione comune
dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti.
(2) La politica agricola comune persegue gli obiettivi fissati dal trattato.
Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori
che operano nel settore dei cereali, è necessario disporre misure per
il mercato interno comprendenti, in particolare, un sistema d'intervento e un
sistema comune d'importazione e di esportazione.
(3) Il regolamento (CEE) n.1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(4), è stato
più volte modificato in maniera sostanziale. Data la necessità
di introdurre ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno
abrogarlo e sostituirlo.
(4) Il regolamento (CEE) n.1766/92 prevede che una decisione su una riduzione
finale del prezzo d'intervento per i cereali applicabile a decorrere dalla campagna
di commercializzazione 2002/2003 dev'essere presa in funzione dell'andamento
del mercato. È importante che i prezzi sul mercato interno facciano meno
affidamento su prezzi garantiti. È quindi opportuno dimezzare le maggiorazioni
mensili per migliorare la fluidità del mercato.
(5) L'introduzione di un prezzo d'intervento unico per i cereali ha condotto
all'accumulo di ingenti scorte d'intervento di segala, data la mancanza di sbocchi
sufficienti sui mercati interni ed esterni. La segala dovrebbe essere pertanto
esclusa dal sistema d'intervento.
(6) Gli organismi d'intervento dovrebbero, in circostanze particolari, poter
adottare le misure d'intervento appropriate. Perché possa essere mantenuta
la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, è opportuno
che tali circostanze particolari vengano vagliate e che le misure appropriate
vengano determinate a livello comunitario.
(7) Considerata la speciale situazione di mercato per amidi e fecole ottenuti
da cereali e da patate potrebbe essere necessario prevedere restituzioni alla
produzione di natura tale che i prodotti di base utilizzati da questa industria
possano essere resi disponibili ad un prezzo inferiore rispetto a quello derivante
dall'applicazione dei prezzi comuni.
(8) La realizzazione di un mercato unico comunitario per il settore dei cereali
implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne
della Comunità. Tale regime di scambi complementare rispetto al regime
d'intervento e comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione
dovrebbe in linea di principio rendere più stabile il mercato comunitario.
Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei
negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il regime di restituzione
all'esportazione deve essere applicato ai prodotti trasformati contenenti cereali
per consentire loro di accedere al mercato mondiale.
(9) Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di cereali con i paesi
terzi occorrerebbe prevedere un regime di titoli d'importazione e di esportazione,
abbinato alla costituzione di una cauzione atta a garantire l'esecuzione delle
operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.
(10) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell'ambito
degli accordi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati
nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni cereali l'introduzione di
meccanismi aggiuntivi rende necessaria l'adozione di deroghe.
(11) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato
comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione
di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di
un dazio addizionale all'importazione, purché sussistano determinati
presupposti.
(12) Ove ricorrano determinati presupposti, è opportuno attribuire alla
Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti
da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri
atti del Consiglio.
(13) La possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi,
una restituzione pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità
e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo
OMC sull'agricoltura(5), dovrebbe essere in grado di salvaguardare la partecipazione
della Comunità al commercio internazionale dei cereali. Tale restituzione
all'esportazione dovrebbe essere soggetta a limitazioni in termini di quantità
e di valore.
(14) Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito, sia
in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione sia in sede di controllo
dei pagamenti, nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare
in anticipo l'entità delle restituzioni all'esportazione, senza che sia
peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate,
di modificare la specifica destinazione nell'ambito di una zona geografica cui
si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento
di destinazione dovrebbe essere versata la restituzione all'esportazione applicabile
per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la
destinazione prefissata.
(15) Per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre
un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace. A tale scopo, occorrerebbe
subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione
di un titolo di esportazione. La concessione delle restituzioni all'esportazione
nei limiti disponibili dovrebbe effettuarsi in funzione della situazione specifica
di ciascuno dei prodotti considerati. Deroghe a tale norma dovrebbero essere
ammesse solo per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato I del trattato,
ai quali non si applicano limiti quantitativi, e per le azioni di aiuto alimentare,
le quali sono esenti da qualsiasi limitazione. È inoltre opportuno prevedere
la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione per i prodotti
le cui esportazioni con restituzione all'esportazione non dovrebbero superare
i limiti quantitativi.
