Regolamento (CE) 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n° 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi. (Testo storico) - SAISA
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato dal regolamento
(CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 46,
l'articolo 59, paragrafo 3, l'articolo 60, paragrafo 4, l'articolo 61, paragrafo
4, l'articolo 63, paragrafo 8, l'articolo 64, paragrafo 5 e l'articolo 68, paragrafo
3,
considerando quanto segue:
(1) Il titolo VII del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce le regole generali
relative al regime degli scambi con i paesi terzi e rimanda per il resto a modalità
d'applicazione da adottarsi da parte della Commissione.
(2) Dette modalità d'applicazione si trovavano finora sparse in vari regolamenti
comunitari. Nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle
amministrazioni incaricate dell'applicazione della normativa comunitaria, è
necessario riunire tutte queste disposizioni in un testo unico ed abrogare i regolamenti
relativi alle materie ora disciplinate dal presente regolamento, ossia i regolamenti
(CEE) n. 3388/81, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di
applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore
vitivinicolo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2739/1999(4), (CEE)
n. 3389/81, del 27 novembre 1981, che fissa le modalità di applicazione
delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo(5), modificato da
ultimo regolamento (CE) n. 2730/95(6), (CEE) n. 3590/85, del 18 dicembre 1985,
relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di
vini, succhi e mosti d'uve(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98(8),
(CE) n. 1685/95, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio
dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento
(CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime
dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo(9), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 2512/2000(10), e (CE) n. 1281/1999, del 18 giugno
1999, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per
i succhi e i mosti di uva(11).
(3) Il presente regolamento deve comprendere l'attuale normativa e adeguarla alle
nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999. È tuttavia opportuno
apportarvi talune modifiche per renderla più semplice e coerente e colmare
alcune lacune.
(4) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(12) ha stabilito le modalità
comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e
di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Tali modalità devono
essere completate da modalità specifiche per il settore vitivinicolo, in
particolare per quanto riguarda la presentazione delle domande e gli elementi
che devono figurare nelle domande di certificati e nei certificati.
(5) A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999,
le importazioni nella Comunità sono subordinate alla presentazione di un
certificato d'importazione. L'attribuzione delle restituzioni all'esportazione
deve essere subordinata alla presentazione di un certificato d'esportazione.
(6) In considerazione delle modificazioni del titolo alcolometrico che intervengono
nel corso di trasporti di lunga durata, segnatamente a seguito delle operazioni
di carico e scarico dei prodotti considerati, è indispensabile prevedere
una tolleranza ulteriore rispetto al margine d'errore previsto dal metodo d'analisi
utilizzato in applicazione del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione,
del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare
nel settore del vino(13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1622/2000(14).
(7) Ai fini della regolare applicazione del regime dei certificati, è necessario
che negli stessi figurino alcune indicazioni minime. Per tale motivo è
indispensabile che l'operatore comunichi all'organismo cui compete il rilascio
dei certificati il paese d'origine del prodotto o il paese di destinazione. L'operatore
deve poter richiedere, a determinate condizioni, la sostituzione del paese d'origine
o di destinazione.
(8) Alla luce dell'esperienza finora acquisita, è opportuno consentire
il raggruppamento in uno stesso certificato delle sottovoci della tariffa doganale
comune concernenti i succhi di uve e i mosti di uve concentrati, i succhi di uve
e i mosti di uve non concentrati, nonché i vini ottenuti da uve fresche.
(9) Nel determinare il periodo di validità dei certificati è necessario
tener conto degli usi e dei termini di consegna praticati nel commercio internazionale.
Al fine di evitare speculazioni nelle domande, tale periodo deve essere più
breve nel caso dei certificati d'esportazione.
(10) A norma dell'articolo 59, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE)
n. 1493/1999, il rilascio dei certificati è subordinato alla costituzione
di una cauzione che viene incamerata totalmente o parzialmente se l'operazione
non è realizzata o è realizzata soltanto in parte. Appare quindi
necessario determinare l'importo di tale cauzione.
(11) Affinché la Commissione disponga di un quadro globale dell'evoluzione
degli scambi, è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente
i dati relativi ai quantitativi e ai prodotti per i quali hanno rilasciato certificati
d'importazione. È opportuno che tali comunicazioni siano effettuate settimanalmente
in conformità di uno schema uniforme. Tuttavia, ai fini della corretta
gestione del mercato vitivinicolo, ove i quantitativi per i quali sono chiesti
certificati d'importazione rappresentino un rischio di perturbazione del mercato,
occorre che gli Stati membri informino immediatamente la Commissione.
(12) A norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999,
il rispetto degli obblighi risultanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati
commerciali dell'Uruguay Round è garantito sulla base di certificati d'esportazione.
Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle
domande e il rilascio dei certificati.
(13) L'esperienza acquisita nell'applicazione della normativa sul rilascio dei
certificati d'esportazione nel settore vitivinicolo ha evidenziato la necessità
di distribuire meglio i quantitativi disponibili nel corso dell'intera campagna,
onde evitare di esaurire anzitempo i quantitativi d'esportazione. Occorre scaglionare
il quantitativo globale disponibile per campagna in periodi di due mesi e prevedere
le misure di gestione da applicarsi in ciascun bimestre e segnatamente il trasferimento
dei quantitativi non utilizzati da un periodo a quello successivo.
(14) Per poter valutare la situazione del mercato all'inizio della campagna, onde
fissare ad un livello adeguato i tassi delle restituzioni, è necessario
prevedere un periodo di attesa e disporre che le domande di certificati d'esportazione
possano essere presentate solo a partire dal 16 settembre di ogni anno.
(15) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile
1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni
all'esportazione per i prodotti agricoli(15), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 90/2001(16), ha introdotto la possibilità di estendere la validità
dei certificati d'esportazione a prodotti diversi da quelli indicati nel certificato,
purché appartenenti alla stessa categoria o allo stesso gruppo di prodotti
previamente determinato. Nel settore vitivinicolo occorre altresì prevedere,
per motivi di proporzionalità, l'introduzione dei gruppi di prodotti di
cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 800/1999, al fine di evitare l'applicazione
di sanzioni troppo gravi.
(16) Occorre prevedere che le misure specifiche eventualmente adottate dalla Commissione
per garantire il rispetto dei volumi disponibili per ciascun periodo possano essere
differenziate secondo la categoria di prodotti e la zona di destinazione. Inoltre,
per impedire che taluni operatori presentino, a fini speculativi, domande per
quantitativi ampiamente superiori al loro fabbisogno e che tale prassi pregiudichi
gli operatori che richiedono i quantitativi necessari, è opportuno limitare
il volume ammissibile per ogni esportatore al quantitativo disponibile per ciascun
periodo.
(17) È opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di certificati
d'esportazione siano comunicate solo al termine di un determinato periodo d'attesa.
Tale periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti
e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche
riguardanti in particolare le domande pendenti.
(18) Per garantire il corretto funzionamento del regime e prevenire le speculazioni,
occorre eliminare la possibilità del trasferimento dei certificati.
