Settore Merceologico 5

Sulla Gazzetta ufficale dell'Unione Europea serie L. 255 del 20 settembre 2012 è stato pubblicato il Reg. Ue 859/12 con il quale sono state fissate a zero le aliquote di restituzione per il settore delle carni bovine con decorrenza immediata.

Prodotti ad aliquota unica: animali vivi della specie bovina - riproduttori di razza pura - individuate con il codice 010210109140 e le preparazioni e conserve di carni e frattaglie individuate con il codice di restituzione 1602.

Prodotti ad aliquota differenziata, a seconda del paese terzo di destinazione: tutti gli altri.

Per i prodotti ad aliquota differenziata deve essere prodotta una copia del documento di trasporto dall'Italia fino al paese di destinazione della merce esportata e il documento di importazione come previsto dall'art.17 del Reg. Ce 612/2009. Il SAISA, su richiesta preventiva, può dispensare la ditta dalla presentazione del documento di importazione, per esportazioni con restituzione la cui parte differenziata è inferiore a 2400 Euro, in caso di esportazioni verso destinazioni dei paesi di cui all’allegato XIV Reg. CE 612/09), o inferiore a 12000 Euro, in caso di esportazioni dirette nel resto del mondo.

Tutti i prodotti di questo settore, per essere ammessi alla restituzione all'esportazione, devono essere di origine comunitaria.

Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo agrex, obbligatorio ai sensi del Reg. CE 382/08, tranne per i casi previsti dall’art. 4 del Reg. CE 612/09 quali destinazioni particolari previste dagli art. 33,37,41,42 e 43 par. 1 e quando il quantitativo è pari o inferiore a quello indicato nell’allegato II del Reg. Ce 376/08.

Si rammenta che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 612/09). In tal senso si veda la circolare 20252 del 03.08.2000.

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo non ha diritto alla restituzione.

A decorrere dal 2004 per tali prodotti la restituzione è subordinata al soddisfacimento dei requisiti stabiliti dai Reg. CE 852/04-853/04-854/04. In materia è stata pubblicata la circolare prot. 36727 del 25/03/11 consultabile nella sezione normativa circolari.

In caso di esportazioni di animali vivi, riproduttori e non, in applicazione del Reg. Ue 817/10, concernente le modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, gli operatori devono espletare le formalità doganali presso uno dei Posti d'ispezione frontaliera (PIF) riconosciuto a livello comunitario o nazionale, ove viene effettuato un controllo veterinario che attesterà l'idoneità degli animali a sostenere il viaggio previsto, l'idoneità del mezzo che effettuerà il trasporto e l'osservanza delle disposizioni previste in merito al benessere degli animali di cui Reg. Ce 1/05. Pertanto , l’art. 1 primo comma del Reg. Ue 817/10 subordina la restituzione all’esportazione degli animali vivi, al rispetto delle disposizioni del Reg. CE 1/2005; A seguito del controllo il veterinario provvederà ad apporre, con proprio timbro e firma, l'attestazione di conformità sulla dichiarazione doganale o sul T5, ove rilasciato ed indicherà il numero di animali non idonei a sostenere il viaggio. Si fa presente che i PIF attualmente riconosciuti in Italia sono: Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

In materia sono state emanate le istruzioni di servizio 18873/03 e istruzioni di servizio 132723/10.

Attualmente la restituzione per gli animali vivi è concessa solo per le esportazioni di animali riproduttori di razza pura, limitatamente alle giovenche e vacche di peso uguale o superiore a 250 Kg. sino all’età di 30 mesi (c.r. 0102 1010 9140 –0102 1030 9140), verso qualunque paese terzo.

Secondo la vigente normativa (Reg. CE 133/08 ) in materia di concessione della restituzione all’esportazione per i bovini riproduttori di razza pura, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione, l’operatore deve presentare per ogni animale l’originale o copia conforme del certificato genealogico che deve contenere le indicazioni che lo stesso è stato rilasciato in conformità alla decisione CE 2005/379/CE unitamente al certificato di polizia sanitaria. Le copie dei suddetti certificati devono essere debitamente autenticati dalla competente dogana e debbono corredare l’istanza di restituzione.