(16) Nella misura necessaria al buon funzionamento di questo regime di scambi,
è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare o, nella
misura richiesta dalla situazione del mercato, vietare il ricorso al regime
di perfezionamento attivo e passivo.
(17) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura
di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali,
il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe non operare adeguatamente.
Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di
fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare
la Comunità a adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure
dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi OMC.
(18) Tenuto conto dell'influenza del prezzo dei mercati mondiali sul prezzo
interno, è opportuno disporre adeguate misure volte a mantenere stabile
il mercato interno.
(19) Il corretto funzionamento di un mercato unico basato su prezzi comuni potrebbe
essere messo a repentaglio dalla concessione di aiuti nazionali. Le disposizioni
del trattato in materia di aiuti di Stato dovrebbero pertanto applicarsi ai
prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati considerata.
(20) L'evoluzione continua del mercato comunitario nel settore dei cereali esige
che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati relativi
a tale evoluzione.
(21) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione(6).
(22) Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la
Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare nei casi di emergenza le
misure necessarie.
(23) Le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti
dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla
Comunità a norma del regolamento (CE) n.1258/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(7).
(24) L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali dovrebbe tener
conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli
33 e 131 del trattato.
(25) La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CEE) n.1766/92 a
quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà
che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a tali difficoltà
è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali comporta un regime
del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi e disciplina i seguenti
prodotti:
Codice NC | Descrizione | |
a) | 0709 90 60 | Granturco dolce, fresco o refrigerato |
0712 90 19 | Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina | |
1001 90 91 | Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina | |
1001 90 99 | Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina | |
1002 00 00 | Segala | |
1003 00 | Orzo | |
1004 00 | Avena | |
1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido | |
1005 90 00 | Granturco non destinato alla semina | |
1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina | |
1008 | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali | |
1001 10 | Frumento duro | |
b) | 1101 00 00 | Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
c) | 1102 10 00 | Farina di segala |
1103 11 | Semole e semolini di frumento (grano) | |
1107 | Malto, anche torrefatto | |
d) | Prodotti elencati nell'allegato I |
Articolo 2
Per i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna di commercializzazione ha inizio
il 1o luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
Articolo 3
Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante norme comuni
per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune
e i regimi di sostegno per i coltivatori di taluni seminativi(8).
CAPITOLO II
MERCATO INTERNO
Articolo 4
1. Per i cereali soggetti ad intervento il prezzo d'intervento è fissato
a 101.31 EUR/t.
Il prezzo d'intervento per il granoturco e il sorgo in maggio resta valido per
luglio, agosto e settembre dello stesso anno.
2. Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso
per merci rese al magazzino, non scaricate. Esso è valido per tutti i
centri d'intervento della Comunità designati per i singoli cereali.
3. Il prezzo d'intervento sarà soggetto ad aumenti mensili secondo la
tabella dell'allegato II.
4. I prezzi fissati nel presente regolamento possono essere modificati in base
all'andamento della produzione e dei mercati secondo la procedura di cui all'articolo
37, paragrafo 2 del trattato.
Articolo 5
1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento
tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità
e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste,
in particolare in termini qualitativi e quantitativi.
2. Gli acquisti possono essere effettuati solamente nei seguenti periodi d'intervento:
a) dal 1o agosto al 30 aprile nel caso della Grecia, della Spagna, dell'Italia
e del Portogallo;
b) dal 1o dicembre al 30 giugno nel caso della Svezia;
c) dal 1o novembre al 31 maggio nel caso degli altri Stati membri.
