Settore Merceologico 8

Prodotti ammessi alla restituzione: olio di oliva e olio extra-vergine di oliva.

Tutti i prodotti ammessi alla restituzione sono ad aliquota unica.

Deve essere prodotto il Titolo export, obbligatorio ai sensi del Reg. Ce 2543/95, tranne che per esportazioni dirette verso destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo (art.36, 40, 44, 45 e all'articolo 46, paragrafo 1) e per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.

A partire dal 1° ottobre 2000, in applicazione del Reg. Ce 1557/2000 che ha modificato il Reg. Ce 800/1999, una ulteriore esenzione dalla presentazione del titolo export non è più legata all'importo della restituzione inferiore a 60 Euro, ma al quantitativo esportato per dichiarazione di esportazione, il quale deve essere pari o inferiore a quello indicato nell'allegato III del Reg. Ce 1291/2000. Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 800/1999). In tal senso si veda la Circ. prot.20252 del 03.08.2000.

Quantitativi di prodotti esportati ottenuti dalla miscelazione di oli di semi o di altri oli di oliva non comunitari non hanno diritto alla restituzione all'esportazione.

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo non ha diritto alla restituzione.