Regolamento (CE) 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n° 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali - SAISA
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n.1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato
da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e
dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 11
e l'articolo 16, paragrafo 2,
considerando che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali, le restituzioni all'esportazione, gli importi correttivi
e le tasse all'esportazione in quanto misura speciale in caso di turbative del
mercato devono essere fissati secondo determinati criteri in modo da coprire la
differenza tra i corsi o i prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul
mercato mondiale;
considerando che, vista la diversità dei prezzi ai quali i cereali vengono
offerti sul mercato mondiale dai vari paesi esportatori, è opportuno tener
conto in particolare delle diverse spese d'inoltro interno e fissare la restituzione
tenendo conto della differenza tra i prezzi rappresentativi nella Comunità
e i corsi o i prezzi più favorevoli sul mercato mondiale;
considerando che, per rendere possibili le esportazioni di farine, di semole e
semolini e di malto, gli elementi da prendere in considerazione per la fissazione
della restituzione sono, da un lato, i prezzi dei cereali di base e i loro quantitativi
utilizzati per la fabbricazione dei prodotti considerati, nonché il valore
dei sottoprodotti, e, dall'altro, le possibilità e le condizioni di vendita
degli stessi prodotti sul mercato mondiale;
considerando che, ai fini dell'applicazione degli importi correttivi di cui all'articolo
13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n.1766/92, è necessario
che questi ultimi siano differenziati secondo la destinazione dei prodotti esportati;
considerando che, ai fini di un'efficiente gestione dei fondi comunitari e tenuto
conto delle possibilità di esportazione dei prodotti, occorre prevedere
che la restituzione e le tasse all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n.1766/92 possono essere
fissati mediante gara, indetta per un quantitativo determinato;
considerando che, per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati
nella Comunità, le gare devono rispondere a principi uniformi; che, a tal
fine, la pubblicazione della decisione di gara nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee deve essere accompagnata da un bando di gara;
considerando che è indispensabile che le offerte contengano i dati necessari
per la loro valutazione e siano accompagnate da determinati impegni formali;
considerando che è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione
o una tassa minima all'esportazione; che tale metodo permette l'aggiudicazione
integrale dei quantitativi oggetto di detta fissazione;
considerando che possono presentarsi situazioni di mercato nelle quali gli aspetti
economici delle esportazioni previste inducono, anziché a fissare una restituzione
all'esportazione o una tassa all'esportazione, a non dar seguito alla gara;
considerando che una cauzione di gara deve garantire che le relative quantità
vengano esportate sulla base del titolo rilasciato nell'ambito della gara; che
tale obbligo può essere adempiuto soltanto se l'offerta presentata è
confermata; che, in caso di revoca dell'offerta la cauzione viene incamerata;
considerando che occorre stabilire le modalità per la comunicazione dei
risultati di gara ai concorrenti e per il rilascio del titolo necessario per l'esportazione
dei quantitativi aggiudicati;
considerando che per la fissazione della restituzione all'esportazione per i prodotti
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.1766/92, e onde evitare
l'impiego di mezzi di controllo per rilevare lievi variazioni dei quantitativi
di materie prime utilizzate non incidenti in misura rilevante sulla qualità
del prodotto, è opportuno adottare un metodo forfettario di valutazione;
che, tra i procedimenti tecnici atti a stimare la quantità di cereali di
base utilizzati, il più efficace è risultato l'analisi del tenore
di ceneri nei prodotti trasformati; che detta analisi dovrebbe essere effettuata
secondo un unico metodo in tutta la Comunità;
considerando che la concessione di una restituzione all'esportazione per i cereali
importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non sembra giustificata;
che la concessione della restituzione è quindi limitata ai prodotti comunitari;
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n.3665/87 della Commissione, del
27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle
restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (1), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n.1384/95 (2), in caso di differenziazione del tasso della
restituzione secondo la destinazione, il pagamento della restituzione è
subordinato alla presentazione della prova che il prodotto è stato importato
come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista
la restituzione; che, nel settore dei cereali, il solo tasso di restituzione ad
un livello inferiore a quello applicabile alle esportazioni verso tutti i paesi