Qualora il periodo d'intervento in Svezia dovesse comportare uno sviamento dei
prodotti di cui al paragrafo 1 dagli altri Stati membri verso la Svezia, verranno
adottate norme specifiche che consentano di correggere la situazione secondo
la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
3. Gli acquisti sono effettuati in base al prezzo d'intervento, con l'eventuale
applicazione di una maggiorazione o di una detrazione in funzione della qualità.
Articolo 6
Le modalità di applicazione degli articoli 4 e 5 sono stabilite secondo
la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, in particolare per quanto
concerne:
a) la designazione dei centri d'intervento;
b) la caratteristiche minime, in particolare in materia di qualità e
quantità, richieste per ciascun cereale affinché esso possa fruire
dell'intervento;
c) le tabelle delle maggiorazioni e delle detrazioni applicabili all'intervento;
d) le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento;
e) le procedure e le condizioni per la messa in vendita da parte degli organismi
d'intervento.
Articolo 7
1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, possono essere adottate misure
speciali d'intervento. Queste misure d'intervento possono essere adottate, in
particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi
di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.
2. La natura e l'applicazione delle misure speciali d'intervento, nonché
le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità
di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 8
1. Potrà essere concessa una restituzione alla produzione per amidi e
fecole ottenuti da granoturco, grano o patate e per certi derivati utilizzati
nella fabbricazione di determinate merci.
In mancanza di una produzione nazionale significativa di altri cereali per la
produzione di amidi e fecole, potrà essere concessa una restituzione
alla produzione per gli amidi e fecole ottenuti in Finlandia e Svezia da orzo
e avena, fintantoché ciò non comporti un aumento del livello di
produzione di amidi e fecole ottenuti da questi due cereali, di cui:
a) 50000 tonnellate in Finlandia;
b) 10000 tonnellate in Svezia.
Un elenco delle merci di cui al primo paragrafo è elaborato secondo la
procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
2. Le restituzioni di cui al paragrafo 1 sono fissate periodicamente.
3. Sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo e
l'ammontare delle suddette restituzioni è fissato secondo la procedura
di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
CAPITOLO III
SCAMBI CON I PAESI TERZI
Articolo 9
1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo
1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.
Può tuttavia essere prevista una deroga per i prodotti che non hanno
un impatto significativo sulla situazione dell'offerta nel mercato dei cereali.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne
faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità
e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli da
12 a 17.
I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità.
Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione
che garantisca che i prodotti sono importati o esportati durante il periodo
di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è
incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione o l'esportazione non è
realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione
del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo
25, paragrafo 2.
Sezione 1
Disposizioni applicabili all'importazione
Articolo 10
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui
all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all'importazione della tariffa
doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici
NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento (grano) tenero di alta qualità),
1002, ex 1005 escluso l'ibrido da seme ed ex 1007 escluso l'ibrido destinato
alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti
all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo
cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia,
non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale
comune.
3. Ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2, per
i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi
rappresentativi all'importazione cif.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo
la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Tali modalità specificano in particolare:
a) i requisiti minimi per il frumento tenero di alta qualità;
b) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;
c) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli
operatori la possibilità di conoscere prima dell'arrivo delle spedizioni
in questione il dazio che sarà applicato.
Articolo 11
1. Fermo restando l'articolo 10, paragrafo 2, per evitare o reprimere eventuali
effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni
di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione di uno o più
di questi prodotti all'aliquota del dazio previsto all'articolo 10 è
soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte
le condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 4 del presente
articolo, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato
comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla
Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio ("prezzo limite")
possono essere assoggettate ad un dazio addizionale all'importazione.
Se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano
o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1
supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al
mercato, definite come la percentuale del corrispondente consumo interno dei
tre anni precedenti ("volume limite"), può essere imposto anche
un dazio addizionale all'importazione.
3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione
di un dazio addizionale all'importazione a norma del paragrafo 2, primo comma,
sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita di cui
trattasi.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine in base ai prezzi rappresentativi
del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di
importazione del prodotto.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo
la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tali modalità riguardano
in particolare di prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione
addizionali.
