Settore Merceologico 11

Il Reg. Ce 1656/2006 in vigore dal 10 novembre 2006, ha fissato restituzione zero per tutti i prodotti trasformati a base di cereali e riso.

A partire dal 30 giugno 2006 tutti i prodotti ammessi alla restituzione sono ad aliquota differenziata .

Deve essere prodotto il Titolo export, obbligatorio ai sensi del Reg. Ce 1342/03, tranne che per esportazioni dirette verso destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo (artt.36, 40, 44, 45, e all'articolo 46, paragrafo 1) del Reg. CE 800/99 e per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.

A partire dal 1° ottobre 2000, in applicazione del Reg. Ce 1557/2000 che ha modificato il Reg. Ce 800/1999, una ulteriore esenzione dalla presentazione del titolo export non è più legata all'importo della restituzione inferiore a 60 Euro, ma al quantitativo esportato per dichiarazione di esportazione, il quale deve essere pari o inferiore a quello indicato nell'allegato III del Reg. Ce 1291/2000. Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 800/1999). In tal senso si veda la Circ. prot.20252 del 03.08.2000.

La restituzione può essere prefissata sulla base della domanda del titolo di esportazione o in base a gara (Reg. Ce 1342/20003 e successive modificazioni). La restituzione così determinata, deve essere adeguata ai sensi dell' art.14 del Reg. Ce 1342/2003, di un importo pari alle maggiorazioni mensili previste per i singoli prodotti e alla divergenza tra i prezzi di intervento tra la nuova e la vecchia campagna.

E' disponibile un breve excursus in materia nella pagina Titoli a gara, maggiorazioni, correttivi, adeguamenti

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo ha diritto alla restituzione.

Nella dichiarazione doganale di esportazione (o comunque in un foglio facente parte integrante della stessa), deve essere riportato per i codici 1102 20 ed 110313, che il prodotto esportato non è stato sottoposto ad un trattamento termico che provochi la pregelatinizzazione dell'amido. In mancanza di tale dichiarazione non può essere concessa alcuna restituzione all'esportazione.

Nella dichiarazione deve essere riportata la percentuale e purezza della materia secca per i codici 1108 1100 9300, 1108 1200 9300, 1108 1330 9300, 1108 1910 9300 e la percentuale della materia secca per i codici 1702 3059 000, 1702 3099 000, 1702 4090 000, 1702 9050 900, 2106 9055 000 con eventuale riduzione in percentuale della restituzione per valore al di sotto del limite stabilito.

Le informazioni relative alle esportazioni di cereali nel quadro di operazioni di aiuto alimentare comunitario e nazionale sono disponibili in una apposita sezione del nostro sito.