ATTENZIONE - A partire dal l’entrata in vigore del Reg. 578/10, in data 08/07/2010, sono previste aliquote restituzione limitatamente alle uova (dal Reg. Ce 659/10 del 22.07.2010), mentre per tutti gli altri prodotti di base abbiamo un azzeramento delle aliquote.

Tutto quello che abbiamo riportato circa l'allegato II del Reg. Ce 659/10 non ha efficacia per i prodotti elencati nell'allegato III del citato Regolamento.
I prodotti elencati in questo allegato non necessitano di alcuna dichiarazione suppletiva; la dichiarazione di esportazione deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta identificazione della merce (ad. esempio se si tratta di esportazione di pasta di grano duro, deve essere indicato l'esatto tenore in cenere sulla materia secca). La restituzione viene calcolata in modo forfettario sulla base dei coefficienti di trasformazione da "prodotto finito" in "prodotto di base", indicati nell'allegato III.
In deroga a questa regola generale per alcuni prodotti agricoli, indicati nell'articolo 53 del Reg. Ce 659/10 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 del predetto Reg. Ce 659/10.

In passato il prodotto più diffuso appartenente all'allegato III è stato la pasta alimentare; in caso di esportazione di tale prodotto gli operatori dovevano indicare l'esatta composizione della merce (pasta di grano duro, mista o all'uovo) completa del tenore in ceneri sulla materia secca o, eventualmente del numero di uova per Kg. di pasta. L'attestazione del tenore in ceneri poteva avvenire in bolletta o con dichiarazione vidimata dalla dogana o da essa trasmessa. Per esportazioni di pasta alimentare di grano duro dirette verso gli Stati Uniti, l'operatore era tenuto a produrre la copy original del certificato P 2 - (previsto dal Reg. Cee 2723/87 e successive modifiche).
Si mantengono in questa sezione dette informazioni perchè in un futuro attualmente non precisabile la restituzione potrebbe essere reintrodotta (come già accaduto ripetutamente in passato).