Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 117 del 08.05.2015 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione sul riporto di zucchero e isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota nel corso della campagna di commercializzazione 2016/2017. Con la presente la Commissione intende esprimere un parere in merito all’interpretazione e applicazione di alcune disposizioni del Reg. UE 1308/13. Il Reg. UE 1308/13 prevede all’art. 141, che ogni impresa possa decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedente di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina. A norma dell’art. 124 e dell’art. 232, per. 3 dello stesso regolamento, il sistema delle quote di cui all’art. 134 si applica fino alla campagna di commercializzazione 2016/2017. La Commissione ritiene che l’art. 141, in combinato disposto con l’art. 124 e 232 par. 3 del Reg. 1308/13, consenta agli operatori di decidere di riportare le eccedenze di zucchero e isoglucosio della campagna di commercializzazione 2016/2017 a quella del 2017/2018, anche se la produzione non è più soggetta a quote per il tale periodo. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura della citata Comunicazione allegata alla presente comunicazione.