Il settore 14 è un settore anomalo nel panorama dei prodotti per i quali è prevista l'erogazione della restituzione all'esportazione ai sensi del Reg. CE 612/2009. L'anomalia è legata alla particolare natura delle merci comprese in questo settore, le quali sono costituite da prodotti di base per i quali è prevista la restituzione, che non sarà corrisposta quindi sul prodotto finito ma sui relativi prodotti di base (es. panettone - la restituzione è versata per i suoi componenti o almeno alcuni di essi e non per il panettone in quanto tale).
Tale anomalia comporta che non esiste una vera e propria nomenclatura dei prodotti, aggiornata anno per anno (come per gli altri settori), mentre esiste un elenco di merci per le quali spetta questo diritto, il quale è contenuto nel Regolamento di base disciplinante tale settore (Reg Ue 578 2010 che costituisce la forma consolidata del Reg. CE n. 1043/05 completata con le ulteriori modifiche).
Nell'ambito di tale Regolamento i prodotti aventi diritto alla restituzione sono elencati per voce doganale negli allegati I, II, III, IV e V. In particolare nell'allegato I sono indicati i prodotti di base per i quali può essere erogata la restituzione, negli allegati II, III, IV sono elencati i prodotti finiti alla cui esportazione può seguire la corresponsione della restituzione per i prodotti di base riconosciuti e compresi in essi mentre nell'allegato V sono elencati i prodotti di base ammessi a restituzione derivanti da altri prodotti di base.
Relativamente a quest'ultimo aspetto è opportuno segnalare che sin dall'entrata in vigore del Reg. Ce 1520/200 è stato operato un rimaneggiamento dei prodotti finiti aventi diritto alla restituzione all'esportazione. In particolare sono stati eliminati gli antibiotici, la birra d'orzo e alcuni prodotti farmaceutici.

A partire dall’entrata in vigore del Reg. CE 578/10, in data 08/07/2010, sono previste aliquote restituzione limitatamente alle uova (dal Reg. Ce 659/10 del 22.07.2010), mentre per tutti gli altri prodotti abbiamo un azzeramento delle aliquote. Pertanto possiamo dire che sono ad aliquota unica tutti i prodotti rientranti in questo settore e, conseguentemente, il diritto alla restituzione si sostanzia al momento dell'uscita della merce dalla Comunità (60 giorni dalla data di accettazione della bolletta). L'unica eccezione è costituita dall'ovoalbumina essiccata (voce doganale 3502) per la quale è prevista la restituzione con aliquota differenziata, con conseguente necessità di acquisire le prove del trasporto della merce e della definitiva importazione nel paese terzo come previsto dall'art.17 del Reg. Ce 612/2009.

Il SAISA, su richiesta preventiva, può dispensare la ditta dalla presentazione del documento di importazione, per esportazioni con restituzione la cui parte differenziata è inferiore a 2400 Euro, in caso di esportazioni verso destinazioni appartenenti all'area europea non comunitaria (con l'aggiunta di Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, Marocco, Turchia, Georgia, Armenia e Azerbaigian) o inferiore a 12000 Euro, in caso di esportazioni dirette nel resto del mondo.

Si fa presente peraltro, che per alcuni prodotti (voci ex 1704 9099, ex 1806 1090, ex 1905 9090, ex 2106 9098, 2208 e 35051050 - per quest'ultima voce si veda subito sotto) ai sensi dell'art. 27 del Reg. Ce 612/2009, il SAISA deve chiedere, a seguito di precise disposizioni della Commissione, la documentazione di trasporto ed importazione se la restituzione richiesta per ciascuna dichiarazione doganale di esportazione sia superiore a € 1200.

Infine, per le esportazioni di amidi modificati (voce doganale 3505 1050) effettuate dal 07.04.1998 e per le quali è richiesta una restituzione superiore a 1200 Euro, gli operatori devono comunque trasmettere al SAISA sempre il documento di trasporto e la prova della definitiva importazione della merce nel paese terzo. Infatti a seguito del documento n.44639 del 01.10.1999, la Commissione ha modificato parzialmente il suo precedente orientamento in merito, e alla luce di ciò il pagamento delle restituzioni per le esportazioni degli amidi rientranti nella voce doganale 3505 1050 è subordinato alla presentazione del documento di importazione quando:
1) le esportazioni siano destinate a paesi limitrofi all'Unione Europea e la relativa restituzione sia superiore a 1200 Euro;
2) le esportazioni siano destinate ad altri paesi terzi e la relativa restituzione, al netto della restituzione alla produzione, sia superiore al corrispondente dazio all'importazione, maggiorato del costo medio di trasporto verso il paese terzo cui è destinata la merce.

L'aliquota dei dazi dovuti per la voce doganale citata, da calcolare in percentuale del valore imponibile indicato in bolletta, è la seguente:
- 01.01.1998/30.06.1998 = 9.80
- 01.07.1998/30.06.1999 = 9.1
- 01.07.1999/30.06.2000 = 8.4
- 01.07.2000/30.12.2000 = 7.7