terzi è quello fissato per la destinazione Svizzera e Liechtenstein; che,
per non turbare la maggior parte delle esportazioni comunitarie esigendo una prova
dell'arrivo a destinazione, è opportuno garantire con altri mezzi che i
prodotti destinatari di una restituzione al tasso previsto per tutti i paesi terzi
non vengano esportati verso i paesi in oggetto; che, a tale scopo, giova rinunciare
alla presentazione di una prova dell'arrivo dei prodotti a destinazione in tutti
i casi di esportazione per via marittima; che, come garanzia, può essere
considerato sufficiente un certificato, rilasciato dalle competenti autorità
degli Stati membri, attestante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale
della Comunità a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima;
considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n.1766/92, se
i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti di cui all'articolo
1 del medesimo raggiungono il livello dei prezzi comunitari e se tale situazione
rischia di persistere e di aggravarsi, con conseguenti turbative o rischio di
turbative sul mercato della Comunità, possono essere adottate le misure
del caso; che, a questo scopo, è necessario garantire un'offerta sufficiente
di cereali; che è pertanto opportuno procedere alla riscossione di tasse
all'esportazione e alla sospensione totale o parziale del rilascio di titoli d'esportazione;
considerando che la situazione prospettata all'articolo 16 del regolamento (CEE)
n.1766/92 può verificarsi in tempi relativamente brevi e che la Commissione
deve quindi disporre della facoltà di sospendere in qualsiasi momento il
rilascio dei titoli d'esportazione;
considerando che il presente regolamento riproduce, adeguandole all'attuale situazione
di mercato, le norme del regolamento (CEE) n.1533/93 della Commissione (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n.3304/94 (4); che è pertanto necessario
abrogare il suddetto regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al
parere del comitato di gestione dei cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento
(CEE) n.1766/92, le restituzioni all'esportazione, le tasse all'esportazione
di cui all'articolo 16 del presente regolamento, nonché gli importi correttivi
di cui all'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n.1766/92
sono fissati tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità ed il
loro andamento, nonché i corsi registrati sui mercati dei paesi terzi;
b) le spese di commercializzazione e di trasporto più vantaggiose, dai
mercati rappresentativi della Comunità ai porti o altri luoghi di esportazione,
nonché le spese di inoltro sul mercato mondiale;
c) per i prodotti trasformati, il quantitativo di cereali necessari per la loro
fabbricazione;
d) le possibilità e le condizioni di vendita dei prodotti sul mercato
mondiale;
e) l'interesse di evitare turbative sul mercato della Comunità;
f) l'aspetto economico delle esportazioni previste;
g) le restrizioni quantitative e di bilancio derivanti dagli accordi conclusi
conformemente all'articolo 228 del trattato.
Articolo 2
Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 8, primo comma del regolamento (CEE)
n.1766/92 si applicano a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettere c) e d) del medesimo nonché ai prodotti di cui all'articolo 1
del medesimo esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato B del medesimo.
Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento
(CEE) n.1766/92 si applicano a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera c) del medesimo.
Articolo 3
Gli importi correttivi possono essere differenziati secondo la destinazione.
Articolo 4
1. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n.1766/92, nonché le tasse all'esportazione
previste dall'articolo 15 del presente regolamento possono essere fissate mediante
gara.
Le modalità della gara devono garantire la parità di accesso a
tutte le persone stabilite nella Comunità.
La gara concerne l'importo della restituzione all'esportazione o della tassa
all'esportazione.
2. La decisione di indire una gara è adottata secondo la procedura di
cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n.1766/92.
3. L'indizione della gara è accompagnata dalla pubblicazione di un bando
di gara redatto dalla Commissione e contenente, tra l'altro, le date in cui
possono essere presentate le offerte e gli uffici competenti degli Stati membri
a cui devono essere indirizzate.
4. La decisione con cui viene indetta la gara e il bando relativo sono pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tra la pubblicazione del bando e la prima data fissata per la presentazione
delle offerte deve intercorrere un intervallo di almeno cinque giorni.
Articolo 5
1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso
l'ufficio competente dello Stato membro interessato, oppure inviandola a detto
ufficio tramite qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.
2. L'offerta indica:
a) gli estremi della gara;
b) il nome e l'indirizzo del concorrente;
c) la natura e la quantità del prodotto da esportare;
d) l'importo per tonnellata della restituzione all'esportazione o, secondo i
casi, della tassa all'esportazione, espresso in ecu.