(19) Per poter gestire il regime di cui trattasi, la Commissione deve disporre
di informazioni precise sulle domande di certificati presentate e sull'impiego
dei certificati rilasciati. Ai fini di una maggiore efficienza amministrativa,
è opportuno utilizzare un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati
membri e la Commissione.
(20) A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999,
per i succhi e i mosti di uve per i quali l'applicazione dei dazi doganali dipende
dal prezzo all'importazione, l'esattezza del prezzo stesso viene verificata mediante
un controllo effettuato su ciascuna partita o mediante un valore forfettario.
Le particolarità attuali del sistema d'importazione dei succhi e dei mosti
di uva nella Comunità, e in particolare la scarsa regolarità di
queste importazioni per quanto riguarda sia i quantitativi e la periodicità
sia i luoghi d'importazione e l'origine di tali prodotti, non consentono di calcolare
valori forfettari all'importazione che siano rappresentativi per la verifica dell'esattezza
del prezzo all'importazione. È pertanto opportuno verificare questo prezzo
su ciascuna partita.
(21) Il prezzo all'importazione in base al quale i prodotti importati sono classificati
nella tariffa doganale comune deve essere pari al prezzo fob dei prodotti stessi,
maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino al luogo d'introduzione
nel territorio doganale comunitario.
(22) La fissazione delle restituzioni deve aver luogo periodicamente. L'esperienza
finora acquisita in merito all'andamento dei prezzi nel commercio internazionale
dimostra che le restituzioni devono essere fissate almeno una volta per campagna.
(23) È opportuno garantire che i vini da tavola che beneficiano delle restituzioni
rispondano alle caratteristiche qualitative dei vini da tavola delle regioni di
produzione da cui provengono e che, a tal fine, gli Stati membri prendano tutti
i provvedimenti atti a consentire i controlli.
(24) Occorre stabilire che, per beneficiare delle restituzioni, l'esportatore
fornisca le prove necessarie a garantire la conformità dei prodotti alle
norme qualitative comunitarie e che, a tal fine, comunichi all'organismo competente
dello Stato membro l'origine ed i quantitativi dei vini di cui trattasi. A tale
scopo è opportuno che l'esportatore indichi, in particolare, i numeri e
le date dei documenti d'accompagnamento previsti dal regolamento (CEE) n. 2238/93
della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto
dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo(17), modificato
dal regolamento (CE) n. 1592/1999(18). L'articolo 4 di detto regolamento dà
tuttavia agli Stati membri la facoltà di disporre che il documento di accompagnamento
non debba essere compilato per taluni prodotti in determinati casi. È quindi
necessario, per garantire l'efficacia del controllo, escludere l'applicazione
di tale disposizione nell'ambito del regime delle restituzioni.
(25) Riguardo alle consegne destinate all'approvvigionamento delle navi e degli
aeromobili che danno diritto a restituzioni non è sempre facile ottenere
tempestivamente la documentazione necessaria, segnatamente per gli Stati membri
non produttori, data la difficoltà di conoscere in anticipo le date di
consegna. È necessario tener conto del fatto che la presentazione delle
prove prescritte rischia di costituire un onere sproporzionato, rispetto ai piccoli
quantitativi di vino da tavola che costituiscono normalmente l'oggetto di tali
consegne particolari, per le operazioni per le quali non si applichi la procedura
prevista dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/1999 o dal regolamento (CEE)
n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle
restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(19), modificato dal regolamento
(CEE) n. 2026/83(20).
(26) L'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che
i prodotti importati contemplati dallo stesso articolo devono essere corredati
di un attestato e di un bollettino d'analisi rilasciati da un organismo o servizio
designato dal paese terzo di cui sono originari i prodotti stessi. È necessario
precisare i requisiti cui deve corrispondere il bollettino d'analisi.
(27) È opportuno avvalersi della possibilità, prevista all'articolo
68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, di esentare dall'obbligo
della presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi i prodotti importati
da paesi terzi, confezionati in piccoli recipienti e trasportati in quantità
limitata. Per facilitare il controllo, questa seconda condizione può considerarsi
soddisfatta ove si tratti di importazioni da paesi terzi che esportano verso la
Comunità quantitativi annuali globalmente assai ridotti. In tal caso, per
prevenire distorsioni del traffico, i vini devono essere non soltanto originari
ma anche provenienti dai paesi di cui trattasi.
(28) A fini d'armonizzazione, l'esenzione dall'obbligo di presentare l'attestato
e il bollettino d'analisi per alcuni prodotti vitivinicoli importati nella Comunità
va ravvicinata alle norme di franchigia vigenti nel quadro della normativa doganale
e nel regime relativo ai documenti che scortano i prodotti vitivinicoli all'interno
della Comunità.
(29) Alcuni paesi terzi, che hanno sottoposto i loro produttori di vino a un efficace
regime di controllo esercitato da propri organi o servizi ai sensi dell'articolo
68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, hanno auspicato
di poter autorizzare i produttori di vino a rilasciare essi stessi l'attestato
e il bollettino d'analisi. Per facilitare gli scambi con tali paesi terzi, nella
misura in cui essi abbiano contratto con la Comunità impegni recanti clausole
sul rafforzamento della collaborazione in materia di repressione delle frodi e
mantengano buone relazioni commerciali con la Comunità, è opportuno
consentire che, analogamente a quanto è previsto per i vini di origine
comunitaria, i documenti rilasciati dai produttori possano essere considerati
documenti rilasciati dai suddetti organi o servizi, sempreché questi forniscano
garanzie adeguate ed esercitino un efficace controllo sul rilascio di tali documenti.
Per mettere alla prova l'efficacia di questo nuovo dispositivo, occorre prevedere
sin d'ora che l'applicazione di queste regole sia limitata a un periodo di prova.
(30) È opportuno pubblicare gli elenchi recanti i nomi e gli indirizzi
degli organismi e dei laboratori abilitati nei paesi terzi a compilare l'attestato
e il bollettino d'analisi dei prodotti vitivinicoli, affinché le autorità
della Comunità competenti per il controllo delle importazioni di tali prodotti
possano procedere, ove del caso, alle necessarie verifiche.
(31) Per agevolare il lavoro di controllo svolto dalle autorità competenti
degli Stati membri è opportuno definire la forma e, ove necessario, il
contenuto dell'attestato e del bollettino d'analisi, nonché le condizioni
relative al loro utilizzo.
(32) Per prevenire eventuali frodi è necessario controllare che l'attestato
e, ove del caso, il bollettino d'analisi vertano effettivamente su ciascuna partita
del prodotto importato. A tal fine è indispensabile che tale documento
o tali documenti scortino ciascuna partita fino al momento in cui viene assoggettata
al regime di controllo comunitario.
(33) In considerazione della vigente prassi commerciale è necessario conferire
alle autorità competenti la facoltà di far rilasciare sotto il proprio
controllo, in caso di frazionamento della partita di vino, un estratto dell'attestato
e del bollettino d'analisi che deve scortare ciascuna nuova partita derivante
dal frazionamento.
