L’Impresa
- Accordo commerciale UE – UK
- Esportazione – importazione e formalità doganali
- Trattamento preferenziale e origine delle merci
- Le garanzie in dogana
- AEO e altre “decisioni”
Accordo commerciale UE – UK
- Da quando si applica l'accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK concordato il 24 dicembre?
Si applica, in via provvisoria, dal 1.1.2021
Poiché i negoziati si sono conclusi solo in una fase molto tardiva il Consiglio ha adottato una decisione per l'applicazione dell'accordo in via provvisoria a cui seguirà l'iter legislativo previsto dagli ordinamenti dei singoli SSMM per l'entrata in vigore degli accordi internazionali.
Nel Regno Unito l'accordo è stato firmato dalla Regina in data 31.12.2020. - Alla luce dell'accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK quali adempimenti consentono la non applicazione del dazio nel Regno Unito alle merci di origine UE ivi esportate?
Devono essere soddisfatti i requisiti stabiliti dalle regole di origine di cui al Titolo I Capitolo 2 parte II dell'accordo. Nel dettaglio:- la merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l'origine UE secondo le regole meglio chiarite nel seguente link: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/guida-rapida-al-lavoro-con-le-norme-di-origine;
- la merce esportata deve essere spedita direttamente in UK;
- l'esportatore deve fornire una valida attestazione di origine all'importatore UK. A tal fine l'Unione Europea richiede che l'esportatore unionale sia registrato nel sistema REX (per spedizioni di valore fino a 6.000 euro l'attestazione di origine può essere apposta direttamente in fattura). Specularmente, per ottenere la non applicazione del dazio alle importazioni di merce con origine UK l'esportatore dovrà indicare un numero identificativo previsto dalle regole UK che secondo le indicazioni fornite da UK sarà un codice EORI.
Si rammenta che la conoscenza dell'origine unionale dimostrata dall'importatore UK rappresenta una ulteriore condizione per la attestazione in questione (cfr. art.18 comma 2 lettera B della sezione 2 parte 2 dell'Accordo).
Esportazione – importazione e formalità doganali
- In quale Ufficio doganale può essere effettuata una operazione di esportazione?
L'ufficio competente per l'esportazione è individuato in base al luogo in cui è stabilito l'esportatore.
Qualora sia necessario identificare un ufficio di esportazione diverso dal suddetto lo stesso dovrà essere individuato all'interno del territorio nazionale. - È consentita la presentazione della dichiarazione di esportazione presso gli Uffici in cui le merci sono imballate o imbarcate (in un porto o aeroporto nazionale) ovvero caricate per l'esportazione (a mezzo strada o ferrovia)?
Si purché si tratti di ufficio doganale nazionale. - Sono un imprenditore UE: con la BREXIT, cosa cambia per i miei affari con il Regno Unito?
A partire dal 1° gennaio 2021 negli scambi commerciali con il Regno Unito si applicheranno le regole e le formalità doganali in vigore con i Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni specifiche derivanti dall’Accordo Commerciale e di Cooperazione concordato tra UE e UK.
Gli operatori che effettuano cessioni verso il Regno Unito e che non si siano mai confrontati con le formalità doganali, potranno recarsi presso gli Uffici delle dogane competenti per territorio dove troveranno assistenza e supporto utile a gestire i cambiamenti operativi collegati alla BREXIT. - Vorrei trasportare merci dall'Irlanda ad un altro Stato membro dell'UE, in transito, nel Regno Unito. Quali regole si applicano a questa procedura?
L'utilizzo del regime doganale del transito consente la spedizione di merci da uno stato membro dell'UE a un altro attraverso la Gran Bretagna con l'espletamento di ridotte formalità doganali.
Il Regno Unito è Parte contrante della Convenzione Transito Comune (CTC) dal 1 ° gennaio 2021, pertanto, con tale paese terzo è possibile utilizzare il regime del transito comune che, tra l'altro, si realizza mediante una procedura doganale completamente informatizzata, grazie all'utilizzo del sistema IT NCTS.
Inoltre, una dichiarazione di transito può ricomprendere anche i dati sulla sicurezza e, quindi, può essere utilizzata anche in sostituzione della ENS (Entry Summary Declaration) e dell'EXS (Exit Summary Declaration).
Le formalità doganali attinenti al regime del transito possono essere espletate anche avvalendosi delle procedure semplificate di "speditore/destinatario autorizzato". - Se voglio effettuare una spedizione di merci da/per il Regno Unito posso utilizzare il carnet TIR?
