La dichiarazione doganale

È una manifestazione di volontà diretta a vincolare le merci ad un determinato regime doganale, al quale sono collegati effetti giuridicamente rilevanti. Essa da inizio ad un procedimento amministrativo che serve ad instaurare tra le parti un rapporto giuridico che si qualifica in modo diverso secondo la destinazione doganale prescelta.

Forma:

1.Dichiarazione Scritta
effettuata da chiunque sia in grado di presentare o far presentare alla dogana competente la merce e la documentazione necessaria per applicare le norma legate ad un dato regime doganale.

E' necessario essere residenti nell'Unione Europea.
Il documento standard è il DAU (Documento amministrativo unico) il quale deve essere accompagnato da tutti i documenti previsti nell'ambito del regime prescelto per l'operazione doganale.

La dichiarazione è oggetto di accettazione da parte della dogana ed in tal senso è importante la data di accettazione, data di espletamento delle formalità doganali, dalla quale dipendono un serie di conseguenze per l'operatore.
La compilazione e sottoscrizione sono a carico del dichiarante.
La merce va dichiarata al momento in cui entra negli spazi doganali, anche se sono previste deroghe in casi particolari.
Le fasi operative che si svolgono in dogana possono essere riassunte in: presentazione della dichiarazione, accettazione della stessa e registrazione nei registri doganali.

2. Dichiarazione attraverso procedure informatiche
Un esempio è costituito dal sistema EDI (electronic data interchange)
Nell'utilizzo delle procedure informatiche è fondamentale considerare tutti gli aspetti inerenti la sicurezza e il controllo delle informazioni dal rischio di alterazione, perdita e distruzione dei dati immagazzinati.

3. Dichiarazione verbale
La normativa la consente per merci prive di carattere commerciale o con carattere commerciale di modico valore
In caso di dichiarazione verbale l'autorità doganale rilascia ricevuta contenente informazioni salienti sulla merce, sul valore, sull'imposta riscossa, sulla data di emissione e sull'autorità emittente

4. Dichiarazione fatta con altro atto
Si intendono tutte le dichiarazioni riconducibili al semplice verificarsi di condotte umane: Un esempio è costituito dal semplice percorrere del canale "niente da dichiarare" da parte di un soggetto ad esempio in caso di arrivo in aeroporto.

Procedure semplificate

La normativa doganale comunitaria prevede anche tutta una serie di misure atte a ridurre e semplificare le formalità doganali in determinate situazioni; in particolare sono identificati diverse tipologie di procedure semplificate.

Tipi:

1. Dichiarazione incompleta
procedura che consente di presentare, previa autorizzazione, la dichiarazione sul DAU senza la compilazione di alcune caselle e senza allegare i documenti giustificativi previsti.Ciò è ritenuto accettabile a condizione che entro un mese sia presentata in dogana la dichiarazione sostitutiva o complementare.

Esiste un contenuto obbligatorio minimo per tale forma di dichiarazione. esso è costituito da:
- identità ed estremi del dichiarante
- sottoscrizione del dichiarante
- destinazione doganale
- identificazione della merce
- elementi per determinare il valore
Tale dichiarazione può essere utilizzata per tutti i regimi doganali

2. Dichiarazione semplificata
si può presentare, se autorizzati, la dichiarazione su di un documento commerciale, amministrativo accompagnato da una dichiarazione semplificata dalla quale si evincano almeno gli elementi per identificare la merce ed il regime doganale al quale si intende vincolarla.
E' utilizzabile per tutti i regimi ed è concessa di norma dietro presentazione di una garanzia, atta a tutelare i diritti gravanti sulla merce.

3. Procedura di domiciliazione
Nel caso di domiciliazione, il titolare della merce, autorizzato, può non presentare in dogana le merci e la relativa dichiarazione, potendo vincolare la merce ad un regime doganale nei propri locali, in modo che la documentazione venga presentata all'Ufficio doganale solo successivamente attraverso supporto cartaceo o per via telematica
L'autorizzazione viene concessa (dalla autorità doganale competente per territorio) a qualsiasi persona fisica e giuridica che ne abbia i requisiti quali ad esempio l'affidabilità finanziaria, l'abitualità ad esportare etc.)
E' necessario che il soggetto autorizzato specifichi le destinazioni doganali per le quali si vuole essere autorizzati e il tipo di merce oggetto dell'autorizzazione (alcune peraltro possono essere escluse per la loro particolare natura).
In tutti i casi di domiciliazione l'autorità doganale redige un vero e proprio disciplinare di servizio, nel quale è regolamentata la procedura, gli oneri dell'operatore, la tempistica per procedere a tutte le eventuali visite da parte della dogana e in generale l'iter procedurale.

Procedura:
1) la ditta beneficiaria deve preavvisare la dogana competente prima di effettuare la spedizione o prima di rimuovere i sigilli sul trasporto proveniente dall'estero per consentire all'autorità doganale di effettuare gli eventuali controlli fisici.
2) registrazione dell'operazione in appositi registri, vidimati dalla dogana
3) dichiarazione presentata in dogana entro 3 giorni per la registrazione nei propri registri.
4) scritture contabili sottoposte a controlli a campione.

La procedura di domiciliazione è utilizzabile per tutti i regimi doganali.

Normativa della Procedura di domiciliazione

NORMATIVA COMUNITARIA:

- Regolamento (CEE) n° 2913/92 del Consiglio del 12.10.92, 'Codice doganale Comunitario'

Titolo IV, Capitolo 2, Sezione 1.II, Art.76, par.1, lett.c
- Regolamento (CEE) n° 2454/93 della Commissione del 02.07.93, e successive integrazioni, che fissa talune disposizioni d'applicazione del Regolamento 2913/92 ( D.A.C.)

> Titolo IX, Cap. 1, art. 253, par. 3 (disposizioni generali)
> Cap. 2, artt. da 263 a 267 (immissione in libera pratica)
> Cap. 3, artt. 272-273-274 (deposito doganale)
> Cap. 3, artt. 276-277 ( TPA - TPP - trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea)
> Cap. 4, artt. da 283 a 287 (esportazione)
> Cap. 7, artt. da 398 a 408 (transito)

NORMATIVA NAZIONALE

- T.U.L.D. (Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale) art.234
- D.L. n° 374 dell'8.11.1990 (GU n° 291 del 14.12.90) artt. 12-13-14-15-16
- D.M. n° 548 dell'11.12.1992 (GU n° 17 del 22.01.93)
- Legge n° 213 del 25.07. 2000 ( GU n° 178 del 1°.08.2000)
- Decreto del Direttore Generale del 7.12.2000 (GU n° 294 del 18 dicembre 2000)

DISPOSIZIONI INTERNE

- Circolare n° 153; prot. 756/VIII/SD del 07.05.93: "Adempimenti e formalità operative"

- Circolare n° 47; prot. 657/VIII/SD del 25.02.94: "Comunicazione degli avvisi e dei preavvisi"

- Circolare n° 264/D; prot. 4361/VII/SD del 16.11.98: "Concedibilità agli intermediari secondo la modalità della rappresentanza indiretta"

- Circolare n° 26/D; prot. 7500/VII/SD del 18.02.00: "Decentramento competenze per modifiche, integrazioni e sospensioni dell'autorizzazione"

- Circolare n° 11/D; prot.1176/VII/DCSD del 14.02.2001: "Disposizioni di attuazione del decreto 7 dicembre 2000"

- Circolare n° 42/D; pprot.2355/IV/A.G.T. del 17.06.2002: "Art.12 del Decreto 7 dicembre 2000 – Chiarimenti applicativi"