(34) Data la necessità di assicurare una rapida ed efficace protezione
dei consumatori, appare indispensabile prevedere la possibilità di sospendere
l'applicazione delle misure introdotte, anche prima del termine del periodo di
prova, nel caso di possibile pregiudizio per la salute dei consumatori o di frodi.
(35) È altresì necessario prevedere regole semplici sulla documentazione
prescritta, applicabili alle importazioni provenienti da un paese terzo diverso
da quello d'origine del prodotto vitivinicolo, sempreché il prodotto non
abbia subito una trasformazione sostanziale.
(36) A norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere
offerti per il consumo umano diretto nella Comunità unicamente prodotti
vitivinicoli elaborati secondo pratiche enologiche autorizzate nella stessa. Occorre
inoltre disporre che i prodotti importati sottoposti ad arricchimento, acidificazione
o disacidificazione siano ammessi al consumo umano diretto nella Comunità
solo se sono stati rispettati i limiti previsti per la zona vitivinicola della
Comunità che presenta condizioni naturali di produzione equivalenti a quelle
della regione d'origine del prodotto importato.
(37) È opportuno ridurre l'onere amministrativo per gli esportatori e le
autorità, disponendo che la dichiarazione attestante che l'alcole addizionato
ai vini liquorosi e ai vini alcolizzati è di origine vinicola, anziché
formare oggetto di un documento separato, sia direttamente riportata nei documenti
V I 1. Allo stesso scopo, è necessario prevedere che il documento V I 1
possa recare anche la certificazione della denominazione d'origine necessaria
per l'importazione dei vini che beneficiano di riduzioni tariffarie. Alcuni vini
devono tuttavia essere esentati dall'obbligo della presentazione dell'attestato
e del bollettino di analisi se dotati di un certificato di denominazione d'origine.
È opportuno prevedere che il documento V I 1 possa essere utilizzato come
certificato attestante la denominazione dei suddetti vini liquorosi, anche senza
la compilazione della casella relativa al bollettino d'analisi.
(38) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.
1493/1999, i vini non liquorosi o spumanti, che siano originari di paesi terzi
e destinati al consumo umano diretto, non possono essere importati nella Comunità
se il titolo alcolometrico volumico totale o il tenore di acidità totale
è rispettivamente superiore o inferiore a determinati valori limite. L'articolo
68, paragrafo 2, lettera a) dello stesso regolamento prevede tuttavia la possibilità
di una deroga per i vini designati con un'indicazione geografica che possiedano
caratteristiche qualitative particolari.
(39) In certi vini originari dell'Ungheria e della Svizzera, caratterizzati da
una qualità propria e prodotti in quantità limitate, i valori limite
del titolo alcolometrico totale o dell'acidità totale sono, rispettivamente,
superati o non raggiunti in seguito a particolari pratiche di elaborazione tradizionali.
È opportuno permettere la commercializzazione sul mercato comunitario di
tali vini. Occorre tuttavia esigere, per garantire il rispetto delle condizioni
prescritte per l'uso tale facoltà, un attestato rilasciato da un organismo
ufficiale del paese d'origine, da inserire nel documento di importazione previsto
dal presente regolamento.
(40) In occasione degli accordi stipulati dalla Comunità europea con l'Ungheria
e con la Romania(21) sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni
dei vini, la Comunità si è impegnata a concedere per un periodo
indeterminato la deroga applicabile ai vini ungheresi e a far beneficiare della
stessa facoltà taluni vini di alta(22) qualità originari della Romania.
(41) Le definizioni di una parte dei prodotti che figurano nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere applicate soltanto a prodotti ottenuti
nella Comunità. È pertanto necessario definire i corrispondenti
prodotti originari di paesi terzi. Le definizioni dei prodotti originari di paesi
terzi che formano oggetto del presente regolamento devono approssimarsi, per quanto
possibile, alle definizioni dei prodotti comunitari.
(42) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 731/2001(23), che ha fissato misure transitorie in attesa
delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha mantenuto in vigore fino
al 31 gennaio 2001 talune disposizioni riguardanti le materie disciplinate dal
presente regolamento. Pertanto, al fine di evitare l'interruzione degli scambi
dei prodotti contemplati da tali disposizioni e dal presente regolamento, quest'ultimo
deve applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2001.
(43) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato
di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
REGIME DEI CERTIFICATI D'IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE
Articolo 1
Modalità comuni
Le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione,
di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, stabilite
dal regolamento (CE) n. 1291/2000, si applicano ai certificati di cui al presente
capo.
Articolo 2
Indicazioni che devono figurare sul certificato
1. Se la sottovoce della tariffa doganale comune comprende una specificazione
relativa alla gradazione alcolometrica del prodotto, ai fini dell'uso del certificato
è ammessa una tolleranza dello 0,4 % vol.
I certificati d'importazione e di esportazione devono recare, nella casella
20, una delle diciture seguenti:
- "Tolerancia de 0,4 % vol",
- "Tolerance 0,4 % vol",
- "Toleranz 0,4 % vol",
- ">ISO_7>Áíï÷Þ 0,4 % >ISO_1>vol",
- "Tolerance of 0,4 % vol",
- "Tolérance de 0,4 % vol",
- "Tolleranza di 0,4 % vol",
- "Tolerantie van 0,4 % vol",
- "Tolerância de 0,4 % vol",
- "Sallittu poikkeama 0,4 til-%",
- "Tolerans 0,4 vol %".
2. La domanda di certificato d'importazione e il certificato stesso recano,
nella casella 8, l'indicazione del paese di origine.
La domanda di certificato di esportazione e il certificato stesso recano, nella
casella 7, l'indicazione del paese o della zona di destinazione di cui all'articolo
9, paragrafo 6. Qualora sia indicata la zona di destinazione, occorre segnare
la casella "obbligatorio: sì". Se invece è indicato
il paese di destinazione, occorre segnare la casella "obbligatorio: no".
Inoltre, la domanda di certificato di esportazione e il certificato stesso recano,
nella casella 20, la dicitura "zona X obbligatoria". Il paese di destinazione
può, a richiesta dell'interessato, essere sostituito con un altro paese,
purché quest'ultimo appartenga alla stessa zona di destinazione.
3. La domanda di certificato d'importazione e il certificato stesso recano,
nella casella 14, l'indicazione del colore del vino o del mosto: "bianco"
o "rosso/rosato".
4. L'interessato può indicare in una stessa domanda di certificato d'importazione
prodotti appartenenti a diverse sottovoci tariffarie, compilando, a seconda
del caso, le caselle 15 o 16 della domanda nel modo seguente:
- casella 15: designazione del prodotto secondo la nomenclatura combinata,
- casella 16: codici NC.
La designazione dei prodotti e i codici NC indicati nella domanda sono riportati
nel certificato d'importazione.
Articolo 3
Durata di validità
1. Il certificato d'importazione è valido dalla data del suo rilascio,
ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino
alla fine del quarto mese successivo.
