COMUNICAZIONE PAC - 2014 - 107 - 137439 - SAISA
Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 346 del 02/12/2014 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n.1278/2014 della Commissione del 1 dicembre 2014 che modifica i regolamenti (CE) n.967/2006, (CE) n.828/2009, (CE) 892/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n.75/2013. Come noto con il Reg. (UE) 1308/2013 è stata stabilita la proroga del regime delle quote zucchero fino al 30 settembre 2017 e sono state introdotte modifiche a tale regime. Si è reso pertanto necessario adattare taluni regolamenti nel settore dello zucchero. In particolare, il nuovo regolamento (UE) n. 1278/2014 ha modificato:
- il Reg. (CE) n.967/2006 all’art.4 in modo da adattarlo al regolamento (UE) n.1308/2013 per ciò che riguarda l’eccedenza soggetta a prelievo e all’art.17 per quanto riguarda la scadenza delle comunicazioni da inviare alla Commissione con riferimento ai quantitativi di zucchero di barbabietola, sciroppo di inulina e zucchero di canna della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva;
- il Reg. (CE) n.828/2009 all’art.4 prevedendo la trasmissione elettronica dei titoli di esportazione a determinate condizioni e aggiungendo il par. 7 nel quale viene stabilito un livello di tolleranza del 5% al massimo nei titoli per le importazioni preferenziali di zucchero, all’art.8 ove vengono adeguati i codici NC e all’art. 9 nel quale viene fissato l’obbligo di trasmettere le comunicazioni richieste agli Stati membri in conformità al Reg. (CE) 792/2009 (sistema ISAMM);
- il Reg. (CE) 891/2009 all’art.13 par. 1 e allegato I parte I riadeguando i codici NC;
- il Reg. (UE) n.75/2013 prorogando la non applicabilità di dazi all’importazione supplementari per alcuni prodotti del settore zucchero fino al 30 settembre 2017.
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