Sì, in quanto la Gran Bretagna è anche Parte contrante alla Convenzione TIR. - Per le merci unionali spedite da uno Stato membro dell'UE ad un altro, con attraversamento della Gran Bretagna, è necessario presentare una dichiarazione doganale al rientro nell'UE?
No, non è necessario. In tal caso, infatti, le merci unionali possono circolare, senza essere soggette ad un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio, senza che muti la loro posizione doganale unionale. A tal fine è necessario che lo status unionale possa essere dimostrato con i mezzi di prova previsti, laddove richiesti. - Sono un'azienda dell'UE che desidera importare o esportare merci direttamente da/verso l'Irlanda del Nord (NI) verso/da uno Stato membro dell'UE. Ci sono nuove procedure da utilizzare?
No. Dal 1 ° gennaio 2021 si applica il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord che prevede l'applicazione delle norme UE in materia doganale per la circolazione delle merci tra Stati membri. Non ci saranno dunque specifiche formalità doganali. - Commercializzo prodotti alcolici nel Regno Unito: cosa cambierà per me a seguito della BREXIT?
Dal 1° gennaio 2021 la cessione di prodotti alcolici da un operatore italiano e un acquirente del Regno Unito equivale a esportazione poiché realizza l'uscita di merci sottoposte ad accisa dal territorio dell'Unione Europea.
Nel caso di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo spediti su strada, ad esempio, trova applicazione il regime di esportazione che prevede la trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell'operatore economico all'ufficio doganale di esportazione. L'operazione di esportazione e la circolazione in regime sospensivo (con emissione di e-AD) dal deposito fiscale nazionale fino al luogo di uscita dal territorio unionale sono completate con l'emissione della nota di esportazione da parte dell'ufficio doganale di esportazione e con il visto uscire apposto dall'ufficio doganale di uscita. - Come posso gestire dubbi o difficoltà inerenti alle procedure doganali e derivanti dalla BREXIT?
Il sito web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene informazioni utili su sdoganamento, transito e controlli con Paesi extra UE, nonché su procedure di semplificazione e facilitazioni in ambito doganale. È inoltre possibile:- consultare il sito della Commissione europea per ogni utile aggiornamento: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
- ottenere indicazioni sull'applicazione della normativa doganale, sulle accise e sulle restituzioni all'esportazione attraverso l'URP telematico, collegandosi al link: https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico.
- Sono un imprenditore UE e intendo continuare a commercializzare i miei prodotti con il regno Unito. Dal 1.1.2021, diventando il Regno Unito paese terzo, devo munirmi di un codice EORI?
Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci nel/dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.
A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art.9 Reg.to UE n.952/2013).
Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale se questi sono soggetti identificati in anagrafe tributaria.
Nel caso in cui l'operatore del Regno Unito voglia acquisire la registrazione in Italia, si rappresenta che gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale unionale hanno l'obbligo di registrarsi solo nei casi specifici previsti dall'art.5 del Reg. Delegato n. 2446/2015. La registrazione, se richiesta, è effettuata dall'autorità doganale competente per il luogo in cui l'operatore presenta una dichiarazione doganale o richiede una decisione per la prima volta. In Italia, la richiesta di registrazione può essere presentata presso qualsiasi ufficio doganale, compilando l'apposito modulo (disponibile anche in lingua inglese), reperibile sul sito web dell'Agenzia al seguente indirizzo: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/eos - Sono un imprenditore UE che intende proseguire ad effettuare acquisti dal Regno Unito effettuando importazioni definitive: con la BREXIT, posso usufruire del pagamento differito?
Qualora intenda usufruire del pagamento differito dei diritti doganali dovrà richiedere l'autorizzazione alla dilazione ed al connesso utilizzo di una garanzia globale - o l'aggiornamento di quelle già in suo possesso se aumenta l'importo dei diritti interessati. - Sono un imprenditore italiano e intendo continuare a commercializzare prodotti di origine animale e vegetale. A quali controlli saranno sottoposte tali merci all'importazione nel Regno Unito?
Tali merci saranno soggette gradualmente a controlli sanitari e fitosanitari. Dovranno essere presentate ai valichi di frontiera e saranno sottoposte a controlli fisici e prelievo di campioni.
I controlli (SPS per animali, piante e loro prodotti) si svolgeranno presso i posti di controllo frontalieri della Gran Bretagna e non a destinazione.