2. Il certificato di esportazione è valido dalla data del suo rilascio,
ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino
alla fine del secondo mese successivo; tale validità non può tuttavia
oltrepassare il 31 agosto dell'esercizio GATT in corso.
Articolo 4
Cauzione
1. L'importo della cauzione relativa ai certificati d'importazione è
fissato nel modo seguente:
- succhi e mosti di uve concentrati: 2,5 EUR/hl,
- altri succhi e mosti di uve: 1,25 EUR/hl,
- vini tranquilli e vini alcolizzati: 1,25 EUR/hl,
- vini spumanti e vini liquorosi: 2,5 EUR/hl.
2. L'importo della cauzione relativa ai certificati di esportazione è
pari a 8 EUR per ettolitro per i prodotti di cui alle sottovoci NC 2009 60 11,
2009 60 19, 2009 60 51, 2009 60 71, 2204 30 92 e 2204 30 96 ed a 2,5 EUR per
ettolitro per gli altri prodotti.
Articolo 5
Comunicazioni relative ai certificati d'importazione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni giovedì o, se questo
è un giorno festivo, il primo giorno lavorativo successivo, secondo il
modello riportato nell'allegato I, i quantitativi di prodotti per i quali sono
stati rilasciati certificati d'importazione nella settimana precedente, distinti
per sottovoce della nomenclatura combinata e per numero di codice della nomenclatura
dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità.
Se l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti certificati in
uno Stato membro rischia di perturbare il mercato, lo Stato membro informa immediatamente
la Commissione e le comunica i quantitativi di cui trattasi, distinti per tipo
di prodotto.
CAPO II
REGIME SPECIALE DEI CERTIFICATI DI ESPORTAZIONE NEL QUADRO DELL'APPLICAZIONE
DEGLI ACCORDI GATT
Articolo 6
Oggetto
Il presente capo stabilisce le modalità d'applicazione complementari
relative al rilascio dei certificati di esportazione con fissazione anticipata
della restituzione, in applicazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel
quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso
denominato "l'accordo").
Articolo 7
Scaglionamento del quantitativo globale nel corso dell'anno e inoltro delle
domande
1. Il quantitativo complessivamente disponibile per ciascun esercizio GATT è
scaglionato in sei parti. Le domande di certificati di esportazione possono
essere presentate nel modo seguente:
- 25 % del quantitativo globale fino al 15 novembre,
- 25 % del quantitativo globale fino al 15 gennaio,
- 15 % del quantitativo globale fino al 15 marzo,
- 15 % del quantitativo globale fino al 30 aprile,
- 10 % del quantitativo globale fino al 30 giugno,
- 10 % del quantitativo globale fino al 31 agosto.
2. I quantitativi non utilizzati nell'arco di un dato periodo sono riportati
automaticamente al periodo successivo, purché si tratti dello stesso
anno.
3. Le domande di certificati di esportazione per il primo periodo possono essere
presentate a partire dal 16 settembre.
Articolo 8
Categorie e gruppi di prodotti
1. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 14, secondo comma, del regolamento
(CE) n. 1291/2000 sono elencate nell'allegato II del presente regolamento.
2. I gruppi di prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo
trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999, che possono essere indicati nella
domanda di certificato e nel certificato stesso a norma dell'articolo 14, quarto
comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sono elencati nell'allegato III del
presente regolamento.
Articolo 9
Domande di certificati di esportazione
1. Le domande di certificati di esportazione possono essere presentate alle
autorità competenti dal mercoledì al martedì, ore 13, della
settimana successiva.
2. Per ciascun periodo di cui al paragrafo 1, le domande di certificati di esportazione
presentate dal singolo operatore non possono superare la quantità massima
di 30000 ettolitri per zona di destinazione di cui al paragrafo 6. Le domande
relative ad una stessa zona devono essere inoltrate simultaneamente presso l'organismo
competente e raggruppate in un'unica comunicazione.
Se il quantitativo complessivamente richiesto dal singolo operatore supera i
30000 ettolitri per una medesima zona, le domande di cui trattasi vengono respinte
dall'organismo competente presso il quale sono state presentate.
Se il quantitativo complessivo ancora disponibile per una zona è inferiore
a 30000 ettolitri, l'organismo presso il quale sono state presentate le domande
riduce, se necessario, al quantitativo disponibile le domande degli operatori
che lo superano.
3. I certificati di esportazione sono rilasciati il lunedì che segue
il martedì di cui al paragrafo 1 o, se tale giorno è festivo,
il primo giorno lavorativo successivo, sempreché nel frattempo la Commissione
non abbia adottato misure specifiche.
4. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti certificati, comunicati
alla Commissione il giorno determinato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,
superano i quantitativi ancora disponibili per uno dei periodi di cui all'articolo
7, paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale unica di accoglimento delle
domande e sospende la presentazione di domande di certificati fino all'inizio
del periodo successivo.
5. Se il rilascio dei certificati richiesti rischia di provocare l'esaurimento
prematuro della dotazione di bilancio per il settore vinicolo prevista nell'accordo,
la Commissione può accogliere le domande in corso oppure respingere le
domande per le quali i certificati di esportazione non sono stati ancora concessi
nonché sospendere la presentazione di domande di certificati per un periodo
massimo di dieci giorni lavorativi, fatta salva l'eventuale proroga di tale
sospensione da decidersi secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento
(CE) n. 1493/1999.
Se il rilascio dei certificati richiesti rischia di provocare il superamento
della dotazione di bilancio per il settore vinicolo prevista nell'accordo, la
Commissione può fissare una percentuale unica di accoglimento per le
domande in corso nonché sospendere la presentazione di domande di certificati
sino alla fine della campagna.
6. Le misure di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere differenziate secondo
la categoria di prodotti e la zona di destinazione. Le zone di destinazione
sono le seguenti:
- zona 1: Africa,
- zona 2: Asia e Oceania,
- zona 3: Europa dell'est, compresi i paesi della CEI,
- zona 4: Europa occidentale.
L'elenco dei paesi che compongono ciascuna zona di destinazione è contenuto
nell'allegato IV.
7. Se le domande sono state respinte o i quantitativi sono stati ridotti, la
cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, viene svincolata immediatamente
per il quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.
8. Qualora sia stata fissata una percentuale unica di accoglimento inferiore
all'85 %, il certificato è rilasciato, in deroga al paragrafo 3, il terzo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. Prima del rilascio, l'operatore può
ritirare la propria domanda, nel qual caso la cauzione di cui all'articolo 4,
paragrafo 2, è svincolata senza indugio, oppure accettare espressamente
il certificato, che può quindi essere immediatamente rilasciato.
Articolo 10
Trasferimento dei certificati
I certificati d'esportazione rilasciati non sono trasferibili.
Articolo 11
Tolleranza
Quando il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato all'articolo
8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 la parte eccedente non dà
diritto al pagamento della restituzione.
