I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa.
Sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:

  • Sigarette
  • Sigari
  • Sigaretti
  • Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
  • Tabacco da fiuto e da mastico
  • Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta: melassa per narghilè)
  • Tabacchi da inalazione senza combustione

I tabacchi lavorati, per essere commercializzati in Italia, devono essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli, attraverso l’iscrizione nelle relative tariffe di vendita, o la registrazione nel caso dei tabacchi da inalazione senza combustione. La domanda di iscrizione, o registrazione, deve essere presentata dal legale rappresentante del produttore o dell’importatore, all’Agenzia Dogane e Monopoli competente per materia, secondo un preciso iter procedurale.

La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:

  • indicazioni chiare del richiedente (se produttore, importatore o rappresentante);
  • identificazione della tipologia di prodotto secondo le definizioni di cui agli articoli 39–bis e 39-ter del D.lgs. n.504/1995 (sigarette, sigari, sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, altro tabacco da fumo, tabacco da fiuto o da mastico, tabacchi da inalazione senza combustione), denominazione della marca che deve corrispondere a quella riportata sulla confezione di vendita al pubblico);
  • codice EU-CEG, attribuito al prodotto da iscrivere, e rilasciato dal sistema comune di raccolta delle informazioni Common Entry Gate - EU-CEG;
  • documentazione che certifichi la registrazione del marchio;
  • indicazione di uno o più depositari fiscali incaricati della distribuzione dei prodotti;
  • caratteristiche della confezione (numero di pezzi per confezione, se trattasi di sigarette, sigari, sigaretti o tabacco da inalazione, ovvero peso in grammi se trattasi di altra tipologia di tabacco lavorato);
  • campioni di packaging, sotto forma di stesi grafici e confezioni;
  • caratteristiche del prodotto (scheda tecnica contenente le relative specifiche):
    • per le sigarette: livelli di emissioni di nicotina, catrame e monossido di carbonio, lunghezza totale, lunghezza carta bocchino, lunghezza filtro, calibro, peso della sigaretta e peso del trinciato, ecc..;
    • per i sigari e i sigaretti: lunghezza totale, tipo, peso senza filtro o bocchino e massa con filtro o bocchino, tipologia di fascia esterna (naturale/ricostituito), tipologia dell’eventuale sottofascia. Per i sigari e i sigaretti con fascia esterna di tabacco ricostituito specificare anche la circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza;
    • per il tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, percentuale in peso delle particelle di tabacco con lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri (più del 25% in peso).
    • per i tabacchi da inalazione senza combustione la scheda contenente le specifiche tecniche del prodotto che si intende registrare, la “dichiarazione di conformità UE”, che certifichi la conformità del dispositivo - Device a tutti i requisiti essenziali di cui alle direttive unionali applicabili per la marcatura CE.
  • prezzo di vendita al pubblico per unità minima di condizionamento destinata alla vendita al pubblico e per:
    • chilogrammo convenzionale (pari a n. 1.000 sigarette, n. 200 sigari, n. 400 sigaretti e n. 1.000 pezzi per i tabacchi da inalazione senza combustione);
    • grammi 1.000 in caso di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, altro tabacco da fumo, tabacco da fiuto o da mastico).

L’istanza è corredata anche da una campionatura del prodotto, per consentire lo svolgimento delle analisi di laboratorio previste dalla normativa vigente, variabile a seconda della categoria (quantomeno: grammi 800 per le sigarette, n. 5 pezzi per i sigari, n. 40 pezzi per i sigaretti, grammi 200 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, e per gli altri tabacchi da fumo, da fiuto o da mastico, 800 pezzi di tabacchi da inalazione senza combustione insieme a 4 Device).

Ai fini della commercializzazione del prodotto, una volta iscritto nella relativa tariffa o registrato, nel caso dei tabacchi da inalazione senza combustione, l’Agenzia assegna a ciascun prodotto e a ogni tipo di condizionamento un apposito codice univoco.

Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è fissato dall’Agenzia Dogane e Monopoli in conformità a quello stabilito dai produttori o importatori. Sempre con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia:

  • Accisa
  • IVA
  • Aggio
  • Quota al fornitore

Per quanto riguarda le Sigarette, a differenza degli altri tabacchi lavorati, l’accisa corrisponde alla somma tra una componente fissa e una proporzionale al prezzo di vendita al pubblico; le componenti sono calcolate a partire da un’aliquota di base fissata al 59,8%.
L’imposta sul Valore Aggiunto (IVA), è calcolata al netto dell’imposta stessa e, quindi, grava sul prezzo di vendita al pubblico per il 18,03%.
Per le sigarette è, altresì, fissato un onere fiscale minimo (IVA + Accisa) - pari per l’anno 2021 a Euro 193,21 per chilogrammo convenzionale/1000 sigarette - con la conseguenza che tutti i prodotti, che ricadono in una fascia di prezzo uguale o inferiore a Euro 247,00, sono soggetti al pagamento di tale ammontare minimo complessivo per le due imposte previste. L’aggio spettante al rivenditore al dettaglio (tabaccaio), è pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico.
Il compenso del produttore, su cui gravano anche le spese di distribuzione, è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e gli importi risultanti da accisa, IVA e aggio.

