Prodotti compresi nell'allegato III - SAISA
ATTENZIONE - A partire dal l’entrata in vigore del Reg. 578/10, in data 08/07/2010, sono previste aliquote restituzione limitatamente alle uova (dal Reg. Ce 659/10 del 22.07.2010), mentre per tutti gli altri prodotti di base abbiamo un azzeramento delle aliquote.
Tutto quello che abbiamo riportato circa l'allegato II del Reg. Ce 659/10 non
ha efficacia per i prodotti elencati nell'allegato III del citato Regolamento.
I prodotti elencati in questo allegato non necessitano di alcuna dichiarazione
suppletiva; la dichiarazione di esportazione deve contenere tutti gli
elementi necessari all'esatta identificazione della merce (ad. esempio
se si tratta di esportazione di pasta di grano duro, deve essere indicato l'esatto
tenore in cenere sulla materia secca). La restituzione viene calcolata in modo
forfettario sulla base dei coefficienti di trasformazione da "prodotto
finito" in "prodotto di base", indicati nell'allegato III.
In deroga a questa regola generale per alcuni prodotti agricoli, indicati nell'articolo 53 del Reg. Ce 659/10 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 del predetto Reg. Ce 659/10.
In passato il prodotto più diffuso appartenente all'allegato III è
stato la pasta alimentare; in caso di esportazione di tale
prodotto gli operatori dovevano indicare l'esatta composizione della merce (pasta
di grano duro, mista o all'uovo) completa del tenore in ceneri sulla materia
secca o, eventualmente del numero di uova per Kg. di pasta. L'attestazione del
tenore in ceneri poteva avvenire in bolletta o con dichiarazione vidimata dalla
dogana o da essa trasmessa. Per esportazioni di pasta alimentare di grano duro
dirette verso gli Stati Uniti, l'operatore era tenuto a produrre la copy original
del certificato P 2 - (previsto dal Reg. Cee 2723/87 e successive modifiche).
Si mantengono in questa sezione dette informazioni perchè in un futuro
attualmente non precisabile la restituzione potrebbe essere reintrodotta (come
già accaduto ripetutamente in passato).