Settore merceologico 20

L'aliquota di restituzione alla produzione è unica per tutti gli oli di oliva .

Nel caso di utilizzazione contestuale di oli di oliva con oli di diversa natura (ad es. olio di girasole) non spetta alcuna restituzione.

L'articolo 20 bis del Reg.Ce 136/66 prevede che la restituzione alla produzione per l'olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve è concessa per le fabbricazione di conserve di pesci del codice NC 1604 (ad eccezione della sottovoce 160430), di conserve di crostacei e molluschi del codice NC 1605 e di conserve di ortaggi e legumi del codici NC 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Restituzione diretta

Beneficiano di questa restituzione i quantitativi di olio di oliva il cui utilizzo nelle conserve è stato accertato dalla competente dogana con apposito verbale. Il fabbricante, deve inoltrare alla dogana competente (in relazione alla sede dell'impianto di produzione delle conserve), prima della data di inizio della fabbricazione, una domanda messa sotto controllo, in duplice copia, che può essere presentata solo se l'olio si trovi nello stabilimento di fabbricazione (circostanza verificata dalla dogana competente). Dell'avvenuto impiego dell'olio viene redatto, a fine lavorazione, in concorso con il fabbricante un processo verbale in tre esemplari: uno resterà acquisito agli atti dell'Ufficio, uno sarà allegato alla contabilità di fabbrica ed uno verrà trasmesso a cura dell'operatore al SAISA. Il verbale di lavorazione deve essere timbrato e firmato e sullo stesso deve essere annotato l'inizio e la fine della lavorazione dell'olio; inoltre devono essere indicati gli estremi della domanda di controllo, l'analisi effettuata sull'olio e deve essere apposta la dicitura "esemplare unico per la restituzione".

La lavorazione deve avvenire entro tre mesi dalla domanda di controllo (elevabili fino a otto mesi in presenza di particolari condizioni) e sul verbale deve risultare il tipo di merce prodotta, la presenza di sfridi e di perdite di lavorazione, i quali, se contenuti in parametri ragionevoli, saranno riconosciuti ai fini della restituzione alla produzione. Inoltre, dal corpo del verbale deve risultare che l'olio è stato acquistato in imballaggi superiori ai cinque litri o sfuso.

L'istanza di restituzione deve essere prodotta al SAISA entro sei mesi dalla fine della lavorazione.

Condizione per il pagamento della restituzione è il controllo della corrispondenza tra i dati indicati nell'istanza e i dati di effettiva utilizzazione dell'olio.

La restituzione da concedere è quella in vigore il giorno di presentazione della domanda di messa sotto controllo.

Restituzione anticipata

L'anticipo della restituzione è concesso a condizione che venga costituita una cauzione intesa a garantire che l'olio posto sotto controllo sia utilizzato, nei termini previsti, nella fabbricazione di pesce e ortaggi nei termini previsti dal regolamento Ce 1963/79.
La cauzione, a seguito delle precise disposizioni impartite dalla Commissione europea, deve essere costituita, dopo la verifica doganale disposta dall'articolo 3 del regolamento Ce n.1963/79, esclusivamente presso il SAISA (a favore dell'Agenzia delle Dogane - Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo). In tal senso si vedano le istruzioni di servizio n.20438/2001

Pertanto attualmente l'iter da seguire per essere ammessi al beneficio del pagamento anticipato della restituzione è il seguente:

  1. l'operatore presenta all'ufficio doganale competente una domanda di messa sotto controllo in triplice copia; una di esse dovrà contenere l'indicazione che sarà utilizzata per l'anticipo della restituzione. Una copia debitamente protocollata viene restituita all'operatore.
  2. La dogana effettuata la verifica sulla giacenza dell'olio nello stabilimento ed esaminata la contabilità di magazzino, redige apposito verbale constatazione giacenza.

Per richiedere l'anticipazione l'operatore deve presentare al SAISA:

1) apposita istanza sulla quale devono essere indicati gli estremi della cauzione precedentemente prestata

2) la copia, valida per l'anticipo della restituzione, della domanda di messa sotto controllo debitamente protocollata, contenente la seguente annotazione autenticata dalla dogana: effettuata verifica di cui all'articolo 3 del Reg. Ce n.1963/79. In luogo della predetta attestazione può essere prodotto, unitamente alla domanda di controllo, il relativo verbale di constatazione redatto dalla dogana competente.

3) l’originale della cauzione rilasciata a favore del Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo, nella quale debbono essere riportati il numero di protocollo e la data della domanda di messa sotto controllo.

In sede di saldo l'operatore deve trasmettere la medesima documentazione elencata per la restituzione diretta e in caso di esito positivo il SAISA provvederà allo svincolo della cauzione.