Tutti i prodotti ammessi alla restituzione sono ad aliquota differenziata.

Allegata all'istanza di restituzione, per tutti i prodotti deve essere prodotta una copia del documento di trasporto dall'Italia fino al paese di destinazione della merce esportata e il documento di importazione come previsto dall'art.16 del Reg. Ce 800/1999. Il SAISA, su richiesta preventiva, può dispensare la ditta dalla presentazione del documento di importazione, per esportazioni con restituzione la cui parte differenziata è inferiore a 2400 Euro, in caso di esportazioni verso destinazioni appartenenti all'area europea non comunitaria (con l'aggiunta di Ceuta e Melilla, Marocco, Turchia, Georgia, Armenia e Azerbaigian) o inferiore a 12000 Euro, in caso di esportazioni dirette nel resto del mondo.

Deve essere prodotto il Titolo export, obbligatorio ai sensi del Reg. Ce 1282/06 ( che ha abrogato a partire dal 1° settembre 2006 il Reg. CE 174/1999); può essere presentato, ai sensi dell’art. 3 par.1 del Reg. CE 1282/06, il titolo agrex per la consegna di prodotti lattiero caseari a forze armate di stanza nel territorio di uno stato membro non appartenenti a tale stato membro art.36 par.1 lettera C del Reg. CE 800/99, tranne che per esportazioni dirette verso destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo(del Reg. CE 800/99 art.36, 40, 44, 45 e all'articolo 46, paragrafo 1) e per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi. Il titolo deve riportare, nella casella 7, il paese di destinazione e il codice del paese o del territorio di destinazione; inoltre nella casella 22, per i prodotti con codice 0406, deve essere indicata la seguente dicitura: "Rispettato il prezzo minimo franco frontiera di cui all'art.3 del Regolamento Ce n.174/1999".
A partire dal 1° ottobre 2000, in applicazione del Reg. Ce 1557/2000 che ha modificato il Reg. Ce 800/1999, una ulteriore esenzione dalla presentazione del titolo export non è più legata all'importo della restituzione inferiore a 60 Euro, ma al quantitativo esportato per dichiarazione di esportazione, il quale deve essere pari o inferiore a quello indicato nell'allegato III del Reg. Ce 1291/2000. Pertanto per tutti i casi succitati non può e non deve essere richiesto il titolo agrex. Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 800/1999). In tal senso si veda la Circ. prot.20252 del 03.08.2000.

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo non ha diritto alla restituzione.

A decorrere dal 2004 per tali prodotti la restituzione è subordinata al soddisfacimento dei requisiti stabiliti dai Reg. CE 852/04-853/04-854/04. In materia è stata pubblicata la circolare prot. 36727 del 25/03/11 consultabile nella sezione normativa circolari.

Per i prodotti aventi codici di NC 0406 il titolo export è valido solamente per il codice di restituzione riportato nella casella 16 del medesimo. Per i titoli export rilasciati per il codice suindicato, nella casella 20, viene indicata la zona relativa al paese di destinazione della merce

indicata al campo 7 dei medesimi, detta zona costituisce una destinazione obbligatoria ai sensi dell’art. 19 del Reg. CE 800/99.

Pertanto per i prodotti la cui destinazione finale discorda con quella riportata alla casella 7, ma rientrante nella stessa zona, si applica il disposto dell'art.18 par. 3 del Reg. Ce 800/99; invece, nel caso in cui la destinazione reale è compresa in una zona diversa da quella riportata nella casella 20 del titolo, non è corrisposta alcuna restituzione all'esportazione.
Per i prodotti appartenenti ai codici 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309 l’interessato può chiedere che il codice della casella 16 del titolo di esportazione venga trasformato in un altro codice della stessa categoria di cui allegato I° del Reg. CE 174/99, per il quale il tasso di restituzione è identico. La domanda deve essere effettuata prima di espletare le formalità di cui all’articolo 5 o 26 del Reg. CE 800/99. Inoltre un titolo rilasciato per il codice indicato nella casella 16, recante fissazione anticipata della restituzione è altresí valido, in deroga all’articolo 4 par. 2 del Reg. CE 800/99, per l’esportazione di un prodotto di un codice a dodici cifre non menzionato sul medesimo titolo qualora i due prodotti risultino contigui nell’ambito dello stesso gruppo fissato nell’allegato II ° o appartengono entrambi al gruppo 23 del Reg. CE 174/99


Le zone sono definite dall'art.15, par.2 del Reg. 1282/06 e più precisamente sono:

- Zona I, per i codici di destinazione AL, BA, XK , MK,XM e XS
- Zona II, per i codici di destinazione US
- Zona III, per il codice di destinazione 400 (Stati Uniti);
- Zona IV, tutti gli altri codici di destinazione.