Nella casella 22 del certificato è iscritta una delle seguenti diciture:
- "Restitución válida para ... (cantidad por la que se haya
expedido el certificado) como máximo",
- "Restitutionen omfatter højst ... (den mængde, licensen
er udstedt for)",
- "Erstattung gültig für höchstens ... (Menge, für
die die Lizenz erteilt wurde)",
- ">ISO_7>ÅðéóôñïöÞ
ðïõ éó÷ýåé ãéá
... (ðïóüôçôá ãéá
ôçí ïðïßá åêäßäåôáé
ôï ðéóôïðïéçôéêü)
êáô' áíþôáôï
üñéï",
- ">ISO_1>Refund valid for not more than ... (quantity for which
licence is issued)",
- "Restitution valable pour ... (quantité pour laquelle le certificat
est délivré) au maximum",
- "Restituzione valida al massimo per ... (quantitativo per il quale è
rilasciato il titolo)",
- "Restitutie voor ten hoogste ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat
is afgegeven)",
- "Restituição válida para ... (quantidade em relação
à qual é emitido o certificado), no máximo",
- "Vientituki voimassa enintään ... (määrä, jolle
todistus on annettu) osalta",
- "Bidrag som gäller för högst ... (kvantitet för vilken
licensen skall utfärdas)".
Articolo 12
Comunicazioni degli Stati membri
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì o, se
questo è un giorno festivo, il primo giorno lavorativo successivo:
a) le domande di certificati d'esportazione con fissazione anticipata della
restituzione presentate tra il mercoledì della settimana precedente e
il martedì, o l'assenza di domande di certificati;
b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati d'esportazione
il lunedì precedente o, se del caso, entro il termine di cui all'articolo
9, paragrafo 8;
c) i quantitativi per i quali le domande di certificati sono state ritirate,
nel caso contemplato all'articolo 9, paragrafo 8, nella settimana precedente.
In tali comunicazioni deve essere indicata la zona di destinazione di cui all'articolo
9, paragrafo 6.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 15 di ogni
mese per il mese precedente:
a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati che non sono
stati utilizzati nonché la zona di destinazione di cui all'articolo 9,
paragrafo 6;
b) i quantitativi per i quali sono state concesse restituzioni senza certificato
a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n.
800/1999.
In tali comunicazioni devono essere indicati i quantitativi di cui al paragrafo
1 nonché il tasso della restituzione.
3. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e
c), devono essere indicati:
a) il quantitativo in ettolitri per ciascun codice di prodotto a 12 cifre della
nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; qualora
il certificato sia rilasciato per più codici a 11 cifre compresi nella
stessa categoria di cui all'allegato II, va indicato il numero della categoria;
b) il quantitativo per ciascun codice ripartito per destinazione, qualora il
tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
c) il tasso della restituzione applicabile per i quantitativi di cui al paragrafo
1, lettera c).
Se nel periodo in cui sono stati richiesti i certificati il tasso della restituzione
è modificato, le relative domande devono essere ripartite per ciascun
periodo con tasso di restituzione diverso.
4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le comunicazioni
negative, sono effettuate in base al modello contenuto nell'allegato V.
Articolo 13
Decisioni della Commissione
1. Se in seguito alle comunicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera
a), risulti nuovamente disponibile un quantitativo sufficiente, la Commissione
può decidere di riammettere la presentazione di domande di certificati
d'esportazione.
2. La Commissione informa una volta al mese gli Stati membri sull'impiego dei
quantitativi e sulle spese del livello d'impegno annuo previsto dall'accordo
per il periodo Gatt in corso nonché, al momento debito, sull'esaurimento
di tali quantitativi e tali spese.
CAPO III
REGIME DEI PREZZI D'ENTRATA PER I SUCCHI E I MOSTI DI UVE
Articolo 14
Verifica dei prezzi per ciascuna partita
1. Per i prodotti dei codici NC 2009 60 e 2204 30 elencati nell'allegato I,
parte terza, sezione I, allegato 2, della tariffa doganale comune e sottoposti
al regime dei prezzi d'entrata, la realtà dei prezzi all'importazione
viene verificata per ciascuna partita.
2. Ai sensi del presente regolamento, per "partita" si intende la
merce presentata sotto la scorta di una dichiarazione d'immissione in libera
pratica. Ogni dichiarazione d'immissione in libera pratica deve concernere esclusivamente
merci aventi una stessa origine e un solo codice della nomenclatura combinata.
Articolo 15
Regime di verifica
1. Il prezzo all'importazione in base al quale i prodotti di cui all'articolo
14 sono classificati nella nomenclatura combinata deve essere pari al prezzo
fob del prodotto nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione
e di trasporto fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.
2. Qualora il prezzo all'importazione non possa essere determinato secondo quanto
stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti di cui all'articolo
14 sono classificati nella nomenclatura combinata in base al valore in dogana
determinato a norma degli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio(24).
CAPO IV
REGIME DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE VITIVINICOLO
Articolo 16
Periodicità
Le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo sono soggette a revisione
in modo periodico e comunque almeno una volta per campagna.
Articolo 17
Necessità del certificato
Il beneficio delle restituzioni è subordinato alla presentazione della
prova che i prodotti sono stati esportati sotto la scorta di un certificato
di esportazione, salvo che si tratti di consegne relative alle destinazioni
particolari di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, o di consegne
relative ai quantitativi di cui all'allegato III, parte K del regolamento (CE)
n. 1291/2000.
Articolo 18
Prove
1. Il beneficio delle restituzioni è subordinato alla presentazione della
prova che i prodotti esportati erano accompagnati, all'esportazione, da un certificato
d'analisi rilasciato da un organismo ufficiale dello Stato membro produttore
o dello Stato membro esportatore, comprovante la loro conformità alle
norme qualitative comunitarie relative ai prodotti di cui trattasi o, in mancanza
di esse, alle norme applicate a livello nazionale dallo Stato membro esportatore.
Quando si tratta di vini da tavola o di vini liquorosi diversi dai v.q.p.r.d.,
deve inoltre essere provato che i prodotti sono stati approvati da una commissione
d'assaggio designata dallo Stato membro esportatore. Ove tale Stato membro non
sia il paese produttore dev'essere altresì fornita la prova che si tratta
di un vino da tavola o di un vino liquoroso comunitario.
Nel certificato d'analisi di cui al primo comma devono esser contenute quanto
meno le indicazioni seguenti:
a) per i vini da tavola e per i vini liquorosi diversi dai v.q.p.r.d.:
- il colore,
- il titolo alcolometrico volumico totale,
- il titolo alcolometrico volumico effettivo,
- il tenore di acidità totale,
- ove del caso, l'indicazione che si tratta di un vino contemplato dall'articolo
28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che supera i quantitativi
normalmente vinificati, o l'indicazione del quantitativo di tale vino, se trattasi
dell'esportazione di un vino ottenuto mediante taglio o mescolanza;
b) per i mosti di uve concentrati, l'indice fornito alla temperatura di 20 °C
dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato I, punto
6, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. L'esportatore deve comunicare all'autorità competente dello Stato
membro:
a) per quanto riguarda i vini ottenuti mediante taglio, l'origine e i quantitativi
dei vini impiegati;
b) il numero e la data dei documenti d'accompagnamento.