Per i Sigari, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 23,5% sul prezzo di vendita al pubblico. È fissata un’accisa minima pari a Euro 35,00 per chilogrammo convenzionale/200 sigari, con la conseguenza che tutti i prodotti, che ricadono in una fascia di prezzo uguale o inferiore a Euro 148,00, sono soggetti al pagamento di tale ammontare minimo previsto.

Per i Sigaretti, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 24% sul prezzo di vendita al pubblico. È fissata un’accisa minima pari a Euro 37,00 per chilogrammo convenzionale/400 sigaretti, con la conseguenza che tutti i prodotti, che ricadono in una fascia di prezzo uguale o inferiore a Euro 154,00, sono soggetti al pagamento di tale ammontare minimo previsto.

Per il Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (RYO), l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 59% sul prezzo di vendita al pubblico. È fissata un’accisa minima pari a Euro 130,00 per chilogrammo, con la conseguenza che tutti i prodotti, che ricadono in una fascia di prezzo uguale o inferiore a Euro 220,00, sono soggetti al pagamento di tale ammontare minimo previsto.

Per il Tabacco da fiuto e da mastico, l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 25,28% sul prezzo di vendita al pubblico.

Per gli Altri Tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta: melassa per narghilè, l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 56,50% sul prezzo di vendita al pubblico.

In ordine ai Tabacchi da inalazione senza combustione (prodotti di nuova generazione cfr. “tabacchi riscaldati” o “Heat no burn”), l’accisa è pari al 30% dell’accisa gravante su un equivalente quantitativo di sigarette. Il calcolo fondato su apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli, si basa sul consumo equivalente di sigarette dei tabacchi da inalazione senza combustione.

L’imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l’aggio e la quota di spettanza del produttore sono calcolati secondo i medesimi criteri evidenziati per le sigarette. Inoltre, si precisa che gli importatori di tabacchi lavorati da paesi extra UE sono tenuti anche a pagare il dazio relativo.

La filiera della distribuzione è composta dai seguenti attori:

  • i depositari fiscali sono coloro che detengono i prodotti in sospensione di accisa;
  • le rivendite di generi di monopolio sono i soggetti si occupano della vendita al dettaglio dei prodotti.

I prodotti del tabacco possono essere distribuiti sul territorio nazionale solo attraverso i depositari fiscali autorizzati dall’Agenzia che riforniscono la rete ufficiale, costituita dalle rivendite (tabaccherie) e dai patentini.

Le rivendite, ordinarie e speciali, che svolgono un vero e proprio servizio pubblico per conto dello Stato, esercitano l’attività di vendita al dettaglio sulla base di un’apposita concessione rilasciata dall’Agenzia previa presentazione della relativa domanda e verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la gestione di un punto vendita sul territorio.

Una rivendita ordinaria è la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone il numero della concessione sull'apposita insegna a "T". Una rivendita è speciale quando è ubicata presso particolari strutture, ad esempio stazioni ferroviarie e aeroporti. Il patentino è invece, un’autorizzazione alla vendita di tabacchi lavorati complementare a quella svolta dalle rivendite ordinarie a cui è aggregato e che può essere rilasciato ad un esercente già dotato di altra licenza a condizione che nel luogo prescelto vi sia un’esigenza di servizio non sufficientemente soddisfatta dalla rete di tabaccherie esistenti. La vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, è concessa oltre che alle rivendite anche agli esercizi di vicinato, alle farmacie e alle parafarmacie legittimati sulla base di un’apposita autorizzazione previa la sussistenza dei requisiti previsti.

Il soggetto, che intende istituire un deposito fiscale, presenta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli una istanza di autorizzazione alla istituzione di un deposito fiscale di tabacchi lavorati, secondo le modalità procedurali stabilite, fornendo tra l’altro idonea cauzione a garanzia sia delle accise gravanti sui tabacchi lavorati detenuti nel deposito fiscale, che ai fini della circolazione, in tutto il territorio dell’Unione Europea, dei tabacchi lavorati in regime sospensivo. Il depositario fiscale, che riveste anche il ruolo di soggetto passivo dell’imposta, la quale diventa esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto, comunica mensilmente all’Agenzia l’elenco delle tabaccherie e provvede al versamento delle accise per i tabacchi lavorati immessi in consumo. I versamenti seguono una cadenza quindicinale con riferimento alla quindicina precedente.

I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell’accisa quando sono:

  1. denaturati e usati a fini industriali od orticoli;
  2. distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
  3. destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;
  4. riutilizzati dal produttore.