Articolo 12
1. I contingenti tariffari per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo
1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato
o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla
Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui
all'articolo 25, paragrafo 2.
2. La gestione dei contingenti tariffari può effettuarsi mediante l'applicazione
di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:
a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo
il principio "primo arrivato, primo servito");
b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto
della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo);
c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali
tradizionali (secondo il metodo "operatori tradizionali/nuovi arrivati").
Possono essere stabiliti altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi
discriminazione ingiustificata tra gli operatori interessati.
3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno
di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne
l'equilibrio.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti
annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono
il metodo di gestione da applicare e, se del caso, comprendono:
a) disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
b) il riconoscimento del documento utilizzato per verificare l'osservanza delle
disposizioni di cui alla lettera a);
c) le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione.
Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di 2000000 di
tonnellate di granturco e di 300000 tonnellate di sorgo e del contingente tariffario
di importazione in Portogallo di 500000 tonnellate di granturco, tali modalità
comportano inoltre le necessarie disposizioni relative alla realizzazione delle
importazioni di contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio
da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi
d'intervento degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di
tali Stati membri.
Sezione 2
Disposizioni applicabili all'esportazione
Articolo 13
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti in appresso
indicati sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per
i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi
a norma dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi
e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione
all'esportazione:
a) i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere esportati come tali;
b) i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere esportati sotto forma
di merci elencate nell'allegato III.
La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui alla lettera b) non può
essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.
2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati
con restituzione all'esportazione, è fissato il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato
in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle
risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni
comunitarie, senza operare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,
b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze
di gestione,
c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione all'esportazione è la stessa per tutta la Comunità.
Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione
del mercato mondiale, ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano
necessario. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo
25, paragrafo 2. Le restituzioni possono essere fissate:
a) periodicamente;
b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in
passato.
Le restituzioni all'esportazione fissate periodicamente possono, in caso di
necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta
di uno Stato membro o di propria iniziativa.
Articolo 14
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 e esportati come tali, la restituzione
all'esportazione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione
di un titolo d'esportazione.
2. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo
1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del
titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale
data,
a) alla destinazione indicata sul titolo
o, se del caso,
b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo.
In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo applicabile
alla destinazione indicata sul titolo.
Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente
paragrafo possono essere adottate le misure del caso.
3. L'ambito di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può
essere esteso ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci
elencate nell'allegato III, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del
regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di
scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(9).
Le modalità di applicazione sono adottate secondo la medesima procedura.
4. È possibile derogare ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per
i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni all'esportazione
nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo
25, paragrafo 2.
Articolo 15
1. Salvo deroga adottata secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo
2, per quanto concerne i prodotti di cui alle lettere a) e b), dell'articolo
1 la restituzione applicabile a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 è
adattata in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al
prezzo d'intervento, e se del caso, delle sue variazioni.
2. Un importo correttivo applicabile alle restituzioni all'esportazione può
essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tuttavia,
in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi
correttivi.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere applicati in tutto
o in parte ai prodotti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1, nonché
ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato
III. In tal caso, l'adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo
è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che
esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità
di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per
fabbricare la merce esportata.
4. In caso di esportazione, durante i primi tre mesi della campagna, di malto
immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato da orzo immagazzinato
in tale data, si applica la restituzione che sarebbe stata applicata, per il
titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione nell'ultimo
mese della campagna precedente.
Articolo 16
Nella misura necessaria per tener conto delle specificità di elaborazione
di talune bevande spiritose ottenute dai cereali, i criteri per la concessione
delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e la
procedura di verifica possono essere adattati a tale situazione specifica.
Articolo 17
Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo
300 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati
per i periodi di riferimento, applicabili ai prodotti in questione. Per quanto
riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'agricoltura,
la scadenza di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei
titoli.
