Per poter accedere al diritto a ottenere la restituzione gli operatori oltre a seguire le regole generali previste dalla normativa comunitaria, dovranno munirsi del titolo di restituzione, previsto per la prima volta dal Reg. Ce 1520/2000, art.6 e seguenti, abrogato dal Reg Ce 1043 del 30 06 2005, abrogato con Reg Ue 578 2010.

La principale novità introdotta è costituita, come abbiamo già riferito, dall'espressa previsione che la restituzione verrà erogata a condizione che il richiedente sia in possesso di un titolo di restituzione, il quale viene rilasciato non per il singolo prodotto di base avente diritto a restituzione e per la relativa quantità, ma per un importo espresso in EURO, pari all'ammontare complessivo delle restituzioni che l'operatore intende richiedere a fronte di esportazioni di merci per le quali avrà utilizzato il titolo durante il periodo di validità dello stesso.

Tale titolo è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dietro costituzione di garanzia/cauzione pari al 10% dell'importo richiesto. Il rilascio del titolo è disciplinato dagli articoli 21 e seguenti del Reg. Ce 578/10 e la procedura è di esclusiva competenza del suddetto Ministero (si rimandano gli operatori a tale struttura per le formalità da adempiere). Si può solo accennare al fatto che esistono sei tranches bimestrali di rilascio dei titoli con i relativi periodi (si veda art. 29 Reg. Ce 578/10).

Il titolo sarà trasmesso, dal Ministero dello Sviluppo Economico, direttamente al SAISA. L'imputazione è a cura del SAISA (e quindi non della dogana), presso il quale gli operatori dovranno presentare l'apposita istanza di restituzione entro tre mesi dalla data di scadenza del titolo, salvo i casi di forza maggiore; nessuna conseguenza c'è per la corresponsione della restituzione. Nel caso in cui la domanda di restituzione venga presentata oltre i tre mesi, e non venga provata la causa di forza maggiore, l'ufficio, imputerà la restituzione richiesta sul titolo, ma annoterà contemporaneamente sullo scarico il ritardo nella presentazione della domanda ai fini dell'incameramento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della relativa cauzione.

Il titolo avrà una precisa data di inizio validità ed una precisa scadenza; nell'ambito di queste due date potranno essere imputate tutte le dichiarazioni doganali emesse in questo periodo. Si fa presente che se la data di scadenza risulta coincidente con un giorno festivo, la scadenza del titolo è prorogata al primo giorno feriale successivo.

Il titolo può essere ceduto a terzi, ma solo una volta e può essere eventualmente retrocesso. Con il Reg. CE 639/08, che ha modificato l’art. 27 del Reg. CE 1043/05, ora art. 25 del Reg 578/10 la ditta potrà cedere i diritti derivanti dai titoli di restituzione durante tutto il periodo di validità dei titoli stessi, e non sarà più tenuta ad indicare, all’atto della presentazione della relativa domanda, l’identificativo dell’eventuale cessionario. L'indicazione pertanto non è da considerare più vincolante per l'operatore, che potrà anche non procedere alla cessione. Si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico può rilasciare anche degli estratti dei titoli stessi (per ulteriori informazioni rivolgersi a detta struttura). Al momento della richiesta del titolo la ditta potrà anche chiedere che la restituzione sia prefissata a data anteriore. In caso contrario il titolo si definisce "libero".

Il regime dei titoli di restituzione, come abbiamo già detto, è in vigore per le esportazioni effettuate a partire dal 01.03.2000 e sono espressamente previste deroghe in caso di:

  • consegne assimilate alle esportazioni previste dagli articoli 33, 37, 41 e 43, par.1, del Reg. Ce 612/2009;
  • esportazioni effettuate nel quadro di una operazione di aiuto alimentare che corrispondono alle condizioni dell'art.10 - paragrafo 4 - dell'accordo "Agricoltura" concluso nel quadro dell'Uruguay round. Per esse è comunque obbligatorio il rilascio di un titolo export e non del titolo di restituzione;
  • esportazioni di cui gli articoli 42 e 43 del Reg. Ce 578/10 (piccoli esportatori).

Con l’art. 46 del Reg. CE 1043/2005 la Commissione ha riservato un ammontare di 40 milioni di EURO per anno finanziario ai piccoli operatori che intendono esportare senza l'onere di richiedere un titolo di restituzione, nel rispetto di determinate condizioni (e sempreché questa agevolazione non sia stata sospesa dalla stessa Commissione). L’ articolo 47 par. 2 dello stesso regolamento prevede che l'esportatore può non richiedere il rilascio del titolo (e conseguentemente presentare l'istanza di restituzione privo di esso) nel caso in cui nel corso dell'anno finanziario (01.10 - 30.09 di ogni anno) non sia stato in possesso di un titolo e non abbia richiesto nell’anno finanziario restituzioni pari o superiori a 75.000 euro. Il Reg. CE 639/08. ha elevato l’importo a 100.000 euro e ha stabilito inoltre che gli operatori possono usufruire di detto plafond anche se utilizzano o hanno utilizzato nello stesso esercizio finanziario titoli di restituzione. Con Reg. 599/13 la commissione UE ha ulteriormente elevato il plafond a 200.000 euro.

Come già detto trattandosi di titoli rilasciati per importo e non per quantità, l'imputazione degli importi spettanti a titolo di restituzione spetterà esclusivamente all’Organismo pagatore e non alle dogane presso cui si espletano le formalità doganali; in particolare in sede di caricamento informatico si imputeranno le bollette doganali e, al momento del completamento del titolo, si provvederà a stampare il foglio informatico inerente un determinato titolo, il quale accompagnato da una nota ufficiale del SAISA, sarà trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico affinché siano attivate le procedure di svincolo della cauzione. La ditta sarà informata per conoscenza. Al fine di assicurare la tempestività di tale procedura le ditte sono pregate di comunicare all'Organismo pagatore, l'eventuale esaurimento del titolo o, preventivamente, quale sia l'ultima bolletta e l'ultimo cronologico di riferimento del titolo. Tale comunicazione potrà essere inviata via fax (06/50244070), per e-mail (saisa.organismopagatore@agenziadogane.it) o via PEC. Nel caso di titoli esteri il SAISA seguirà le regole citate ma invierà la nota per il successivo svincolo della cauzione direttamente all'organismo emittente estero.

Nel caso in cui ci sia difformità di analisi in (percentuale di prodotto di base inferiore a quella dichiarata dalla ditta o reintroduzione in franchigia), il SAISA imputerà l’importo della restituzione sulla base del risultato di analisi. Qualora venga presentata una domanda di restituzione relativa ad un titolo di cui il SAISA non sia già in possesso, ne verrà chiesta copia al Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso invece di esaurimento dei plafonds ( del titolo o dei 200.000 euro per i piccoli esportatori ) il SAISA liquiderà fino alle rispettive capienze. Sulla dichiarazione di esportazione, in caso di utilizzo di titolo di restituzione, nella casella 44, dovrà essere riportata la dicitura “HA1” seguita dal numero del titolo o dei titoli. In caso di utilizzo del plafond del “Piccolo Esportatore” dovrà invece essere riportata la dicitura "Esportazione ai sensi degli artt. 42 e 43 del Reg. Ce 578/10.