3. Se il vino da tavola per il quale è richiesta la restituzione deriva
dal taglio, ai sensi del titolo II, capo V, del regolamento (CE) n. 1622/2000,
o dalla mescolanza di vini da tavola che beneficiano di tassi di restituzione
differenti, l'importo della restituzione viene calcolato proporzionalmente ai
quantitativi di vino da tavola impiegati nel taglio o nella mescolanza.
Articolo 19
Controlli effettuati dagli Stati membri
1. Gli Stati membri possono disporre che l'approvazione di cui all'articolo
18, paragrafo 1, secondo comma, sia concessa da commissioni regionali competenti,
le quali attestino che i vini rispondono alle caratteristiche qualitative dei
vini da tavola delle regioni di produzione dalle quali provengono.
2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire l'esecuzione
dei controlli di cui agli articoli 17 e 18. Tuttavia le disposizioni dell'articolo
18, eccezion fatta per quelle del paragrafo 2, lettera b), non sono applicabili
alle consegne di vino da tavola di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera
a), del regolamento (CE) n. 800/1999, per le quali non venga applicata la procedura
prevista dall'articolo 26 dello stesso regolamento o dal regolamento (CEE) n.
565/80.
3. Per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri
esportatori non possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo
4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2238/93.
CAPO V
ATTESTATO E BOLLETTINO D'ANALISI DEI VINI; DEI SUCCHI E DEI MOSTI DI UVE ALL'IMPORTAZIONE
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 20
Documenti prescritti
L'attestato e il bollettino d'analisi di cui, rispettivamente, all'articolo
68, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera a), punto ii), del regolamento
(CE) n. 1493/1999 sono contenuti in un unico documento nel quale:
a) la parte "attestato" è rilasciata da un organismo del paese
terzo di cui sono originari i prodotti;
b) la parte "bollettino d'analisi" è rilasciata da un laboratorio
ufficiale riconosciuto dal paese terzo di cui sono originari i prodotti.
Articolo 21
Contenuto del bollettino d'analisi
Il bollettino d'analisi reca le seguenti indicazioni:
a) per quanto riguarda i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati:
- il titolo alcolometrico volumico totale,
- titolo alcolometrico volumico effettivo;
b) per quanto riguarda i mosti di uve e i succhi di uve, la densità;
c) per quanto riguarda i vini, i mosti di uve e i succhi di uve:
- estratto secco totale,
- acidità totale,
- acidità volatile,
- acidità citrica,
- anidride solforosa totale,
- presenza di varietà ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori
diretti o altre varietà non appartenenti alle specie Vitis Vinifera).
Articolo 22
Esenzioni
1. Sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'attestato e del bollettino
d'analisi i prodotti originari e provenienti da paesi terzi confezionati in
recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti
di un dispositivo di chiusura a perdere, purché il quantitativo totale
trasportato, anche se composto di più partite particolari, non superi
100 litri.
2. Sono inoltre esentati dall'obbligo della presentazione dell'attestato e del
bollettino di analisi:
a) i quantitativi di vino non eccedenti 30 litri contenuti nei bagagli dei viaggiatori,
ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio(25);
b) i quantitativi di vino non eccedenti 30 litri che formano oggetto di piccole
spedizioni tra privati, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 918/83;
c) i vini e i succhi di uve confezionati in recipienti di capacità non
superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere,
originari e provenienti da paesi terzi che realizzano esportazioni nella Comunità
inferiori a 1000 ettolitri all'anno; i paesi interessati sono elencati nell'allegato
VI;
d) i vini e i succhi di uve compresi in traslochi di privati;
e) i vini e i succhi di uve destinati alle fiere, ai sensi del regolamento (CEE)
n. 918/83, purché i prodotti in questione siano condizionati in recipienti
di capacità non superiore a 2 litri, etichettati e muniti di un dispositivo
di chiusura a perdere;
f) le quantità di vini, di mosti e di succhi, di uve importate a fini
di sperimentazione scientifica e tecnica, nei limiti di 1 ettolitro;
g) i vini e i succhi di uve destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari
e organismi equiparati, importati in base alle franchigie concesse a tali soggetti;
h) i vini e i succhi di uve costituenti le provviste di bordo di mezzi di trasporto
internazionali.
3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non è cumulabile con le esenzioni
previste nel paragrafo 2.
Articolo 23
Esclusione
Il presente capo non si applica al vino liquoroso Boberg presentato con certificato
di denominazione d'origine.
Sezione 2
Condizioni da rispettare, modalità di redazione ed utilizzazione dell'attestato
e del bollettino d'analisi per l'importazione di vini, succhi e mosti di uve
Articolo 24
Documento V I 1
1. L'attestato e il bollettino d'analisi sono redatti su un unico formulario
V I 1 per ciascuna partita destinata ad essere importata nella Comunità.
Per partita si intende il quantitativo di uno stesso prodotto spedito da un
unico speditore ad un solo destinatario.
Tale documento è redatto su un formulario V I 1 conforme al modello contenuto
nell'allegato VII e rispondente alle norme tecniche stabilite dall'allegato
VIII. Esso è firmato da un funzionario di un organismo ufficiale e da
un funzionario di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell'articolo 29.
2. Tuttavia, quando il prodotto non è destinato al consumo umano diretto,
non è necessaria la compilazione della parte relativa al bollettino d'analisi
del formulario V I 1.
Se trattasi di un vino confezionato in recipienti etichettati aventi capacità
non superiore a 60 litri e provvisti di un dispositivo di chiusura perdere,
il quale sia originario di un paese terzo incluso nell'elenco contenuto nell'allegato
IX che abbia offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità, la
parte relativa al bollettino d'analisi del formulario V I 1 deve essere compilata
soltanto per quanto riguarda:
- il titolo alcolometrico effettivo,
- l'acidità totale,
- l'anidride solforosa totale.
Articolo 25
Descrizione dei documenti
1. I formulari VI 1 sono costituiti, in ordine successivo, da un originale e
da una copia unica dattiloscritta o manoscritta. I formulari V I 2 sono costituiti,
in ordine successivo, da un originale e da due copie. Un formulario V I 2 è
un estratto conforme al modello contenuto nell'allegato X, recante i dati riportati
in un documento V I 1 o in un altro estratto V I 2 e vistato da un ufficio doganale
della Comunità.
L'originale e la copia accompagnano il prodotto. I formulari V I 1 e V I 2 sono
compilati a macchina, a mano o con mezzi tecnici equivalenti riconosciuti da
un organismo ufficiale. Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve
essere eseguita con inchiostro ed a stampatello. I formulari non devono contenere
raschiature o alterazioni. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le
indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ognuna
di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata dall'organismo
ufficiale, dal laboratorio o dalle autorità doganali.
