Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 4 del 08/01/2015 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/26 della Commissione del 7 gennaio 2015 che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 2 gennaio 2015 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 per taluni cereali originari dell’Ucraina . Il regolamento di esecuzione (UE) n.416/2014 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di taluni cerali originari dell’Ucraina e fissato, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, il quantitativo del contingente recante il numero d’ordine 09.4308 a 400.000 tonnellate. I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d’importazione presentate dal 1° al 2 gennaio 2015 per detto contingente sono superiori ai quantitativi disponibili. Con il regolamento (UE) 26/2015 pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è stato determinato il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente 09.4308. Pertanto, ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d’importazione nell’ambito del contingente in questione introdotte dal 1° gennaio 2015 al 2 gennaio 2015 è applicato un coefficiente di attribuzione del 7,385870%. Inoltre, la presentazione di nuove domande di titoli d’importazione nell’ambito dello stesso contingente è sospesa a partire dal 2 gennaio 2015 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingentale in corso. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del citato regolamento 2015/26 allegato alla presente comunicazione che entra il vigore il 08/01/2015.