Categorie e gruppi di prodotti settore carni bovine fissati dal Reg. Ce 2469/97: - SAISA
- Categoria 000
- Codice del prodotto 0102 90 59 9000
- Categoria 010
- Codice del prodotto 0102 10 10 9120, 0102 10 30 9120 e 0102 10 90 9120
- Categoria 020
- Codice del prodotto 0102 10 10 9130 e 0102 10 30 9130
- Categoria 030
- Codice del prodotto 0102 90 41 9100, 0102 90 71 9000 e 0102 90 79 9000
- Categoria 040
- Codice del prodotto 0102 90 51 9000, 0102 90 61 9000 e 0102 90 69 9000
- Categoria 050
- Codice del prodotto 0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110, 0201 20 50 9130
- Categoria 060
- Codice del prodotto 0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 e 0201 20 90 9700
- Categoria 070
- Codice del prodotto 0201 10 00 9130 e 0201 20 20 9110
- Categoria 080
- Codice del prodotto 0201 10 00 9140 e 0201 20 20 9120
- Categoria 090
- Codice del prodotto 0201 20 50 9110
- Categoria 100
- Codice del prodotto 0201 20 50 9120
- Categoria 110
- Codice del prodotto 0201 30 00 9050
- Categoria 111
- Codice del prodotto 0201 30 00 9060
- Categoria 120
- Codice del prodotto 0201 30 00 9100
- Categoria 121
- Codice del prodotto 0201 30 00 9120
- Categoria 131
- Codice del prodotto 0201 30 00 9140
- Categoria 150
- Codice del prodotto 0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 e 0202 20 90 9100
- Categoria 160
- Codice del prodotto 0202 10 00 9900 e 0202 20 10 9000
- Categoria 170
- Codice del prodotto 0202 20 50 9100
- Categoria 180
- Codice del prodotto 0202 30 90 9100
- Categoria 200
- Codice del prodotto 0202 30 90 9200
- Categoria 210
- Codice del prodotto 0202 30 90 9900
- Categoria 220
- Codice del prodotto 0206 10 95 9000 e 0206 29 91 9000
- Categoria 230
- Codice del prodotto 0210 20 90 9100
- Categoria 280
- Codice del prodotto 1602 50 10 9170 e 1602 50 10 9190
- Categoria 320
- Codice del prodotto 1602 50 31 9125 e 1602 50 39 9125
- Categoria 350
- Codice del prodotto 1602 50 31 9325 e 1602 50 39 9325
- Categoria 380
- Codice del prodotto 1602 50 39 9425 e 1602 50 39 9525
- Categoria 490
- Codice del prodotto 1602 50 80 9535
Per ciò che concerne i bovini vivi esportati con diritto a restituzione, il Reg. Ce 639/03 inasprisce le sanzioni, già contemplate nell’art.5, par.4 del Regolamento Ce 615 98 (da applicare comunque in sostituzione di quelle previste dall’articolo 51 del regolamento n.800/1999), qualora la restituzione non venga riconosciuta per alcuni capi di animali.
In tali casi questo Ufficio procederà:
- ad una riduzione della restituzione pari all’importo non versato qualora il numero degli animali per i quali non può essere riconosciuta la restituzione ai sensi dell’art. 5, par. 1 corrisponda ad oltre l’1% degli animali indicati nella dichiarazione di esportazione e sia superiore a 5 animali
- al rifiuto totale della restituzione per l’intera partita di capi indicata nella dichiarazione di esportazione qualora il numero degli animali per i quali non può essere riconosciuta la restituzione a norma dell’art. 5, par.1 corrisponda:
a) ad oltre il 5% del numero degli animali dichiarati con minimo di tre animali
b) a dieci animali che rappresentino almeno il 2% del numero dei capi dichiarati
La sanzione comunque non è irrogata se l’operatore fornisce a questo Servizio prove soddisfacenti che la morte, il parto o l’aborto degli animali non sono imputabili al mancato rispetto della direttiva 91/628/CEE.
Per la corretta applicazione della sanzione, è necessario collegare i capi per i quali non può essere riconosciuta la restituzione con quelli oggetto delle singole dichiarazioni di esportazione.
In caso di più dichiarazioni di esportazione, i singoli carichi di bovini vivi verranno cumulati, all’atto dell’uscita, in un solo trasporto via mare, per cui potrebbe essere rilasciata un’unica relazione di controllo e/o un solo documento d’importazione. In tale circostanza al fine di evitare contestazioni o è opportuno quindi che gli esportatori individuino fin dalla partenza i capi attraverso marche auricolari, allegando sempre apposito elenco ad ogni dichiarazione di esportazione.
Sarà cura degli stessi operatori richiedere alle società di sorveglianza incaricate dei controlli presso i paesi terzi di riportare nelle rispettive relazioni di controllo l’indicazione delle marche auricolari dei capi per i quali non sarà dovuta la restituzione.
Qualora dopo il pagamento della restituzione (anche in forma di pagamento anticipato) venga accertato il mancato rispetto della direttiva 91/628/CEE questo organismo pagatore provvederà all’immediato recupero della parte di restituzione indebitamente versata, applicando contestualmente, ove ne sussistano gli estremi, la sanzione di cui all’art. 6.