2. I documenti V I 1 e gli estratti V I 2 recano un numero d'ordine attribuito,
nel caso dei documenti V I 1, dall'organismo ufficiale il cui responsabile firma
l'attestato, e nel caso degli estratti V I 2 dall'ufficio doganale che appone
su di essi il visto a norma dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3.
Articolo 26
Procedura semplificata
1. Si considerano attestati o bollettini d'analisi, rilasciati dagli organismi
e dai laboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, i documenti V
I 1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi elencati all'allegato
IX, che hanno offerto garanzie particolari accettate dalla Comunità,
a condizioni che tali produttori siano stati riconosciuti individualmente dalle
autorità competenti dei paesi terzi stessi e siano soggetti al controllo
di tali autorità.
2. I produttori riconosciuti di cui al paragrafo 1 impiegano il formulario V
I 1, nella cui casella 10 devono essere indicati il nome e l'indirizzo dell'organismo
ufficiale del paese terzo che ha effettuato il riconoscimento. Essi lo compilano
indicando inoltre:
- nella casella 1, oltre al loro nome e indirizzo, il proprio numero di registrazione
nei paesi terzi indicati nell'allegato IX,
- nella casella 11, almeno le indicazioni di cui all'articolo 24, paragrafo
2.
Essi appongono la propria firma negli appositi spazi delle caselle 10 e 11,
dopo aver depennato le parole "nome e qualifica del responsabile".
Non è necessaria né l'apposizione di timbri né l'indicazione
del nome e dell'indirizzo del laboratorio.
Articolo 27
Deroghe
1. L'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 26 può
essere sospesa ove si constati che i prodotti cui si applicano tali norme sono
stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei
consumatori o a pratiche enologiche non ammesse nella Comunità.
2. L'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 26 sono applicabili fino all'entrata
in vigore dell'accordo conseguente ai negoziati svolti con gli Stati Uniti d'America
ai fini della conclusione di un accordo sugli scambi di vino, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2003.
Articolo 28
Norme sull'utilizzazione
1. L'originale e la copia del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 sono consegnati,
all'atto dell'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'immissione
in libera pratica della partita, alle autorità competenti dello Stato
membro nel cui territorio ha luogo tale operazione.
Le autorità annotano in conformità il tergo del documento V I
1 o dell'estratto V I 2. Esse restituiscono l'originale all'interessato e ne
conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.
2. Quando una partita di un prodotto è rispedita nella sua totalità
prima dell'immissione in libera pratica, il nuovo speditore consegna alle autorità
doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita, il documento V I 1
o l'estratto V I 2 relativo alla stessa, nonché eventualmente un formulario
V I 2, compilato consecutivamente.
Le autorità, dopo aver constatato la concordanza delle indicazioni del
documento V I 1 con quelle del formulario V I 2 o, se del caso, delle indicazioni
dell'estratto V I 2 con quelle del formulario V I 2 compilato consecutivamente,
vistano quest'ultimo, facente funzione di estratto V I 2, ed annotano in conformità
il documento o l'estratto precedente. Esse restituiscono l'estratto e l'originale
del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 precedente al nuovo speditore e ne
conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.
Quando una partita di prodotti è riesportata verso un paese terzo, non
è necessaria la compilazione del formulario V I 2.
3. Quando una partita di un prodotto è frazionata prima della sua immissione
in libera pratica, l'interessato consegna alle autorità doganali, sotto
la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare, l'originale e la copia
del documento V I 1 o l'estratto V I 2 relativo alla partita stessa e, per ciascuna
nuova partita, l'originale di un formulario V I 2, nonché due copie compilate
consecutivamente.
Le autorità, dopo aver constatato la concordanza tra le indicazioni del
documento V I 1 o dell'estratto V I 2 e quelle del formulario V I 2 relativo
ad ogni nuova partita, vistano quest'ultimo, che funge quindi da estratto V
I 2, ed annotano in conformità il tergo del documento V I 1 o dell'estratto
V I 2 sulla cui base l'estratto è stato redatto. Esse restituiscono all'interessato
l'estratto V I 2 e il documento V I 1 o l'estratto V I 2 redatto precedentemente
e conservano una copia di ciascuno di detti documenti per un periodo di almeno
cinque anni.
Articolo 29
Elenchi degli organismi competenti
1. La Commissione redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni
trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi
e gli indirizzi degli organismi, dei laboratori, nonché dei produttori
di vino abilitati a compilare i documenti V I 1. Essa pubblica tali elenchi
nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Le comunicazioni delle autorità competenti dei paesi terzi di cui
al paragrafo 1 recano:
a) i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e dei laboratori riconosciuti
o designati per la redazione dei documenti V I 1;
b) i nomi, gli indirizzi e i numeri di registrazione ufficiale dei produttori
di vino autorizzati a redigere i documenti V I 1.
In questi elenchi sono inclusi soltanto gli organismi e i laboratori ai sensi
del primo comma, lettera a), che siano autorizzati dalle autorità competenti
del paese terzo a fornire su richiesta, alla Commissione e agli Stati membri,
tutte le informazioni utili per la valutazione dei dati contenuti nel documento.
3. Gli elenchi vengono aggiornati, in particolare, a seguito di eventuali cambiamenti
di indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori.
Articolo 30
Norme sull'importazione indiretta
Se un vino è esportato da un paese terzo, sul cui territorio è
stato elaborato ("paese d'origine"), in un altro paese terzo ("paese
d'esportazione") dal quale è successivamente esportato nella Comunità,
le autorità competenti del "paese d'esportazione" possono redigere
il documento VI per il vino di cui trattasi, sulla base di un documento VI 1
o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del
"paese d'origine", senza dover praticare analisi supplementari sul
vino in questione, se il vino:
a) è stato imbottigliato ed etichettato nel "paese d'origine"
e tale è rimasto, o
b) è stato esportato sfuso dal "paese d'origine" ed imbottigliato
ed etichettato nel paese d'esportazione, senza subire un'ulteriore trasformazione,
Nel documento VI 1 l'autorità competente del "paese d'esportazione"
deve certificare che si tratta di un vino ai sensi delle disposizioni del primo
comma e che sono state rispettate le condizioni stabilite in tali disposizioni.
Articolo 31
Conformità delle pratiche enologiche
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45 e dell'articolo 46, paragrafo
1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 nonché le relative
modalità d'applicazione, i prodotti originari dei paesi terzi possono
essere offerti in vendita o consegnati per il consumo umano diretto soltanto
a condizione che siano stati ottenuti rispettando, nel caso delle pratiche enologiche
di cui all'allegato V, lettere C, D ed E, del regolamento (CE) n. 1493/1999,
i limiti previsti per la zona viticola della Comunità caratterizzata
da condizioni naturali di produzione equivalenti a quelle della regione di produzione
di cui sono originari.
La valutazione dell'equivalenza delle condizioni di produzione è effettuata,
su proposta delle autorità competenti del paese terzo interessato, secondo
la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. Ove sospettino che un prodotto originario di un paese terzo non sia conforme
alle disposizioni del paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati
membri informano senza indugio la Commissione.
