I prodotti ammessi alla restituzione possono essere ad aliquota unica o differenziata a seconda del paese terzo di destinazione come stabilito nei regolamenti comunitari che prevedono l'aliquota di restituzione.

ATTENZIONE
Con l'entrata in vigore del Reg. Ce 1163/02 è stato derogato l'art.16 del Reg. Ce 800/1999 nel senso che ove la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per le destinazioni ex allegato IV del Reg. Ce 1162/95, la prova della definitiva importazione della merce non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti elencati nel citato allegato. La citata mancata fissazione della restituzione non viene considerata per determinare il tasso più basso della restituzione ex art.18 del Reg. Ce 800/1999

Per i prodotti ad aliquota differenziata, a corredo dell'istanza di restituzione deve essere prodotta una copia del documento di trasporto dall'Italia fino al paese di destinazione della merce esportata e il documento doganale di importazione come previsto
dall'art.16 del Reg. Ce 800/1999. Il SAISA, su richiesta preventiva, può dispensare la ditta dalla presentazione del documento di importazione, per esportazioni con restituzione la cui parte differenziata è inferiore a 2400 Euro, in caso di esportazioni verso destinazioni appartenenti all'area europea non comunitaria (con l'aggiunta di  Ceuta e Melilla, Marocco, Turchia, Georgia, Armenia e Azerbaigian) o inferiore a 12000 Euro, in caso di esportazioni dirette nel resto del mondo.

Per i prodotti rientranti in questo settore esistono due diverse aliquote di restituzione per lo stesso codice di restituzione e, più precisamente un aliquota commerciale per tutte le esportazione ed una aliquota particolare per le esportazioni a titolo di aiuto alimentare sia comunitario che nazionale.

Deve essere prodotto il Titolo export, obbligatorio ai sensi del Reg. Ce 1342 del 28.07.2003, tranne che per esportazioni dirette verso destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo (artt.36, 40, 44, 45, e all'articolo 46, paragrafo 1) e per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.

A partire dal 1° ottobre 2000, in applicazione del Reg. Ce 1557/2000 che ha modificato il Reg. Ce 800/1999, una ulteriore esenzione dalla presentazione del titolo export non è più legata all'importo della restituzione inferiore a 60 Euro, ma al quantitativo esportato per dichiarazione di esportazione, il quale deve essere pari o inferiore a quello indicato nell'allegato III del Reg. Ce 1291/2000. Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 800/1999). In tal senso si veda la Circ. prot.20252 del 03.08.2000.

La restituzione va prefissata sulla base della domanda del titolo di esportazione o in base a gara (Reg. Ce 1162/95 e successive modificazioni). La restituzione così determinata, deve essere adeguata ai sensi dell'art.14 del Reg. Ce 1342 del 28.07.2003, di un importo pari alle maggiorazioni mensili previste per i singoli prodotti e alla divergenza tra i prezzi di intervento tra la nuova e la vecchia campagna. Sull'importo ottenuto si devono applicare i correttivi, ove previsti dai regolamenti comunitari.

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo ha diritto alla restituzione.

Le informazioni relative alle esportazioni di cereali nel quadro di operazioni di aiuto alimentare comunitario e nazionale sono disponibili in una apposita sezione del nostro sito.

I prodotti devono essere di origine comunitaria ex Reg. Ce 1501/95.

Per i prodotti con codice di restituzione 110311109200, 110311109400 e 110311909200 nella dichiarazione doganale di esportazione (o comunque in un foglio facente parte integrante della stessa), deve essere riportato che "il prodotto esportato non contiene semole agglomerate"; in assenza di tale annotazione non è concessa alcuna restituzione.

La campagna di commercializzazione del settore inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Restituzioni prefissate per il settore cereali - Maggiorazioni, correttivi ed adeguamenti

A seguito di nota interpretativa della Commissione Europea, la stessa ha definitivamente stabilito che, nel caso in cui la validità del titolo prefissato oltrepassi la fine della campagna, all'adeguamento previsto dall'articolo 14 del Reg. Ce 1342/03, non debbono essere aggiunte le maggiorazioni maturate dal mese successivo a quello della prefissazione, fino al termine della campagna; tale procedura è motivata dalla circostanza che il citato paragrafo 2 non fa riferimento agli adeguamenti previsti nel paragrafo 1.

Per un excursus su tali argomenti si veda la pagina Titoli a gara, maggiorazioni, correttivi, adeguamenti