Settore Merceologico 10

Tutti i prodotti ammessi alla restituzione sono ad aliquota unica.

Deve essere prodotto il Titolo export, obbligatorio ai sensi del Reg. Ce 1162/95, tranne che per esportazioni dirette verso destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo (artt.36, 40, 44, 45, e all'articolo 46, paragrafo 1) e per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.

A partire dal 1° ottobre 2000, in applicazione del Reg. Ce 1557/2000 che ha modificato il Reg. Ce 800/1999, una ulteriore esenzione dalla presentazione del titolo export non è più legata all'importo della restituzione inferiore a 60 Euro, ma al quantitativo esportato per dichiarazione di esportazione, il quale deve essere pari o inferiore a quello indicato nell'allegato III del Reg. Ce 1291/2000. Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 800/1999). In tal senso si veda la Circ. prot.20252 del 03.08.2000.

La restituzione viene fissata dai regolamenti comunitari che prevedono l'aliquota di restituzione dei prodotti di base impiegati nella fabbricazione del prodotto esportato.

La restituzione può essere prefissata sulla base della domanda del titolo di esportazione o in base a gara (Reg. Ce 1162/95 e successive modificazioni). La restituzione così determinata, deve essere adeguata ai sensi dell'art.12 del Reg. Ce 1162/1995, di un importo pari alle maggiorazioni mensili previste per i singoli prodotti e alla divergenza tra i prezzi di intervento tra la nuova e la vecchia campagna. Sull'importo ottenuto si devono applicare i correttivi, ove previsti dai regolamenti comunitari.

E' disponibile un breve excursus in materia nella pagina .

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo ha diritto alla restituzione.

Allegato alla dichiarazione doganale di esportazione deve essere prodotta una scheda di lavorazione dei prodotti di base utilizzati e la percentuale di ciascuno di essi contenuta nel prodotto finito. Tale dichiarazione deve fare parte integrante della stessa.

Norme particolari in materia di titoli di esportazione sono stabilite dal Reg. Ce 369/2001 (eventuale annullamento dei titoli e non applicazione di sanzione).