3. L'offerta è valida soltanto se:
a) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è
stata fornita la prova che il concorrente ha costituito la cauzione di gara;
b) è accompagnata dall'impegno scritto a presentare, per i quantitativi
aggiudicati e nei due giorni successivi al ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento,
una domanda di titolo di esportazione oppure, eventualmente, una domanda di
titolo d'esportazione con fissazione anticipata di una tassa all'esportazione
pari all'importo dell'offerta presentata;
c) non contiene clausole diverse da quelle del bando di gara.
4. L'offerta presentata è irrevocabile.
Articolo 6
Lo spoglio delle offerte viene eseguito a porte chiuse dagli uffici competenti
degli Stati membri. Le persone ammesse a partecipare allo spoglio sono tenute
a mantenere il segreto.
Le offerte vengono immediatamente comunicate alla Commissione in forma anonima.
Articolo 7
1. Sulla base delle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura
di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n.1766/92, di fissare una restituzione
massima all'esportazione o, eventualmente, una tassa minima all'esportazione,
ovvero di non dar seguito alla gara.
2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati
aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore
a detta restituzione massima.
Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari
il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o superiore a detta tassa
minima.
3. Intervenuta la decisione della Commissione, l'ufficio competente dello Stato
membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti il risultato
della loro partecipazione alla gara.
Articolo 8
1. Il titolo di esportazione viene rilasciato all'aggiudicatario, per i quantitativi
che gli sono attribuiti, previa ricezione della domanda di titolo di esportazione
da parte dell'ufficio competente dello Stato membro.
2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nell'apposita casella, l'indicazione
delle destinazioni designate nel regolamento relativo alla gara. Il titolo obbliga
l'aggiudicatario ad esportare verso tali destinazioni.
Articolo 9
La cauzione di gara è svincolata:
a) quando l'offerta non è stata selezionata;
b) quando l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione della
cauzione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione
(1).
In caso d'inadempimento dell'impegno di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera
b) la cauzione di gara viene incamerata, salvo forza maggiore.
Articolo 10
La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n.1766/92 vengono fissate almeno
una volta al mese.
Articolo 11
1. La restituzione all'esportzaione per le farine di frumento, o di frumento
segalato, la farina di segala, le semole e i semolini di frumento, nonché
per il malto è fissata in funzione della quantità di cereale di
base necessaria per la fabbricazione di 1.000 kg di prodotto trasformato. I
quantitativi di cereali di base sono indicati nell'allegato I.
2. Il tenore di ceneri nelle farine determinato secondo il metodo di analisi
descritto nell'allegato II.
Articolo 12
Per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a),
b) e c) del regolamento (CEE) n.1766/92, la restituzione è pagata quando
viene fornita la prova dell'origine comunitaria dei prodotti.
Articolo 13
In deroga alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n.3665/87,
la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione
in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata
nell'ambito di una gara, purché l'operatore comprovi che un quantitativo
di prodotti cerealicoli pari a almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio
doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.
Quest'ultima prova è costituita dalla seguente certificata dall'autorità
competente, apposta sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 del regolamento
(CEE) n. 3665/87, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale
attestante l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità:
« Exportación de cereales por vía marítima; artículo
13 del Reglamento (CE) n°1501/95 »
»Eksport af korn ad soevejen - Artikel 13 i forordning (EF) nr.1501/95«
"Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg - Verordnung (EG) Nr.1501/95 Artikel
13" «AAîáãùãÞ óéôçñþí
aeéá èáëUEóóçò
- ¶ñèñï 13 ôïõ êáíïíéóìïý
(AAÊ) áñéè. 1501/95»
'Export of cereals by sea - Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95` «
Exportation de céréales par voie maritime - Règlement (CE)
n° 1501/95, article 13 »
« Esportazione di cereali per via marittima - Regolamento (CE) n.1501/95,
articolo 13 »
"Uitvoer van graan over zee - Verordening (EG) nr.1501/95, artikel 13"
« Exportação de cereais por via marítima - Artigo
13º, Regulamento (CE) nº 1501/95 »
"Viljan vienti meriteitse - Asetus (EY) N :o 1501/95 13 artikla"
"Export av spannmaal sjoevaegen - Artikel 13 i foerordning (EG) nr 1501/95".
Articolo 14
Quando l'operatore fornisce la prova dell'espletamento delle formalità
doganali di immissione in consumo in Svizzera o nel Liechtenstein, l'importo
della restituzione all'esportazione per « tutti i paesi terzi »
fissato nell'ambito di una gara è ridotto della differenza tra detto
importo e quello della restituzione all'esportazione vigente per tali destinazioni
il giorno dell'aggiudicazione.