Articolo 32
Norme speciali per taluni vini
1. Per i vini liquorosi ed i vini alcolizzati i documenti V I 1 sono riconosciuti
validi soltanto se l'organismo ufficiale di cui all'articolo 29 ha inserito
la seguente annotazione nella casella 15: "si certifica che l'alcole aggiunto
a questo vino è di origine vinica".
Tale annotazione deve essere completata con le seguenti indicazioni:
a) il nome e l'indirizzo completi dell'organismo che rilascia il documento;
b) la firma di un responsabile di tale organismo;
c) il timbro di tale organismo.
2. Per i vini che al momento dell'importazione nella Comunità usufruiscono
di una riduzione tariffaria, i documenti V I 1 possono servire come attestato
della denominazione d'origine, previsto dai relativi accordi, quando l'organismo
ufficiale competente ha inserito la seguente annotazione nella casella 15: "si
certifica che il vino oggetto del presente documento è stato prodotto
nella regione viticola ... e che la denominazione d'origine indicata nella casella
6 gli è stata attribuita conformemente alle disposizioni del paese d'origine".
Tale annotazione deve essere completata con le indicazioni di cui al paragrafo
1, secondo comma.
CAPO VI
DEROGHE ANALITICHE PER TALUNI VINI IMPORTATI
Articolo 33
1. Possono essere importati nella Comunità per il consumo umano diretto
i vini seguenti:
a) i vini originari dell'Ungheria, con un titolo alcolometrico volumico totale
superiore a 15 % vol, non sottoposti ad arricchimento, quando sono designati;
i) dai termini "Tokaji Aszu" o "Tokaji Aszu-eszencia" o
"Tokaji Eszencia" o "Tokaji Szamorodni" o
ii) dalla dicitura "Kueloenleges Minoeségue bor" (vino di qualità
superiore) completata da un'indicazione geografica o da una delle seguenti diciture:
- "késoel szueretelésue bor",
- "válogatott szueretelésue bor",
- "toeppedt szoeloeboel készuelt bor",
- "aszubor";
b) i vini originari della Svizzera, assimilabili ai v. q. p. r. d. ed aventi
un tenore di acidità totale, espressa in acido tartarico, inferiore a
4,5 ma superiore a 3 grammi per litro, quando sono obbligatoriamente designati
da un'indicazione geografica ed ottenuti, per l'85 % almeno, da uve di una o
più delle seguenti varietà:
- Chasselas,
- Mueller-Thurgau,
- Sylvaner,
- Pinot noir,
- Merlot.
c) I vini originari della Romania, con un titolo alcolometrico volumico totale
superiore a 15 % vol, non sottoposti ad arricchimento, quando sono designati
dai termini "vsoc" o "Vinuri de calitate superioara cu denumire
de origine si trepte de calitate" e recano una delle seguenti indicazioni
geografiche:
- Cernavoda,
- Cotnari,
- Medgidia,
- Murfatlar,
- Nazarcea,
- Pietroasa.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'organismo
ufficiale del paese di origine abilitato a redigere il documento VI 1 inserisce
nella casella 15 di detto documento la dicitura seguente: "Si certifica
che questo vino soddisfa le condizioni previste dall'articolo 68, paragrafo
1, lettera b), [punto i)] [punto ii)] del regolamento (CE) n. 1493/1999 e nel
regolamento 883/2001".
L'organismo ufficiale autentica tale dicitura mediante apposizione del proprio
timbro.
CAPO VII
DEFINIZIONI DI TALUNI PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO ORIGINARI DI PAESI TERZI
Articolo 34
Definizioni
Le definizioni dei seguenti prodotti del settore vitivinicolo appartenenti ai
codici NC 2009 e 2204 e originari di paesi terzi sono contenute nell'allegato
XI:
a) mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
b) mosto di uve concentrato;
c) mosto di uve concentrato rettificato;
d) vino liquoroso;
e) vino spumante;
f) vino spumante gassificato;
g) vino frizzante;
h) vino frizzante gassificato;
i) vino di uve stramature.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 35
Abrogazione
I regolamenti (CEE) n. 3388/81, (CEE) n. 3389/81, (CEE) n. 3590/85, (CE) n.
1685/95 e (CE) n. 1281/1999 sono abrogati.
Articolo 36
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2001.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2001.
Per la Commissione
Franz Fischler
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
(3) GU L 341 del 28.11.1981, pag. 19.
(4) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 60.
(5) GU L 341 del 28.11.1981, pag. 24.
(6) GU L 284 del 28.11.1995, pag. 6.
(7) GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20.
(8) GU L 135 del 8.5.1998, pag. 4.
(9) GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.
(10) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 21.
(11) GU L 153 del 19.6.1999, pag. 38.
(12) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(13) GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.
(14) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.
(15) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.
(16) GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22.
(17) GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10.
(18) GU L 188 del 21.7.1999, pag. 33.
(19) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(20) GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.
(21) GU L 337 del 31.12.1993, pagg. 94 e 178.
(22) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.
(23) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 33.
(24) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(25) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.
ALLEGATO I
>PIC FILE= "L_2001128IT.001602.EPS">
ALLEGATO II
Categorie dei prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO III
Gruppi di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO IV
Elenco dei paesi per zona di destinazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
6
Zona 2: Africa
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Comore,
Congo (Repubblica democratica), Congo (Repubblica), Costa d'Avorio, Gibuti,
Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea equatoriale,
Guinea-Bissau, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio,
Mauritania, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Repubblica
centrafricana, Ruanda, Sant'Elena e possedimenti, São Tomé e Principe,
Senegal, Seicelle e possedimenti, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania,
Ciad, Territorio britannico dell'Oceano indiano, Togo, Zambia, Zimbabwe.
Zona 2: Asia e Oceania
Afghanistan, Arabia saudita, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia,
Cina, Cisgiordania/Banda di Gaza, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi
uniti, Stati federati di Micronesia, isole Figi, Hong Kong, isole Marianne settentrionali,
isole Marshall, isole Salomone, isole Wallis e Futuna, India, Indonesia, Iran,
Iraq, Giappone, Giordania, Kiribati, Kuwait, Laos, Libano, Macao, Malaysia,
Maldive, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nuova Caledonia e possedimenti, Nuova
Zelanda, Oceania americana, Oceania australiana, Oceania neozelandese, Oman,
Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pitcairn, Polinesia francese,
Qatar, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Siria, Taiwan, Tailandia, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu, Vietnam, Yemen.
Zona 3: Europa dell'est e paesi della Comunità degli Stati indipendenti
Albania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan,
Lettonia, Lituania, Moldova, Uzbekistan, Polonia, Repubblica ceca, Russia, Slovacchia,
Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina.
Zona 4: Europa occidentale
Andorra, Ceuta e Melilla, Santa Sede, Gibilterra, isole Faerøer, Islanda,
Liechtenstein, Malta, Norvegia, San Marino.
ALLEGATO V
Comunicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4