Secondo la vigente normativa gli animali possono uscire solo dai PIF autorizzati e riconosciuti dalla Commissione. In caso di uscita in regime semplificato di transito comunitario per ferrovia o grandi contenitori il predetto controllo viene effettuato, con le stesse modalità, dal veterinario del Servizio sanitario nazionale nel luogo in cui gli animali sono sottoposti a tale regime. Gli animali possono anche provenire da altro Stato membro ed in tal caso debbono essere scortati dal T5.

Prima dell'uscita dalla Comunità il servizio veterinario sottopone tutti gli animali ai controlli per verificare le condizioni del Reg. Ce 1/05. L'esito del controllo è comprovato dal timbro e dalla firma del veterinario apposti su una relazione ex Reg. Ce817/10, da conservare per tre anni e nei documenti doganali (“Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 817/2010 – N. dei capi……..( totale dichiarato meno il numero degli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto e il numero degli animali morti o per i quali non sono state rispettate le norme previste dal reg. CE 1/05)” ; l'annotazione riporterà il numero dei capi che proseguono il viaggio.

Tutte le esportazioni degli animali vivi per le quali si chiede la restituzione debbono essere assoggettate ad un controllo veterinario anche dopo l’uscita dalla Comunità. Il controllo è di competenza dell'operatore e viene effettuato da un veterinario incaricato da una delle società di sorveglianza riconosciute o da un servizio ufficiale di uno Stato membro. Attualmente in Italia non vi è personale veterinario specializzato in tale controllo. L'esito dei controlli è riportato in apposite relazioni previste dal Reg. CE 817/10.

Per poter percepire la restituzione l'istanza deve essere corredata della relazione di controllo redatta dai veterinari nei paesi terzi;se a cause di circostanze non imputabili all’esportatore il controllo non è stato effettuato, l’operatore può presentare la documentazione alternativa da cui si evinca il rispetto delle condizioni previste dal Reg. Ce 1/05. Debbono essere inoltre presentati i documenti di trasporto e importazione nei casi di restituzione differenziata.

La restituzione non è dovuta per gli animali per i quali dopo i controlli previsti è stata accertata la morte durante il trasporto (salvo causa di forza maggiore riconosciuta), oppure per gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto prima dello scarico o se non è stato rispettato il Reg. CE 1/05.

Se viene riconosciuta la causa di forza maggiore la restituzione differenziata è riconosciuta solo sulla base del tasso più basso, ridotta del 20%, secondo le modalità indicate nell’articolo 5 del Reg. CE 817/10.

Il mancato rispetto delle norme dettate per il benessere degli animali vivi comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del reg. CE 817/10.

Per prodotti identificati con codice di restituzione 020110009110, 020110009130, 020120209110, 020120309110, 020120509110 e 020120509130, la concessione della restituzione è subordinata alla presentazione dell'attestato B.A.M. (bovini adulti maschi), previsto dal Reg. Ce 433/07 (concernente le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine; l’attestato deve essere presentato all’ autorità doganale all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, la quale provvederà a vidimarlo e a trasmetterlo per via amministrativa all’organismo pagatore). Su tale attestato dovrà essere specificata la presenza o meno delle frattaglie nella carne oggetto dell'esportazione.

Per i prodotti identificati con il codice di restituzione 020130009100 e 020130009120, la concessione della restituzione è subordinata alla presentazione del attestato B.A.M. previsto dall Reg. Ce 433/07 e dall'attestato “carni disossate” inerente il rispetto delle condizioni previste dal Reg. Ce 1359/07. Entrambi i documenti devono essere prodotti in copia conforme, autenticata dalla competente dogana.

Con l’emanazione del Reg. Ce 1359/07 sostanzialmente nulla è variato. Sono state riconfermate le condizioni necessarie per la concessione della restituzione previste dal Reg. Ce 1964/82. In particolare è stato ribadito che all’atto dell’espletamento delle formalità doganali ( per esportazioni fuori dalla comunità, per forniture di cui all’art. 33 del Reg. CE 612/09 e per l’introduzione in deposito ai sensi del Reg. CE 1741/06), l’autorità competente deve indicare “nell’attestato carni disossate”, alla casella 11, gli estremi della dichiarazione doganale.

Per il prodotto individuato con il codice 021020909500 la restituzione è concessa sul peso della merce, al netto della salamoia.

Non è concessa alcuna restituzione per esportazione dei prodotti, compresi in questo settore, dai paesi terzi e riesportati verso di essi.

