ATTENZIONE - A partire dal l’entrata in vigore del Reg. 578/10, in data 08/07/2010, sono previste aliquote restituzione limitatamente alle uova (dal Reg. Ce 659/10 del 22.07.2010), mentre per tutti gli altri prodotti di base abbiamo un azzeramento delle aliquote.

In caso di esportazione con restituzione di liquori la percentuale di composizione del prodotto di base sul quale applicare la restituzione è riferita ai litri idrati del prodotto finito. Pertanto gli operatori devono dichiarare, nella dichiarazione di esportazione o nella dichiarazione di cui all'art. 45 del Reg. Ce 659/10, la quantità di litri idrati, che è riportata dagli uffici doganali nel campo "unità supplementari" della bolletta (casella 41).

In caso di merci esportate, nelle quali sia contenuto lo zucchero greggio (codice NC 17011119 e 17011290), l'operatore deve dichiarare tale circostanza sulla dichiarazione di esportazione, in quanto tale prodotto di base, a partire dal 01.10.1998, viene trasformato dal SAISA in zucchero bianco (codice NC 17019910), previa applicazione di un coefficiente di trasformazione pari a 0,92.

L'isoglucosio viene trasformato in zucchero bianco (codice Nc 17019910) in base alla quantità corrispondente alla sostanza secca (esempio: 100 Kg. di isoglucosio contenente l'80% di materia secca, corrispondono a 80 Kg. di zucchero bianco, per il quale sarà versata la restituzione); pertanto l'operatore deve dichiarare espressamente che nel prodotto finito è contenuto isoglucosio, in modo da permettere la trasformazione in zucchero bianco.

Per ciò che concerne la fecola di patate e gli amidi rientranti nei codici NC da 1108 1100 a 1108 1990 è ammessa la restituzione all'esportazione a condizione che sia presentata, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, una dichiarazione del fornitore dei prodotti, attestante che gli amidi e le fecole siano direttamente fabbricati a partire da cereali, patate o riso, e non da sottoprodotti. Tale dichiarazione dovrà essere acquisita dal SAISA per poter erogare la restituzione, tale acquisizione avverrà sempre attraverso la dogana emittente, nelle modalità previste dalla circ.240/97.Si rammenta che nel calcolo della restituzione devono essere presi in considerazione i coefficienti stabiliti nell'allegato V del Reg. Ce 659/10 (es. fecola 1,60).

Norme particolari sono previste poi per i prodotti che beneficiano, ai sensi della normativa comunitaria vigente, di una restituzione alla produzione.
Per le merci elencate nell'allegato I del Reg. Ce 1722/93 (limitatamente a cereali e riso) e per le merci elencate nell'allegato del Reg. Cee 1010/86 (limitatamente allo zucchero), la restituzione viene applicata previa presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali e della presentazione dell'istanza di restituzione all'esportazione, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base attestante che per tale prodotto non è stato nè sarà richiesto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dai regolamenti citati. Tale dichiarazione deve essere prodotta in copia conforme vidimata dalla competente dogana.
Se non viene fornita tale prova, le merci beneficiano di un tasso ridotto di restituzione, in considerazione dell'importo della restituzione alla produzione applicabile. Di fatto esiste una differente liquidazione della restituzione a seconda che un prodotto possa o meno beneficiare di una restituzione alla produzione; se un prodotto è ricompreso nella citata normativa comunitaria il SAISA applicherà in sede di liquidazione un codice di restituzione diverso, che è riscontrabile in un apposito prospetto.