Maggiori informazioni potranno essere reperite, sia per i prodotti di origine animale e loro sottoprodotti, che per i prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, ai seguenti link dell'Italian Trade Agency (ITA):
https://www.assolombarda.it/servizi/internazionalizzazione/documenti/brexit-procedure-per-merci-soggette-a-controlli-sanitari-e-fitosanitari
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/SPS%20-%20pesce.pdf - pdf. - Quali certificati dovranno accompagnare, all'importazione nel Regno Unito dopo il 31.12.2020, gli animali vivi (inclusi gli equini) e il materiale germinale?
Tali merci dovranno essere accompagnate da un certificato sanitario e prenotificate dall'importatore.
I FAC-SIMILI di detti certificati sono reperibili al seguente link dell'Italian Trade Agency (ITA):
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
Ulteriori informazioni per la carne bovina dall'Unione Europea sono disponibili al seguente link dell'Italian Trade Agency (ITA):
https://www.gov.uk/government/publications/bovine-meat-health-certificates - Quali certificazioni saranno necessarie, all'importazione nel Regno Unito, per le carni di struzzo, carni suine e pollame dal 1° gennaio 2021?
Le informazioni sulle certificazioni richieste per le carni sopra menzionate potranno essere reperite ai seguenti link dell'Italian Trade Agency (ITA):
Struzzo
https://www.gov.uk/government/publications/ratite-meat-health-certificates?utm_source=4ad0004d-ac16-41df-8082-599bc9513e83&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
Pollame
https://www.gov.uk/government/publications/poultry-meat-health-certificates?utm_source=6e7662cc-3c47-4d61-8390-8c4fb5fff026&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
Suino
https://www.gov.uk/government/publications/porcine-meat-health-certificates?utm_source=9a1c3288-9d6e-4fcb-b1d6-3b2208387c7f&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
Trattamento preferenziale e origine delle merci
- Sono un operatore economico italiano e vendo le mie merci nel Regno Unito. Come posso far sì che abbiano il trattamento tariffario preferenziale previsto dalla bozza di accordo UE-UK?
Occorre innanzitutto assicurarsi che le merci abbiano l’origine UE in base alle regole di origine stabilite nell’accordo stesso.
Per garantire il trattamento preferenziale all’importazione nel Regno Unito occorre che le merci siano accompagnate da una attestazione di origine rilasciata dall’esportatore UE, la cui formulazione è indicata nell’allegato ORIG-4 all’accordo. Oppure, in alternativa a tale attestazione, l’importatore UK, qualora disponga di tutte le informazioni attinenti al carattere originario della merce, può chiederne il trattamento preferenziale (cd “conoscenza dell’importatore”). Vedi anche FAQ: Accordo commerciale UE-UK. - Cosa occorre indicare nell'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore UE nello spazio dedicato al numero di riferimento dell'esportatore?
In tale spazio andrà indicato il numero di registrazione dell’esportatore al sistema REX. In caso di spedizione di valore non superiore ad euro 6.000 non occorre essere registrati al sistema REX. Vedi anche FAQ: Accordo commerciale UE-UK - Dove va apposta l'attestazione di origine?
L'esportatore dovrà apporre l'attestazione di origine sulla fattura o su altro documento che identifichi la merce in modo sufficientemente preciso da consentirne l'identificazione. - Di quali documenti dovrà disporre l'esportatore UE che attesti l'origine della merce esportata?
L'esportatore che rilascia un'attestazione di origine per i prodotti esportati deve poter dimostrare che essi rispettano le regole di origine stabilite nell'accordo e, a tal fine, dovrà acquisire le necessarie informazioni dai suoi fornitori. In un'ottica di flessibilità nella raccolta di prove documentali, la Commissione UE ha adottato norme transitorie che si applicheranno fino alla fine del 2021, per cui un esportatore dell'UE può fare una dichiarazione sulla base delle informazioni già a sua disposizione anche se riceve le dichiarazioni formali del fornitore solo in seguito.
L'esportatore è comunque responsabile di garantire che l'attestazione di origine e le informazioni fornite siano corrette. L'esportatore deve inoltre disporre di tutte le dichiarazioni del fornitore entro il 1° gennaio 2022. - Sono un operatore economico italiano e acquisto merci dal Regno Unito. Come posso far sì che le merci da me importate abbiano il trattamento tariffario preferenziale previsto dalla bozza di accordo UE-UK e dunque che non siano assoggettate a dazio?
