ATTENZIONE - A partire dal l’entrata in vigore del Reg. CE 578/10, in data 08/07/2010, sono previste aliquote restituzione limitatamente alle uova (dal Reg. Ce 659/10 del 22.07.2010), mentre per tutti gli altri prodotti di base abbiamo un azzeramento delle aliquote.

La restituzione all'esportazione relative ad alcuni prodotti elencati nell'allegato II è subordinata alla presentazioni di dichiarazioni inerenti la composizione dei prodotti e le eventuali perdite riscontrate durante il processo di lavorazione (Reg. CE 578/10)

In tali dichiarazioni l’operatore ha l’obbligo di dichiarare che nessuno degli ingredienti, per i quali si richiede la restituzione, è stato importato da paesi terzi o in caso contrario ne deve indicare le quantità (art. 49).

Con il REGOLAMENTO CE N. 318/2006, dalla data 28/02/2006, si considera superata la seguente modalità di attestazione dell’origine comunitaria relativamente al prodotto di base zucchero:

  • “Origine dello zucchero: Reg. 1260/2001 - articolo 27, paragrafo 12, lettera a)”, (ottenuto, cioè, da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità),
    ovvero
  • “Origine dello zucchero: Reg.1260/2001 - articolo 27, paragrafo 12, lettera b)”, (importato, cioè, conformemente all’art.35),
    ovvero
  • “Origine dello zucchero: Reg.1260/2001 - articolo 27, paragrafo12, lettera c),
    (ottenuto, cioè, da uno dei prodotti importati conformemente all’art.35).

Tale modalità di attestazione per lo zucchero è in vigore dal 05.08.2004, a seguito di nota esplicativa della Commissione afferente la questione "zucchero proveniente dai Balcani" distribuita nel Comitato di Gestione del settore.
Per le domande di restituzione che saranno presentate a decorrere dal 05.08.2004 , relative a dichiarazioni doganali accettate prima di questa data, gli operatori dovranno allegare alla documentazione un’analoga dichiarazione, redatta sotto la propria responsabilità, datata e sottoscritta, in cui sia riportata per ogni bolletta una delle annotazioni sopra specificate. Nell’ipotesi in cui detta dichiarazione non pervenga entro brevi termini, questo Servizio riterrà non realizzata nessuna delle condizioni ed emetterà un formale provvedimento di reiezione dell’istanza .
Si vedano, per avere il quadro completo della questione, le Istruzioni di servizio n. 18455 del 02.08.2004.

La dichiarazione citata è obbligatoria solo per la restituzione richiesta per i prodotti elencati nell'allegato II del Reg. CE 1243/05, fa parte integrante della bolletta (è validata con il timbro conalbi della dogana) e deve contenere il tipo di prodotto di base, le relative percentuali per i quali è possibile chiedere il beneficio della restituzione e tutte le dichiarazioni inerenti la natura dei prodotti. Per natura dei prodotti di base si intende l’indicazione di tutti gli elementi che influiscono sulla restituzione, come il contenuto in ceneri per le farine e le semole ed il tenore di estratto secco per gli sciroppi di glucosio o di maltodestrina e per gli amidi e le fecole (vedi artt.16,17,18 del Reg. CE 1243/05).
La dichiarazione deve essere vidimata dalla dogana; è accettabile una dichiarazione non vidimata solo se trasmessa direttamente dalla dogana.

A carattere generale, sia per le merci elencate nell’allegato II che per quelle elencate negli altri allegati, si può dire che i prodotti di base più frequenti sono i seguenti:

1. zucchero - cod. rest. 170199109000

2. latte magro (PG2) - cod. rest. 040210199000

3. latte grasso (intero PG3) - cod. rest. 040221199000

4. latte magro (PG2) contenente burro - cod. rest. 040210199001

5. latte grasso (intero PG3) contenente burro - cod. rest. 040221199001

6. burro normale a prezzo pieno - cod. rest. 040510199000

7. burro a prezzo ridotto (vacc. o ex Reg. Ce 570/88) - cod. rest. 0405101990001

8. uova - cod. rest. 040819199000 - 040899809000 - 040819899000

9. farina di grano tenero - cod. rest. 100190999000 (peraltro da tempo senza restituzione)

10. farina di grano duro (peraltro da tempo senza restituzione)

11. isoglucosio: cod. rest. 170199109000

Oltre a questi prodotti di base, per i quali è prevista un aliquota in quanto tali, vi sono altri prodotti di base che derivano dal calcolo di un coefficiente fisso previsto dall'allegato V del Reg. CE 578/10, il quale va applicato alla percentuale o al peso del prodotto primario di base. I principali sono i seguenti:

  1. Glucosio (sciroppo di glucosio) - deriva dal granturco e ha coefficiente fisso pari a 1,6
    cod. rest. 100590009013;
  2. Destrosio - deriva dal granturco e ha coefficiente fisso pari a 2,09;
  3. Amido di granturco - deriva dal granturco e ha coefficiente fisso pari a 1,60;
  4. Farina di grano tenero - deriva dal grano tenero e ha coefficiente fisso pari a 1,33 (se tenore in ceneri è pari a una quantità fino a 900 mg) o 1,09 (se il tenore in ceneri va da 901 mg a 1900 mg);
  5. latte magro (PG2) contenente burro - cod. rest. 040210199001 – coefficiente assimilazione pari a 1,22;
  6. latte grasso (intero PG3) contenente burro - cod. rest. 040221199001 cod. rest. 040210199001 – coefficiente assimilazione pari a 1,22.

In relazione a tali prodotti si riscontra che non tutte le ditte applicano nei loro conteggi tali coefficienti, i quali devono invece essere opportunamente dichiarati nel corpo della dichiarazione ex art. 45 Reg. CE 578/10 o nella bolletta doganale; se ciò non accade la pratica verrà messa in istruttoria per essere regolarizzata.
Si prega le ditte interessate di riportare sempre nei conteggi della restituzione spettante l’applicazione dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, ciò al fine di consentire una più celere e precisa erogazione della restituzione.
Per ciò che concerne il glucosio liquido (detto sciroppo di glucosio) si rammenta che deve essere dichiarato che il tenore della materia secca contenuta nel glucosio sia pari o superiore al 78%; in caso di tenore inferiore, per ottenere l'esatto coefficiente (che non sarà più 1,6) da applicare alla percentuale o al peso del glucosio stesso dichiarato dalla ditta e contenuto nel prodotto finito, si opererà il seguente calcolo:

Esempio - tenore di materia secca pari al 74%:
Calcolo: [1,6 (coefficiente dello sciroppo di glucosio) X 0,74] / 0,78

Si fa presente che anche per altri prodotti (amidi e fecole - 87%), si potrebbe procedere ad un adeguamento legato alla materia secca contenuta nel prodotto di base.

Nel caso invece del sorbitolo (allegato III) si rammenta che deve essere sempre specificato il tenore in materia secca, il quale deve essere pari al 70%. In caso di tenore inferiore a superiore a tale valore, si procederà all’adeguamento.
Per quanto riguarda invece lo zucchero invertito si rammenta che per esso spetta la restituzione all'esportazione, ma la stessa deve essere calcolata sulla base del 95% della percentuale dichiarata dalla ditta nelle dichiarazioni ex art. 45 del Reg. CE 578/10.

E' possibile che la dichiarazione ex art.49 del Reg. Ce 1043/2005 non debba essere prodotta e ciò accade in caso di registrazione ufficiale di una ricetta. Nel caso, infatti di merci prodotte in condizioni tecniche ben definite e le cui formule di fabbricazione sono state preventivamente registrate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del Reg. Ce 1043/2005 (a seguito di apposita istanza diretta al SAISA), le dichiarazioni in parola non devono essere prodotte; in tal caso è sufficiente indicare sulla dichiarazione di esportazione la seguente dicitura : " Merce di cui all' allegato II del Reg. CE 578/10 - Si richiede la restituzione in base alla ricetta registrata al n.... in data ..... del....... - Aut. Min. n. ..... del........ ". La ricetta relativa alla composizione del prodotto viene registrata presso l'Organismo pagatore con numero progressivo e data da annotare alla bolletta doganale in sede di espletamento delle formalità doganali..

In caso di merci appartenenti all’allegato II dei codici NC da 18069060 a 18069090, del codice 1901 e del codice NC 21069098 che contengono un'alta percentuale di prodotti lattiero caseari dei codici NC 04021019, 04022119, 040500 e del codice 0406 (67 Kg o più di prodotti lattiero caseari utilizzati per fabbricare 100 Kg di merci esportate), gli operatori, nella dichiarazione di esportazione, dovranno dichiarare:
· che nessuna quantità di prodotti lattiero caseari è stata importata da paesi terzi nell'ambito di accordi particolari che prevedono un'imposizione ridotta,
ovvero
· le quantità di prodotti lattiero caseari importate da paesi terzi nell'ambito di accordi particolari che prevedono un'imposizione ridotta.

Un'altro aspetto da segnalare è legato alla presenza di prodotti cosiddetti assimilati che possono beneficiare di una restituzione solo dopo un processo di assimilazione fondato sui prodotti di base elencati nell'allegato I e su coefficienti da applicare, anche in base alla presenza di alcune sostanze (es. materie grasse in caso di prodotti assimilati al latte PG2, PG3 e soprattutto PG6; in quest'ultimo caso si deve applicare un coefficiente pari a 1,22 per ogni 1% di materie grasse contenute nel prodotto).