A far data dal 17.09.2000 le zone sono identificate in questo modo:
- ZONA I: i codici di destinazione da 055, 060, 070 e da 091 a 096 (Incluso)
- ZONA II: i codici di destinazione da 072 a 083 (incluso)
- ZONA III: il codice di destinazione 400
- ZONA IV: tutti gli altri codici di destinazione

A far data dal 01.02.2002 le zone sono identificate i questo modo:
- ZONA I: i codici di destinazione da 055, 060, 070 e da 091 a 096 (Incluso)
- ZONA II: i codici di destinazione da 072 a 083 (incluso)
- ZONA III: il codice di destinazione 400
- ZONA IV: il codice di destinazione 037
- ZONA V: il codice di destinazione 039
- ZONA VI: tutti gli altri codici di destinazione

A far data dal 30.06.2002 le zone sono identificate in questo modo:

- ZONA I: i codici di destinazione 070 e da 091 a 096 (Incluso)
- ZONA III: il codice di destinazione 400
- ZONA VI: tutti gli altri codici di destinazione

A far data dal 05.11.2003 le zone sono identificate in questo modo:

- ZONA I: i codici di destinazione 070, 091 e da 093 a 096 (Incluso)
- ZONA II: i codici di destinazione da 092
- ZONA III: il codice di destinazione 400
- ZONA IV: il codice di destinazione 075
- ZONA VI: tutti gli altri codici di destinazione

A far data dal 18.09.2005 le zone sono identificate in questo modo:

- ZONA I: i codici di destinazione AL, BA, XK, MK, XM, XS
- ZONA II: codice di destinazione US
- ZONA III: tutti gli altri codici di destinazione

A far data dal 1 settembre 2006 le zono sono identificate in questo modo( art. 15 Reg. CE 1282/06)

- ZONA I: i codici di destinazione AL, BA, XK, MK, XM, XS
- ZONA II: codice di destinazione US
- ZONA III: tutti gli altri codici di destinazione

Il tasso di restituzione da applicare per le forniture nazionali a titolo di aiuto alimentare è quello del giorno in cui lo Stato membro ha indetto la gara per la fornitura in oggetto (come previsto dal Reg. Ce 174/1999).

Non è concessa alcuna restituzione per esportazioni di formaggio (codice 0406), il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore ai 230 Euro per 100 chilogrammi. Per prezzo franco frontiera si intende il prezzo franco fabbrica maggiorato di un importo forfettario di 3 Eur/100 Kg. (art.1 - punto 2 - del Reg. Ce 1596/1999)..

Ai sensi dell'art. 11 del Reg. Ce 800/1999 il prodotto esportato deve essere di origine comunitaria, perchè interamente ottenuto nella comunità e per trasformazione sostanziale ai sensi dell'art. 24 del C.D.C.

Esportazioni di formaggio fuso verso Paesi terzi

In caso di non corrispondenza della voce doganale utilizzata per il formaggio fuso tra dichiarazione doganale di esportazione e documenti di definitiva importazione (esempio: codice 040630 sulla bolletta doganale e codice 040690 sul documento d'importazione), in ossequio all'orientamento statuito espressamente dai Servizi della Commissione, verrà seguito il seguente indirizzo:

  • Per le istanze di restituzione presentate entro il 31.05.2000, l'organismo pagatore chiederà la trasmissione di ulteriore documentazione e, segnatamente, del contratto, della fattura commerciale e della prova del pagamento della fornitura.
  • Per le istanze che saranno presentate dopo il 1° giugno 2000non erogherà alcuna restituzione se il documento attestante la definitiva importazione della merce nel paese terzo non riporterà una voce doganale che corrisponda, relativamente alle prime sei cifre, a quella indicata nella dichiarazione doganale di esportazione.

Tale orientamento è motivato dalla circostanza che la quasi totalità dei paesi terzi aderendo alla Convenzione sul Sistema Armonizzato non possono non classificare lo stesso prodotto con lo stesso codice per le prime sei cifre.
Si pregano pertanto gli esportatori di formaggi fusi, prima della presentazione delle istanze, di prestare la massima attenzione ai codici doganali utilizzati nei documenti doganali dei paesi terzi, che, come precisato, devono esattamente corrispondere per le prime sei cifre ai codici doganali della dichiarazione di esportazione.
In caso contrario, al fine di evitare l'immediata reiezione dell'istanza senza preventiva istruttoria, dovranno provvedere a far rettificare il predetto documento d'importazione dalle competenti autorità doganali dei paesi terzi.
Si ribadisce che il SAISA ha ottenuto informazioni e chiarimenti al riguardo dall'autorità doganale statunitense, e ha recepito un espresso orientamento dei Servizi della Commissione Europea relativo al comportamento da tenere nel caso di specie.