Articolo 18
Le modalità di applicazione della presente sezione, comprese le disposizioni
relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non
utilizzati, in particolare quelli relativi all'adattamento di cui all'articolo
16, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Per la modifica dell'allegato III si segue la medesima procedura.
Sezione 3
Disposizioni comuni
Articolo 19
1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali, il Consiglio, che delibera su proposta
della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37, paragrafo
2 del trattato, può escludere in tutto o in parte il ricorso al regime
di perfezionamento attivo o passivo:
a) per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere utilizzati nella
fabbricazione dei prodotti elencati nelle lettere c) e d) di detto articolo
e
b) in casi particolari, per i prodotti elencati nell'articolo 1, destinati ad
essere utilizzati nella fabbricazione di merci elencate nell'allegato III.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se la situazione di cui sopra
si presenta straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisce o rischia
di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo,
la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide
le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo
2. Tali misure, la cui durata di validità non può essere superiore
a sei mesi, vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri e sono immediatamente
applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione
decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla
Commissione entro una settimana dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare
la decisione della Commissione.
Se il Consiglio non delibera entro tre mesi dalla data in cui la decisione della
Commissione gli è stata deferita, quest'ultima si considera abrogata.
Articolo 20
1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente
regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della
nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione.
La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento
è inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata
in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi
sono vietate:
a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto
equivalente.
Articolo 21
1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più dei prodotti
di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare
l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere
e di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate. In situazioni di
grave emergenza esse possono assumere la veste di misure di salvaguardia.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo
la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 22
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato
comunitario di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1 subisca o
rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate
misure adeguate negli scambi con i paesi non aderenti all'OMC fintantoché
sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta nel paragrafo 1, la Commissione,
su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure
necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide
al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla
Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa.
Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza
qualificata, modificare o abrogare la misura in causa entro un mese dalla data
in cui la decisione gli è stata deferita.
4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono
dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 23
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e
89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti
di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 24
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari
per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni
internazionali relativi ai cereali.
Le modalità di determinazione dei dati necessari nonché della
loro comunicazione e diffusione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo
25, paragrafo 2.
Articolo 25
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali,
in seguito denominato: "il comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è
fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 26
Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente,
sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di un rappresentante di
uno Stato membro.
Articolo 27
Le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi
pratici e specifici sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25,
paragrafo 2.
Tali misure possono derogare a talune parti del presente regolamento, ma soltanto
per quanto strettamente necessario e soltanto per tale periodo.
Articolo 28
Il regolamento (CE) n.1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione
si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli
obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.
Articolo 29
Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, simultaneamente e
in modo adeguato, degli obiettivi enunciati negli articoli 33 e 131 del trattato.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 30
1. Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento
e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
2. Misure transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo
25, paragrafo 2.
Articolo 31
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. Alemanno
(1) Parere espresso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(2) GU C 208 del 3.9.2003, pag. 39.