Articolo 15
Quando sussistono, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo
16 del regolamento (CEE) n.1766/92, possono essere prese le seguenti misure:
a) applicazione di una tassa all'esportazione ed eventuale fissazione di un
importo correttivo. La tassa e l'importo correttivo possono essere differenziati
secondo la destinazione;
b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;
c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.
Articolo 16
Qualora non vi sia aggiudicazione, la tassa all'esportazione esigibile è
quella valida il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.
Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda
di titolo, la tassa all'esportazione vigente il giorno di presentazione della
domanda di titolo viene applicata ad una esportazione da effettuarsi durante
il periodo di validità del titolo in oggetto.
Articolo 17
In casi urgenti, la Commissione può prendere le misure contemplate all'articolo
15, lettera b). Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la pubblica
sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 18
Il regolamento (CEE) n.1533/93 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile
ai titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995.
Articolo 19
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.
Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
ALLEGATO I
ALLEGATO II
Metodo per la determinazione delle ceneri nelle farine
Apparecchiatura 1. Bilancia analitica da laboratorio sensibile a 0,1 mg con
relativa pesiera.
2. Forno a muffola elettrico, a circolazione d'aria sufficiente, con dispositivo
per la regolazione ed il controllo della temperatura.
3. Capsule da incenerimento rotonde a fondo piatto (diametro 5 cm circa, altezza
massima 2 cm), preferibilmente in lega di oro e platino, oppure in quarzo e
in porcellana.
4. Essiccatore (diametro interno 18 cm circa) munito di rubinetto e di una piastra
ferrata in porcellana o in alluminio.
Il materiale disidratante è costituito da cloruro di calcio e da anidride
fosforica, e da gel di silice colorato in blu.
Modo di operare 1. Il peso della presa campione è da 5 a 6 g. Quando
si tratta di farine il cui tenore di ceneri, riferito alla sostanza secca, è
probabilmente superiore all'1 %, il peso della presa campione è da 2
a 3 g. Nella pesata della presa campione è sufficiente un'approssimazione
di 10 mg; tutte le altre pesate debbono essere fatte con l'approssimazione di
0,1 mg.
2. Immediatamente prima dell'uso, le capsule debbono essere riscaldate nel forno
a muffola, alla temperatura di incenerimento, fino a peso costante; una durata
di 15 minuti è generalmente sufficiente.
Le capsule vanno quindi raffreddate in essiccatore sino alla temperatura del
laboratorio, seguendo le prescrizioni indicate al paragrafo 7.
3. Introdurre la presa campione nella capsula e distribuirla uniformemente sul
fondo senza comprimerla. Immediatamente prima dell'incenerimento, bagnare la
presa campione con 1-2 ml di alcool etilico.
4. Porre le capsule all'entrata del forno, il cui sportello deve restare inizialmente
aperto. Quando la fiamma è scomparsa, spingere le capsule nel forno e
chiudere lo sportello. Mantenere nel forno stesso una sufficiente circolazione
d'aria, tale però da non provocare una fuoriuscita di sostanza dalla
capsula.
5. L'incenerimento deve portare alla combustione totale delle farine, comprese
quelle particelle carboniose che possono essere incluse nelle ceneri. Si deve
considerare terminato, quando il residuo è praticamente bianco dopo il
raffreddamento.
6. La temperatura di incenerimento deve raggiungere 900 °C.
7. Quando l'incenerimento è terminato, togliere le capsule dal forno
e porle a raffreddare su una piastra di eternit per circa 1 minuto, indi introdurle
nell'essiccatore (al massimo 4 capsule per volta). L'essiccatore chiuso è
posto vicino alla bilancia analitica. Pesare le capsule dopo raffreddamento
completo (all'incirca 1 ora).
Risultati 1. Limite di errore; quando il tenore in ceneri è inferiore
all'1 %, lo scarto dei risultati di una prova effettuata in doppio non deve
essere superiore a 0,02; se il tenore di ceneri è superiore all'1 % lo
scarto non deve essere superiore al 2 % di questo tenore di ceneri. Se lo scarto
supera questi limiti, la prova deve essere ripetuta.
2. Il tenore di ceneri viene espresso per 100 parti di sostanza secca, arrotondato
a 0,01.