Quali sono i mezzi di impugnazione avverso provvedimenti del SAISA?

Nella tabella sottostante sono evidenziati i possibili mezzi di impugnazione utilizzabili dagli operatori commerciali interessati in caso di provvedimenti emanati dal Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo.

Provvedimento Mezzo di impugnazione
Provvedimento di reiezione dell'istanza di restituzione Ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica oppure, in alternativa, azione giudiziaria dinanzi al Tribunale civile di Roma, entro 30 gg dalla notifica.
Ingiunzione ex art. 2 R.D. n.639/1910 per il recupero indebito FEOGA, interessi, maggiorazioni; sanzione comunitaria ex art. 48 Reg. Ce 612/09 Avverso l'ingiunzione si può proporre opposizione davanti al Giudice Ordinario (art. 3 R.D. n.639/1910) come disciplinata dall'art. 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Ordinanza - Ingiunzione di pagamento ex L.689/1981 in caso di recupero di sanzione amministrativa nazionale ex L.898/1986 e relativa maggiorazione, oltre ad eventuale recupero legato a indebito pagamento di somme a titolo FEOGA a maggiorazioni, a interessi legali, nei casi particolari in cui non venga ingiunto con invito a pagamento Opposizione dinanzi al Giudice Ordinario entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o 60 giorni, se il ricorrente risiede all’estero (articolo 6 d.lgs. 150/11).
Cartella esattoriale emessa dal concessionario per il recupero crediti nazionali e comunitari, ai sensi del Decreto Legislativo 26.02.99 n°46. Opposizione dinanzi al Tribunale Civile competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica.
Provvedimento di compensazione legale dei crediti. Ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni, decorrenti dalla conoscenza del provvedimento o dalla comunicazione/ notifica dello stesso, o dalla sua pubblicazione. In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.