Istruzioni di servizio n.18064 del 30.07.2002, in materia di applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1. lettera b) del regolamento (CE) n. 800/1999. - SAISA
Di seguito alle istruzioni impartite con nota n.3723 del 12 febbraio 2002 si comunica che la Commissione in data 03.07.2002 ha emanato un nuovo documento di lavoro relativo all’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1 lettera b) del regolamento (CE) n.800/1999, con cui è stato aggionato l’elenco dei prodotti per i quali potrebbe sussistere il rischio di una reimportazione nel territorio doganale comunitario come conseguenza del fatto che il tasso di restituzione è superiore al dazio all’importazione.
I prodotti sono:
1.1. Sciroppi:
1702 6080 9100, 1702 6095 9000, 1702 9060 9000, 1702 9071 9000, 2106 9030 9000, 2106 9059 9000.
1.2. Alimenti composti:
230910119000 – 23091031 9000.
1.3. Frutta e legumi:
0805 1010 9100
0805 1030 9100
0805 1050 9100
1.4. Cereali:
1002 0000 9000
2. Prodotti fuori allegato I del Trattato:
ex 1704 9099 con tenore di saccarosio pari o superiore al 70%
ex 1806 1090 con tenore di saccarosio pari o superiore al 80%
ex 1905 9090 con tenore di saccarosio pari o superiore al 80%
ex 2106 9098 con tenore di saccarosio pari o superiore al 80%
ex 2208
3505 1050
Sulla base delle restituzioni richieste risulta che sono interessati all’applicazione
dell’art.20, paragrafo 1, letterab) i prodotti ortofrutticoli e i prodotti
fuori allegato I del Trattato.
Considerate le caratteristiche tecniche di tali prodotti e tenuto conto dei
costi di trasporto supplementari derivanti dall’operazione
di esportazione e di reimportazione, si ritiene che in via ordinaria sia opportuno
prescindere dal richiedere la prova d’importazione prevista dal predetto
articolo per operazioni di esportazione il cui importo della restituzione sia
inferiore a 1200 euro.
Per importi superiori l’ufficio potrà richiedere i documenti di
importazione e trasporto, qualora sia verosimile il rischio di reimportazione,
pur tenendo conto dei costi di trasporto e delle spese per le operazioni di
esportazione e reimportazione: dette spese potranno essere fornite dalle stesse
ditte anche una tantum secondo le destinazioni.
Gli uffici doganali sono invitati a prestare una particolare attenzione alle
esportazioni con richiesta di restituzione relative ai prodotti in questione
specie per quanto riguarda la documentazione commerciale e di trasporto prodotta
dagli operatori.
Le Associazioni di categoria avranno cura di divulgare le presenti disposizioni
agli operatori interessati.