Si fa presente che sono in vigore misure speciali che derogano ad alcuni dei termini previsti dalla normativa in materia di restituzioni, relativamente ai titoli export rilasciati a fronte di esportazioni destinate verso la Russia (Reg. Ce 2106/98, pubblicato sulla GUCE n.271 e successive modifiche).

Con il Reg. Ce 2584 del 24.11.2000, è stato introdotto un nuovo sistema di comunicazione per seguire le esportazioni di alcuni prodotti della specie bovina e suina diretti verso la Federazione Russa. Tale regolamento è stato abrogato dal Reg. CE 1180/08, ma sostanzialmente nulla è variato. E’ stato mantenuto un sistema di informazioni per le forniture di carni bovine e suine in Russia, garantito da una costante collaborazione tra le autorità russe, la Commissione Europea e i Paesi membri. Il meccanismo stabilito prevede che gli operatori, a fronte di operazioni di esportazione di carne bovina e suina fresca o congelata (con esclusione dei prodotti trasformati e lavorati), debbano obbligatoriamente trasmettere, secondo le modalità previste dal Regolamento Ce 1180/08, una serie di informazioni inerenti l'esportazione e l'importazione in Russia. Tale trasmissione dovrà avvenire attraverso un file in formato excel (da scaricare in formato ZIP 3 KB), da compilare solo nella sua parte "Declaration" in lingua inglese, che dovrà essere trasmesso al SAISA, entro i quattro giorni successivi all'esportazione, la quale provvederà ad inoltrarlo tempestivamente, attraverso la Commissione, alle autorità russe.

Ulteriori chiarimenti è possibile ottenerli contattando direttamente il SAISA.

Gli esiti positivi del nuovo sistema MIS hanno portato ad applicare il sistema alle esportazioni verso la Federazione russa dei medesimi prodotti previsti dal citato regolamento effettuate con qualsiasi mezzo di trasporto; inoltre le informazioni ricevute dalle autorità russe avranno valore giuridico e, conseguentemente, la risposta positiva delle autorità doganali russe all’OLAF verrà considerata come una prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione, equivalente alle prove previste dall’articolo 17, paragrafo 1 del Reg. CE n.612/09, per cui l’operatore che aderisce al sistema MIS sarà esonerato dal presentare la predetta prova di importazione. I prodotti interessati a tale procedura sono sempre quelli del settore delle carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 e la procedura si applicherà solo alle forniture pari o superiori a Kg. 3000. Gli operatori che vorranno aderire al sistema MIS dovranno compilare per ogni dichiarazione di esportazione un o formulario, con le relative specifiche tecniche, nell'ambito delle pagine web curate dal SAISA. Le novità rispetto al passato sono l'indicazione eventuale del numero di riferimento del documento di transito interno russo DKD ( in alternativa a Carnet TIR o documento d'importazione russo), del numero del container, ove del caso (si suggerisce di indicare il dato, se possibile, sia quando il prodotto è stato introdotto in container alla partenza dall’Italia o comunque prima dell’uscita dal territorio comunitario, sia quando lo stesso, stivato nella nave alla partenza, è immesso in container dopo lo sbarco in Russia), del numero d’identificazione e/o il nome del mezzo di trasporto all’entrata della fornitura in Russia (es.: primo porto di sbarco). Le modalità di invio sono le stesse previste in passato. Il SAISA non appena perverrà la comunicazione dell’OLAF (positiva o negativa) ne darà formale e tempestiva notizia alla ditta interessata per consentire alla stessa di completare la pratica di restituzione. Gli operatori che utilizzano sistema MIS sono invitati a presentare la domanda di restituzione (in caso di esportazione semplice) o di svincolo della garanzia (in caso di richiesta di anticipo o di prefinanziamento) solo dopo aver ricevuto la predetta comunicazione, copia della quale dovrà essere allegata alla domanda stessa. In mancanza di risposta entro tre mesi dalla data di spedizione si potrà completare l’istanza di restituzione secondo le modalità previste dalle istruzioni di servizio.

Si fa presente che la Commissione Europea con Reg. Ce 948/2012 (G.U. 282 del 15/10/12) ha abolito la sopracitata procedura, istituita con Reg. Ce 1180/08, a decorrere dal 1 dicembre 2012.