ATTENZIONE - A partire dal l’entrata in vigore del Reg. 578/10, in data 08/07/2010, sono previste aliquote restituzione limitatamente alle uova (dal Reg. Ce 659/10 del 22.07.2010), mentre per tutti gli altri prodotti di base abbiamo un azzeramento delle aliquote .

Nell'ambito delle merci non comprese nell’allegato I del Trattato di Amsterdam ha grande importanza il calcolo degli adeguamenti del tasso di restituzione. Infatti si potranno verificare maggiorazioni o abbattimenti del tasso di restituzione in applicazione del Reg. Ce 1342/03, Regolamento di base per i titoli per il settore dei cereali e del riso (per il settore del riso le maggiorazioni sono state soppresse con Reg. Ce 1785/03); ovviamente tali adeguamenti saranno efficaci per i prodotti cerealicoli (in particolare per grano tenero e per il glucosio).
Si possono verificare due ipotesi:

  1. caso in cui data di prefissazione e di esportazione rientrano nella stessa campagna;
  2. caso in cui data di prefissazione e data di esportazione sono poste in due diverse campagne (cd. cavallo di campagna).

Bisogna dire preliminarmente che la durata della “campagna” varia da merce a merce: ad esempio la campagna per i cereali inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno; la campagna per il glucosio inizia il 1° di ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.
Nel caso 1) il tasso di restituzione prefissato è maggiorato di un importo mensile (ad esempio per i cereali pari a 0,1) per ogni mese successivo a quello della prefissazione fino al mese di esportazione compreso.
Si fa presente che le maggiorazioni non spettano per il primo e per l’ultimo mese della campagna (ad esempio per i cereali saranno concesse dal mese di agosto al mese di maggio; per i prodotti derivati dal granturco saranno concesse tra il mese di novembre e il mese di agosto).
Nel caso 2) se il titolo della campagna abbia validità oltre la stessa, per i mesi di esportazione che ricadono nella nuova campagna il tasso di restituzione prefissato viene diminuito (abbattimento) di un importo pari alla divergenza dei prezzi d’intervento tra la vecchia e la nuova campagna; la divergenza è costituita da due elementi:
· la differenza dei prezzi d’intervento tra le due campagne, senza maggiorazione mensile
· un importo pari alla maggiorazione mensile moltiplicata per il numero dei mesi trascorsi dal mese di agosto (se si tratta di cereali)

(solo una piccola parte di questa pagina è dedicata al settore 14)