Le merci che rispettano le regole di origine previste dalla bozza di accordo possono godere del trattamento preferenziale. A tal fine occorre che siano accompagnate da un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore UK, la cui formulazione è indicata nell'allegato ORIG-4 all'accordo. Oppure, in alternativa a tale attestazione, l'importatore UE, qualora disponga di tutte le informazioni attinenti al carattere originario della merce, può chiederne il trattamento preferenziale (cd "conoscenza dell'importatore"). Nella casella 44 della dichiarazione di importazione andrà indicato uno dei seguenti codici documento:- U116 per attestazioni di origine riferite a singole spedizioni
- U117 per la conoscenza dell'importatore
- U118 per attestazioni di origine riferite a spedizioni multiple
- Importo merci dal Regno Unito, poiché le attestazioni di origine potrebbero non essere presentate in tempo, possono essere rilasciate retroattivamente?
Sì. Gli importatori dell'UE possono presentare una richiesta retroattiva per il trattamento preferenziale delle merci importate dal Regno Unito, fino a tre anni dopo la data di importazione. Ciò vale anche per le esportazioni dell'UE nel Regno Unito. - Sono il titolare di un'azienda e per avere certezza sull'origine e corretta classificazione tariffaria delle merci che la mia azienda produce e esporta mi sono munito di ITV (informazioni tariffarie vincolanti) e IVO (informazioni vincolanti in materia di origine). Tali autorizzazioni mi sono state rilasciate, a suo tempo, dall'autorità doganale del Regno Unito. Le potrò ancora utilizzare nell'Unione Europea?
Le decisioni doganali ITV e IVO emesse dalle autorità doganali del Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 non saranno più valide nell'UE a decorrere da tale data in quanto tali autorità non saranno più competenti al rilascio di decisioni valide nell'Unione.
Ugualmente, le decisioni ITV e IVO emesse dalle autorità doganali dell'UE ai titolari di codice EORI del Regno Unito non saranno più valide alla medesima data. - Alla luce dell'accordo commerciale e di cooperazione tra UE e UK, quali requisiti sono previsti dalle regole di origine per l’applicazione del trattamento tariffario preferenziale?
Secondo quanto previsto nel Titolo I Capo 2 Sezione 1, sono considerati originari di una delle due parti i prodotti (art. ORIG.3):- interamente ottenuti in una delle due parti, ad esempio prodotti minerari, piante, animali vivi (precisamente elencati all’articolo ORIG.5);
- fabbricati in una delle due parti esclusivamente a partire da materiali originari della stessa parte; e
- fabbricati in una delle due parti incorporando materiali non originari, purché questi ultimi soddisfino le regole di origine specifiche per prodotto.
Ad esempio, per ottenere il carattere originario con riguardo alla produzione di macchinari, la voce tariffaria del prodotto finale deve essere diversa da quella dei materiali impiegati per la sua produzione oppure la quantità di materiale non originario utilizzato (NOM) non deve superare il 50% del contenuto totale.
Alcune tolleranze (art. ORIG.6) sono state previste per i casi in cui un prodotto non rispetta le regole di origine specifiche per quel prodotto (art. ORIG.3 lettera c)) ma nella sua produzione viene utilizzato un materiale originario: ad esempio, per i prodotti agricoli e agricoli trasformati la tolleranza è stata fissata al 15% del peso del prodotto finito (art. ORIG.6). - L'accordo commerciale e di cooperazione tra UE e UK, prevede l’applicazione delle regole del cumulo?
Tra le parti si applicano le regole del cumulo (completo) bilaterale (art. ORIG.4): ad esempio un prodotto o materiale originario UK può essere considerato originario UE se nella UE viene trasformato o incorporato in altro prodotto a patto che l’operazione compiuta non sia considerata insufficiente (art. ORIG.7). In tal modo, il prodotto così ottenuto potrà godere dei benefici dell’origine preferenziale UE negli scambi commerciali con i paesi terzi.
Al contrario, non essendo previsto il cumulo con paesi terzi, qualora il prodotto sia realizzato a partire da un materiale non originario di una delle due parti, l’acquisizione del carattere originario UE o UK è subordinata alla effettuazione di una trasformazione sufficiente in una delle due parti nel rispetto delle regole specifiche per prodotto (sono insufficienti le produzioni di cui all’art. ORIG.7). - Sono un operatore economico unionale, già titolare dello status di esportatore registrato (Registered EXporter - REX) prima del recesso di UK. Posso utilizzare il mio codice REX anche per le esportazioni verso UK? Devo integrare l’istanza già presentata per la registrazione?