(3) Parere espresso il 2 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
(5) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(8) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
ALLEGATO I
(Adeguato con Reg. Ce 1154 GUCE 187)
I prodotti di cui all'articolo 1, lettera d)
ALLEGATO II
Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento di cui articolo 4, paragrafo 3
luglio | - |
agosto | - |
settembre | - |
ottobre | - |
novembre | 0,46 |
dicembre | 0,92 |
gennaio | 1,38 |
febbraio | 1,84 |
marzo | 2,30 |
aprile | 2,76 |
maggio | 3,22 |
giugno | 3,22 |
ALLEGATO III
ex 0403
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e
creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zúccheri
o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
040310 - Yogurt
0403 10 51 a 04031099 - - aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao
0403 90 - altri
da 0403 90 71 a
0403 90 99
— — aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao
ex 0710
Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00
- Granturco dolce
0711
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa
o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato
in cui sono presentati:
0711 90 30
- Granturco dolce
ex 1704
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco),
esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore
al 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie del codice NC 1704 90 10
1806
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901
Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi,
fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono
in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese
altrove; preparazioni alimentari di prodotti dei codici NC da 0401 a 0404, non
contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore
al 10%, in peso, non nominate né comprese altrove
1901 10 00 - preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00 - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90 - altri
1901 90 11 a 1901 90 19 - - estratti di malto
- - altri
1901 90 99 - - - altri
ex 1902
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure
altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi,
ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00
- - contenenti uova
1902 19
- - altre:
1902 20
- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
- - altre:
1902 20 91
- - - cotte
1902 20 99
- - - altre
1902 30
- altre paste alimentari
1902 40
- Cuscus:
1903 00 00
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi,
grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio
«corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani o in forma
di fiocchi oppure di altri grani lavorati( escluse le farine o le semole), precotti
o altrimenti preparati non nominati nè compresi altrove
ex 1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con
aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti,
ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola
e prodotti simili
ex 2001
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90
- altri:
2001 90 30
- - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40
- - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore,
in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %
ex 2004
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico,
congelati, diversi dai prodotti del codice NC 2006:
- Patate
- - altre:
2004 10 91
- - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90
— — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi
— altri ortaggi e miscugli di ortaggi:
2004 90 10
- - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
ex 2005
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico,
non congelati diversi dai prodotti del codice NC 2006:
- Patate:
2005 20 10
- - sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00
- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
ex 2008
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate,
con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate
né comprese altrove:
- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
- - altri
- - - senza aggiunta di alcole
- - - - senza aggiunta di zuccheri
2008 99 85
- - - - - Granturco a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91
- - - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi
tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%
2101
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni
a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria
torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti,
essenze e concentrati:
- - preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base
di caffè:
2101 12 98 - - - altre
2101 20
- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base
di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 98 - - - altri
2101 30
- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro
estratti, essenze e concentrati:
- - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 19
- - - altri
- - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei
torrefatti del caffè:
2101 30 99
- - - altri
ex 2102
Lieviti (vivi o morti); altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i
vaccini del codice NC 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 10
- Lieviti vivi:
2102 10 31 e 2102 10 39 - - lieviti da panificazione
2105 00
Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
- altri
2106 90 10
- - Preparazioni dette «fondute»
- - Altre:
2106 90 92
- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine
del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola,
o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte,
meno del 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido
o fecola
2106 90 98
- - - altre
2202
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero
o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche,
esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009:
2205
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex 2208
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80%
vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione;
- Whisky:
da 22083032 - - altri, diversi da quello detto «Bourbon»
a 2208 30 88
2208 50
- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)
220860
- vodka
220870
-liquori
- altri:
- - altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate
in recipienti di capacità
- - - non superiore a 2 L
2208 90 41
- - - - Ouzo
- - - - altre
- - - - - acquaviti
- - - - - - altre
2208 90 52
- - - - - - - Korn
22089054
- - - - - - - Tequila
22089056
- - - - - - - altre
2208 90 69
- - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione
- - - superiore a 2 L
- - - - acquaviti
2208 90 75
- - - - -Tequila
2208 90 77
- - - - -altre
2208 90 78
- - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione
2905 43 00 mannitolo
2905 44 D-glucitolo
Prodotti chimici organici
Capitolo 30
Prodotti farmaceutici
ex 3302
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche)
a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie
prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi
utilizzati per la fabbricazione delle bevande.
- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
- - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
- - - Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano
una bevanda:
- - - - altre ( con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5%
vol):
33021029
- - - - - altri
ex Capitolo 35
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle;
enzimi
3505 Destrine e altri amidi e fecole modificati (per esempio gli amidi e le
fecole pregelatinizzati od esterificati) colle a base di amidi o di fecole,
di destrina o di altri amidi o fecole modificati
ex 3809
Agenti di apprettatura o di rifinitura, acceleranti di tintura o di fissaggio
di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate
e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili,
della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati nè compresi
altrove
3809 10 - a base di sostanze amilacee
3824 60 Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 44
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza