Settore Merceologico 9

Prodotti ammessi alla restituzione: Zucchero bianco e zucchero greggio come tali e sciroppi ed alcuni prodotti del settore degli zuccheri.

Tutti i prodotti ammessi alla restituzione sono ad aliquota differenziata.

Per poter accedere alla restituzione all'esportazione l'esportatore deve dichiarare che lo zucchero bianco è stato ottenuto da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità.

Deve essere prodotto il Titolo export, obbligatorio ai sensi del Reg. Ce 1464/95, tranne che per esportazioni dirette verso destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo (artt.36, 40, 44, 45, e all'articolo 46, paragrafo 1) e per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.

A partire dal 1° ottobre 2000, in applicazione del Reg. Ce 1557/2000 che ha modificato il Reg. Ce 800/1999, l'esenzione dalla presentazione del titolo export non è più legata all'importo della restituzione inferiore a 60 Euro, ma al quantitativo esportato per dichiarazione di esportazione, il quale deve essere pari o inferiore a quello indicato nell'allegato III del Reg. Ce 1291/2000. Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 800/1999). In tal senso si veda la Circ. prot. n.20252 del 03.08.2000.

L'operatore non deve presentare il titolo export se il quantitativo di zucchero è inferiore ai 2000 Kg.

Fino a quando era in vigore il Reg. Cee 1785/81, in bolletta doveva essere indicata la quota di appartenenza dello zucchero (se era A o B aveva diritto alla restituzione se era C non aveva diritto alla restituzione); in alternativa l'operatore poteva fornire, unitamente all'istanza di restituzione, una dichiarazione nella quale sia specificata la quota di appartenenza dello zucchero.

Attualmente, a seguito dell'entrata in vigore del Reg. Ce 2038/99 (relativo all'OCM dello zucchero) è cambiata tale disciplina; infatti l'articolo 31 del citato regolamento stabilisce che lo zucchero C, l'isoglucosio C e lo sciroppo di inulina C non possono essere smerciati sul mercato interno e debbono essere esportati come tali anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione senza diritto a restituzione.

Ai fini della prova dell'avvenuta esportazione, l'operatore deve presentare un titolo di esportazione redatto in conformità dell'art.4 del Reg. Ce 1464/95, e provvisto delle debite attestazioni. Il mancato scarico del titolo comporta l'applicazione di penalità notevolmente superiori alla restituzione prevista per gli stessi prodotti.

Pertanto, in considerazione del fatto che il controllo sulla esportazione dei prodotti dello zucchero rientranti nella quota C, non aventi diritto a restituzione, è demandata al rilascio di un titolo specifico, non è più necessario che sulla bolletta di esportazione sia dichiarato a quale tipo di quota appartiene lo zucchero.

Con i regolamenti Ce 1729/97 e 1531/2000 è stato previsto un adeguamento delle restituzioni prefissate e di quelle a gara motivato con la modifica dei prezzi d'intervento per lo zucchero e del contributo di magazzinaggio. Tale ultimo contributo è stato eliminato con l'entrata in vigore del Reg. Ce 1260/2001 (era pari a 2 euro). Pertanto le restituzioni prefissate e a gara erano ridotte in misura pari a 2 euro, se il titolo è utilizzato nella nuova campagna (01.07.2001-30.06.2002) pur essendo prefissato entro il 30 giugno 2001. Peraltro si deve considerare che per questa riduzione deve esser tener tenuto conto dello zucchero in giacenza al 30.06.2001 ed in tal senso le Istruzioni di servizio n.19507 del 30.08.2001 prevedevano una serie di casi in cui l'adeguamento non si applica in considerazione dell'appartenenza dello zucchero esportato alla vecchia campagna (2000/2001) o alla nuova (2001/2002). In conseguenza di ciò, proprio al fine di conoscere se lo zucchero esportato faccia parte della giacenza della nuova campagna o appartenga alla nuova, l'operatore doveva obbligatoriamente unire all'istanza di restituzione anche una dichiarazione che specifichasse a quale campagna appartenga lo zucchero.

Per gli sciroppi ed alcuni prodotti del settore degli zuccheri, in bolletta, deve essere indicata la percentuale di sostanza secca.

Per il prodotto identificato con la voce doganale 21069059 gli esportatori dovranno dichiarare il tenore di saccarosio in esso contenuto e la purezza dello sciroppo, la quale, ai sensi del Reg. Ce 2135/95, non deve essere inferiore all'85%.

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo ha diritto alla restituzione.