L'esemplare di controllo T5 è un documento regolamentato dalle Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario ed ha il fine di controllare l'utilizzazione e la destinazione di un prodotto. In materia di restituzione è previsto dall'art.8 del Reg. Ce 612/09 e va richiesto alla dogana che effettua l'operazione di esportazione esclusivamente nel caso in cui la merce prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, deve attraversare territori comunitari diversi da quello dello Stato membro di esportazione. Pertanto serve ad attestare che il prodotto che esce dal territorio comunitario è lo stesso che è stato assoggettato all'accertamento da parte della dogana di esportazione.

Il T 5, costituito da un modulo di colore celeste, deve essere compilato in ogni sua parte, con particolare riguardo alle caselle 33, 103, 104, 105 e 107 e come stabilito dall'art. 9 del Reg. Ce 612/09 alla casella 106 con l'indicazione dell'aliquota di restituzione o la dicitura "Restituzione inferiore a 100 euro" ai fini dell'applicazione di una corretta analisi dei rischi.
Inoltre la Commissione Europea con Reg. Ce 278/10, ai fini dell'applicazione dei controlli ha codificato tutte le informazioni con codici di controllo uniformi elencati nell'allegato II bis del Reg 1276/08 e nell'allegato II del Reg. Ce 612/09.

Una volta rilasciato, il T5 scorta la merce sino alla dogana comunitaria di confine che, dopo aver apposto la data di uscita dalla Comunità,il relativo timbro ufficiale ed i codici di controlli, lo restituisce alla dogana italiana emittente, la quale, a sua volta, provvederà a trasmetterlo al SAISA.

In caso di non restituzione del T5 (o di suo smarrimento nel corso dell'iter predetto), l'esportatore può presentare la cosiddetta domanda motivata di equivalenza (art.46 del Reg. Ce 612/09). Su tale istanza, da presentare al SAISA. dopo il terzo mese successivo al rilascio del T5, la dogana di esportazione deve preventivamente dichiarare che il documento non è stato restituito dalla dogana di uscita, e che tale mancata restituzione non è dovuta a causa imputabile alla ditta. La dichiarazione, convalidata dal timbro della dogana, contiene la seguente annotazione: esemplare di controllo n......... del..........non restituito dalla dogana straniera a causa di circostanze non imputabili all'esportatore.

La domanda motivata di equivalenza deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o al massimo nei 6 mesi successivi a tale termine (previa in quest'ultimo caso decurtazione del 15% della restituzione).

Alla domanda motivata di equivalenza vanno allegati il documento di trasporto e un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale di un paese terzo, ovvero uno o più dei documenti di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 4. Quest'ultimo documento può essere sostituito, per restituzioni inferiori a  € 2400, dalla prova del pagamento della fornitura in copia conforme all'originale (accompagnata dalla fattura), da presentare in copia conforme all'originale.

Il documento di trasporto e il documento d'importazione possono altresì essere sostituiti, in caso di esportazioni verso paesi terzi aderenti a convenzioni relative a regimi comuni di transito (EFTA), dall'esemplare di rinvio n.5 del documento di transito T1, debitamente timbrato da tali paesi, da fotocopia conforme o da notifica della dogana di partenza.

In sostituzione del T5  può essere ritenuto idoneo un attestato dell'ufficio doganale di uscita nel quale si certifichi che l'esemplare di controllo T5 è stato debitamente presentato e si indichi il numero di detto esemplare di controllo, l'ufficio che lo ha rilasciato e la data di uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità; ciò è equivalente all'originale dell'esemplare di controllo T5.

In materia di esemplare di controllo T5 è a disposizione la circolare n° 190/D del 18.10.2000.

In materia di esemplare di controlo T 5 a posteriori si prega di consultare le istruzioni di servizio n° 3122 del 06.02.2002 e le Istruzioni di servizio n° 12183 del 20.05.2002

In materia di trasporto legato all'esemplare di controllo T5 si prega di consultare le istruzioni di servizio n° 21180 del 16.09.2002

Procedura per il trasferimento di prodotti tra due depositi di approvvigionamento situati nell'ambito del territorio nazionale

Nel caso in cui esame non si deve più fare ricorso al regime di transito esterno (T1), ma deve essere utilizzato l'esemplare di controllo T5 contenente la dicitura prevista dall’articolo 38, paragrafo 2 del regolamento n.612/2009: ”Depositato con consegna obbligatoria per l’approvigionamento – applicazione dell’articolo 37 del reg. (CE) n. 612/2009”.
L’esemplare di controllo T5 dovrà quindi essere consegnato, a cura del trasportatore, all’ufficio doganale nella cui competenza rientra il secondo deposito di approvvigionamento.Quest’ultimo, in conformità della procedura prevista dal paragrafo 3 dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 612/2009, verificherà che i prodotti siano stati iscritti nell’apposito registro e confermerà l’entrata in deposito sull’esemplare di controllo T5, che sarà restituito in via amministrativa alla dogana di emissione.

La stessa procedura sarà utilizzata per il trasferimento dei prodotti dal deposito di approvvigionamento all’imbarco su navi ormeggiate in porti situati nell’ambito di competenza di altre dogane; sarà infatti utilizzato l’esemplare di controllo T5 su cui la Dogana di destinazione indicherà a tergo il nome della nave e la data d’imbarco. Il predetto esemplare sarà quindi restituito in via amministrativa alla dogana di emissione.