OGGETTO: Restituzione all’esportazione - Attestati per le carni bovine disossate

Reg. CE n° 2772/2000 del 18.12.2000

Di seguito alla lettera circolare prot. n° 918 del 12 gennaio 2001 si comunica che la scrivente ha chiesto alla Commissione Europea un parere sull’esatta procedura da seguire nell’ipotesi contemplata dall’art.6 paragrafo 5 del regolamento (CEE) n° 1964/82, modificato dal regolamento (CE) n.2772/2000, che prevede una riduzione della restituzione qualora la quantità esportata, indicata nel DAU, sia inferiore a quella dichiarata nella casella 6 di una delle "attestazioni carni disossate" previste dall’art.4 paragrafo 1 del predetto regolamento.

La stessa norma stabilisce che in tali casi non si applica la sanzione prevista dall’art.51 paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n° 800/1999.

Al riguardo la Commissione Europea ha tuttavia chiarito che, se a seguito di un controllo fisico o di un controllo a posteriori l’organismo pagatore constati che la quantità esportata indicata sul DAU non è corretta, deve inoltre applicare la procedura generale in materia di sanzioni e recupero degli importi indebitamente pagati di cui al predetto art.51, in quanto in tali ipotesi si è di fronte ad un esportatore che, in sede di dichiarazione, ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante.

Pertanto, qualora non vi sia divergenza tra le quantità indicate sul DAU e sull’attestato, ma risulti da un controllo fisico o a posteriori che la quantità effettivamente esportata sia inferiore a quella indicata nel predetto documento, si procede alla riduzione della restituzione come previsto dall’art.6, paragrafo 5 del reg. (CEE) n° 1964/82, modificato come sopra, nonché alla applicazione della sanzione di cui all’art.51 del reg. (CE) n° 800/1999.

Tale norma si applica anche qualora la minore quantità esportata sia rilevabile sulla base dei documenti di importazione, salvo che l’esportatore non sia in grado di dimostrare che la diminuzione è stata causata da circostanze verificatesi dopo l’uscita della merce dalla U.E..

Si pregano gli uffici in indirizzo di impartire le opportune istruzioni a tutti gli uffici doganali, che dovranno nella fattispecie redigere verbale di constatazione, ai sensi della circolare n° 87/D del 23.5.1995.