Settore Merceologico 6

Sulla Gazzetta ufficale dell'Unione Europea serie L. 108 del 20 aprile 2012 è stato pubblicato il Reg. Ue 342/12 con il quale sono state azzerate le aliquote di restituzione per il settore delle carni suine con decorrenza immediata.

Prodotti ad aliquota unica: tutti

Si fa presente che dal 15/06/00 per i prodotti del settore delle carni suine era applicabile il regime di aliquota differenziata in ossequio a quanto disposto con Reg. Ce 1244/2000.

Il 1° gennaio 2007 a seguito dell’adesione all’Unione Europea della Bulgaria e della Romania, la Commissione Europea con il Reg. Ce 303/2007, in vigore dal 22/03/2007, ha fissato per i prodotti del settore delle carni suine un’aliquota unica valida per tutte le destinazioni (zona A00).

Ne consegue che per il riconoscimento della restituzione, per le esportazioni di tali prodotti con destinazione paesi terzi non è più necessario acquisire le prove previste dall’art. 17 del Reg. Ce 612/09.


Titolo export

Deve essere prodotto il Titolo export, obbligatorio ai sensi del Reg. Ce 1518/2003, tranne che per esportazioni dirette verso destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo (art.36, 40, 44, 45 e all'articolo 46, paragrafo 1) e per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.

A partire dal 1° ottobre 2000, in applicazione del Reg. Ce 1557/2000 che ha modificato il Reg. Ce 800/1999, una ulteriore esenzione dalla presentazione del titolo export non è più legata all'importo della restituzione inferiore a 60 Euro, ma al quantitativo esportato per dichiarazione di esportazione, il quale deve essere pari o inferiore a quello indicato nell'allegato II del Reg. Ce 376/2008. Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 800/1999). In tal senso si veda la Circ. prot. n.20252 del 03.08.2000.

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo non ha diritto alla restituzione.

A decorrere dal 2004 per i prodotti del settore 6 la restituzione è subordinata al soddisfacimento dei requisiti stabiliti dai Reg. CE 852/04-853/04-854/04. In materia è stata pubblicata la circolare prot. 36727 del 25/03/11 consultabile nella sezione normativa circolari.

Tutti i prodotti individuati con i codici 1601 e 1602 possono beneficiare della restituzione diritti se rispettano le condizioni stabilite dal Reg. Ce 903/08 e successive modifiche. L'operatore, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, deve dichiarare che i prodotti esportati rispondono alle caratteristiche previste dal citato regolamento. La conformità al predetto regolamento deve essere indicata nella dichiarazione doganale di esportazione e nell’eventuale verbale di controllo fisico.

Per i prosciutti crudi marchiati (codice di restituzione 021019819100 e 021011319110), l'operatore deve annotare sulla dichiarazione doganale il numero del certificato di marchiatura o l’atto di certificazione DPR 445/00, riferito alla merce esportata.

In caso di esportazioni di salsicce (codice di restituzione 160100999110 e 160100999190), in caso di presentazione di merce contenente anche liquido di governo, la restituzione è concessa sul peso netto delle salsicce, con esclusione del liquido.

Si fa infine presente che con il Reg. Ce 2584 (PDF 95,7 KB) del 24.11.2000, abrogato dal Reg. Ce 1180/2008, la Commissione Europea, rappresentata dall’OLAF, e le autorità russe hanno convenuto di predisporre ed introdurre un sistema di comunicazione e informazione sui movimenti di merci tra la Comunità e la Federazione Russa per seguire le esportazioni di alcuni prodotti della specie bovina e suina diretti verso la Federazione Russa e verificare il buon esito delle esportazioni stesse. Tale sistema è stato abrogato con Reg. UE 948/12 a decorrere dall’1/12/12