Una volta assegnato, il numero REX è unico e l'esportatore registrato lo può utilizzare per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l’applicazione di questo sistema, sia nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG); pertanto, anche ai fini dell’Accordo commerciale e di cooperazione UE-UK, è possibile utilizzare il codice REX già ottenuto.
Quindi, come chiarito nelle linee guida della Commissione europea relative all’applicazione dell’Accordo di recesso con UK, l’esportatore/rispeditore già registrato, avendo cura di aggiornare quanto prima la registrazione con i codici relativi alle merci di interesse nel contesto dell’accordo UE/Regno Unito, potrà utilizzare il codice REX precedentemente assegnato, a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, adeguate prove circa l’origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire.
Le garanzie in dogana
- Sono un operatore economico in possesso di polizza/fideiussione – posta a beneficio di ADM per obbligazioni ai sensi del CDU- stipulata da un ente garante con sede in UK: è valida?
Tali polizze/fideiussioni restano valide a copertura delle sole operazioni iniziate prima del recesso; per le obbligazioni iniziate dopo il recesso si deve provvedere alla loro sostituzione con un ente garante stabilito o con una stabile organizzazione nella UE. - In che modo devo modificare la polizza/fideiussione in mio possesso, rilasciata da un ente garante stabilito nel Regno Unito?
Se l'ente garante UK ha stabilito una nuova sede nella UE, dovrà presentare un'appendice di modifica della garanzia che aggiorna i dati dell'ente garante e della polizza/fideiussione, prendendo in carico tutte le operazioni che fanno capo al precedente documento di garanzia;
se l'ente garante non ha stabilito una nuova sede nella UE, per poter svolgere le operazioni doganali connesse alla polizza/fideiussioni, dovrà presentare un nuovo titolo a garanzia delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere dopo il 1 gennaio 2021 rilasciato da un ente garante stabilito nella UE. - Sono un operatore economico in possesso di polizza/fideiussione – posta a beneficio di ADM per obbligazioni ai sensi del CDU- stipulata da un ente garante con sede nella UE - ed intendo avviare anche operazioni doganali di transito comune con UK: devo aggiornare le polizze/fideiussioni?
Sì, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11/12/2020 (L 416/48) è stato pubblicato il testo del Regolamento UE 2020/2038 che modifica i formulari di impegno del garante riportati negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 e nell’allegato 72-04, capi VI e VII, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che dovranno essere d’ora in poi utilizzati.
AEO e altre “decisioni”
- Sono un Operatore Economico Autorizzato: cosa cambia per me a seguito della BREXIT?
Dal 1° gennaio 2021, le autorizzazioni AEO ottenute nel Regno Unito decadono per cui non hanno più valore e le autorizzazioni AEO ottenute in Italia non sono più valide per quanto riguarda eventuali sedi nel Regno Unito. Fanno eccezione le autorizzazioni rilasciate ad operatori stabiliti nell'Irlanda del nord, che restano ancora valide. - I benefici previsti dall'Accordo di mutuo riconoscimento AEO sono applicabili a tutti gli operatori titolari dello status AEO?
I vantaggi dell'Accordo di mutuo riconoscimento (Mutual Recognition Agreement), previsto dal Trade and Cooperation Agreement applicabile dal primo gennaio 2021, sono riconosciuti solo ai soggetti titolari dell'autorizzazione AEOS (per la sicurezza art. 38.2 b del CDU) o comunque ai soggetti la cui autorizzazione prevede la componente sicurezza (ex autorizzazione AEO Full). - Cosa accade alle domande di tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale e alle relative decisioni di accoglimento del Regno Unito?
Dal 1° gennaio 2021 l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha effetti anche in materia di intervento delle Amministrazioni doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Non è più possibile, pertanto, presentare domande di intervento al competente servizio dell'Amministrazione doganale del Regno Unito. Analogamente, le decisioni di accoglimento emesse dal Regno Unito non sono più valide negli altri Paesi UE. Le domande di intervento e le decisioni di accoglimento di istanze unionali presentate negli altri Stati membri resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati dell'UE. Inoltre, per specifici diritti di indicazione geografica è prevista la possibilità di presentare domande di tutela anche per il territorio dell'Irlanda del Nord. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito DG TAXUD.