Il Cittadino
- Da quando si applica l'accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK concordato il 24 dicembre?
Si applica, in via provvisoria, dal 1.1.2021
Poiché i negoziati si sono conclusi solo in una fase molto tardiva il Consiglio ha adottato una decisione per l'applicazione dell'accordo in via provvisoria a cui seguirà l'iter legislativo previsto dagli ordinamenti dei singoli SSMM per l'entrata in vigore degli accordi internazionali.
Nel Regno Unito l'accordo è stato firmato dalla Regina in data 31.12.2020. - Alla luce dell'accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK quali adempimenti consentono la non applicazione del dazio nel Regno Unito alle merci di origine UE ivi esportate?
Devono essere soddisfatti i requisiti stabiliti dalle regole di origine di cui al Titolo I Capitolo 2 parte II dell'accordo. Nel dettaglio:- la merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l'origine UE secondo le regole meglio chiarite nel seguente link: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/guida-rapida-al-lavoro-con-le-norme-di-origine;
- la merce esportata deve essere spedita direttamente in UK;
- l'esportatore deve fornire una valida attestazione di origine all'importatore UK. A tal fine l'Unione Europea richiede che l'esportatore unionale sia registrato nel sistema REX (per spedizioni di valore fino a 6.000 euro l'attestazione di origine può essere apposta direttamente in fattura). Specularmente, per ottenere la non applicazione del dazio alle importazioni di merce con origine UK l'esportatore dovrà indicare un numero identificativo previsto dalle regole UK che secondo le indicazioni fornite da UK sarà un codice EORI.
Si rammenta che la conoscenza dell'origine unionale dimostrata dall'importatore UK rappresenta una ulteriore condizione per la attestazione in questione (cfr. art.18 comma 2 lettera B della sezione 2 parte 2 dell'Accordo). - In quale Ufficio doganale può essere effettuata una operazione di esportazione?
L'ufficio competente per l'esportazione è individuato in base al luogo in cui è stabilito l'esportatore.
Qualora sia necessario identificare un ufficio di esportazione diverso dal suddetto lo stesso dovrà essere individuato all'interno del territorio nazionale. - Cosa cambierà per i viaggiatori che arrivano dal Regno Unito nell'UE?
A partire dal 1° gennaio 2021, i viaggiatori che dal Regno Unito entrano nell’UE portando con sé merci (trasportate nel bagaglio o in altro modo) potranno beneficiare solo delle franchigie doganali spettanti ai viaggiatori provenienti da paesi che non fanno parte dell’Unione Europea (esenzioni dai dazi all’importazione e dall’IVA oltre che, se del caso, dai diritti di accisa); per informazioni circa le merci interessate e i relativi benefici si rimanda alla consultazione della Carta doganale del viaggiatore al link: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/cittadino/carta-doganale-viaggiatore, nonché di quanto rinvenibile all’indirizzo internet: https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en.
Nei principali aeroporti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha attivato le BREXIT ZONE, sportelli ai quali i viaggiatori potranno rivolgersi per avere assistenza. - I cittadini non UE partiti dal Regno Unito possono ottenere il rimborso IVA quando lasciano l'UE?
Dal 1° gennaio 2021, i viaggiatori non unionali residenti o domiciliati nel Regno Unito avranno il diritto di ottenere il rimborso dell'IVA versata sulle merci acquistate ad uso personale durante la permanenza nell'UE, a condizione che le merci in questione siano presentate a una dogana UE al momento della partenza dal territorio dell'Unione Europea, unitamente ai documenti per il rimborso dell'IVA. Per maggiori approfondimenti, è possibile consultare il link: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/cittadino/rimborso-iva. - Desidero trasferire la mia residenza dal Regno Unito in Italia dopo il gennaio 2021. I miei beni personali saranno soggetti al pagamento del dazio e dell'IVA ed a formalità doganali?
Per i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale in Italia dal Regno Unito, è prevista l'esenzione dal pagamento del dazio e dell'IVA alle condizioni disciplinate rispettivamente dagli articoli da 3 ad 11 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 per il dazio e dagli artt. 2 e 3 del DM n. 489 del 1997 per l'IVA. In particolare, tra i presupposti per beneficiare dell'esenzione, salvo eccezioni, è previsto il requisito di aver risieduto fuori dall'UE per almeno 12 mesi consecutivi nonché di aver utilizzato le merci interessate per almeno sei mesi.
Per importare le merci in questione, dovrà essere richiesta dall'interessato apposita autorizzazione all'ufficio doganale competente per il luogo di arrivo delle stesse.
Sono esclusi dall'esenzione: i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco, i mezzi di trasporto a carattere commerciale, i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.
Per ulteriori approfondimenti, relativamente a specifiche categorie di beni (ad esempio regali, eredità, etc..), si rimanda alla consultazione delle ulteriori FAQ reperibili al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/-/faq-dogane-accise#franchigie. - Sono un imprenditore UE e intendo continuare a commercializzare i miei prodotti con il regno Unito. Dal 1.1.2021, diventando il Regno Unito paese terzo, devo munirmi di un codice EORI?
Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci nel/dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.
A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art.9 Reg.to UE n.952/2013).
Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale se questi sono soggetti identificati in anagrafe tributaria.
Nel caso in cui l'operatore del Regno Unito voglia acquisire la registrazione in Italia, si rappresenta che gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale unionale hanno l'obbligo di registrarsi solo nei casi specifici previsti dall'art.5 del Reg. Delegato n. 2446/2015. La registrazione, se richiesta, è effettuata dall'autorità doganale competente per il luogo in cui l'operatore presenta una dichiarazione doganale o richiede una decisione per la prima volta. In Italia, la richiesta di registrazione può essere presentata presso qualsiasi ufficio doganale, compilando l'apposito modulo (disponibile anche in lingua inglese), reperibile sul sito web dell'Agenzia al seguente indirizzo: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/eos. - Dove va apposta l'attestazione di origine?
L'esportatore dovrà apporre l'attestazione di origine sulla fattura o su altro documento che identifichi la merce in modo sufficientemente preciso da consentirne l'identificazione. - 9) Di quali documenti dovrà disporre l'esportatore UE che attesti l'origine della merce esportata?
L'esportatore che rilascia un'attestazione di origine per i prodotti esportati deve poter dimostrare che essi rispettano le regole di origine stabilite nell'accordo e, a tal fine, dovrà acquisire le necessarie informazioni dai suoi fornitori. In un'ottica di flessibilità nella raccolta di prove documentali, la Commissione UE ha adottato norme transitorie che si applicheranno fino alla fine del 2021, per cui un esportatore dell'UE può fare una dichiarazione sulla base delle informazioni già a sua disposizione anche se riceve le dichiarazioni formali del fornitore solo in seguito.
L'esportatore è comunque responsabile di garantire che l'attestazione di origine e le informazioni fornite siano corrette. L'esportatore deve inoltre disporre di tutte le dichiarazioni del fornitore entro il 1° gennaio 2022. - Sono un operatore economico italiano e acquisto merci dal Regno Unito. Come posso far sì che le merci da me importate abbiano il trattamento tariffario preferenziale previsto dalla bozza di accordo UE-UK e dunque che non siano assoggettate a dazio?
Le merci che rispettano le regole di origine previste dalla bozza di accordo possono godere del trattamento preferenziale. A tal fine occorre che siano accompagnate da un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore UK, la cui formulazione è indicata nell'allegato ORIG-4 all'accordo. Oppure, in alternativa a tale attestazione, l'importatore UE, qualora disponga di tutte le informazioni attinenti al carattere originario della merce, può chiederne il trattamento preferenziale (cd "conoscenza dell'importatore"). Nella casella 44 della dichiarazione di importazione andrà indicato uno dei seguenti codici documento:- U116 per attestazioni di origine riferite a singole spedizioni
- U117 per la conoscenza dell'importatore
- U118 per attestazioni di origine riferite a spedizioni multiple
- Quali certificati dovranno accompagnare, all'importazione nel Regno Unito dopo il 31.12.2020, gli animali vivi (inclusi gli equini) e il materiale germinale?
Tali merci dovranno essere accompagnate da un certificato sanitario e prenotificate dall'importatore.
I FAC-SIMILI di detti certificati sono reperibili al seguente link dell'Italian Trade Agency (ITA):
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
Ulteriori informazioni per la carne bovina dall'Unione Europea sono disponibili al seguente link dell'Italian Trade Agency (ITA):
https://www.gov.uk/government/publications/bovine-meat-health-certificates - Quali certificazioni saranno necessarie, all'importazione nel Regno Unito, per le carni di struzzo, carni suine e pollame dal 1° gennaio 2021?
Le informazioni sulle certificazioni richieste per le carni sopra menzionate potranno essere reperite ai seguenti link dell'Italian Trade Agency (ITA):
Struzzo
https://www.gov.uk/government/publications/ratite-meat-health-certificates?utm_source=4ad0004d-ac16-41df-8082-599bc9513e83&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
Pollame
https://www.gov.uk/government/publications/poultry-meat-health-certificates?utm_source=6e7662cc-3c47-4d61-8390-8c4fb5fff026&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
Suino
https://www.gov.uk/government/publications/porcine-meat-health-certificates?utm_source=9a1c3288-9d6e-4fcb-b1d6-3b2208387c7f&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate - Desidero acquistare prodotti da un negoziante stabilito nel Regno Unito, devo pagare i diritti doganali?
Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito è diventato un paese extra UE, pertanto alle transazioni commerciali (anche on-line) si applicano le regole doganali vigenti nella UE. In particolare, quando un bene - che non è di origine della UE - arriva alla frontiera per essere importato in Unione Europea, devono essere assolti i diritti doganali. I diritti doganali sono molteplici, i più rilevanti sono Dazio e IVA.
Generalmente, in caso di acquisti effettuati da privati cittadini, i rapporti con la Dogana e le formalità connesse (ad esempio presentare la dichiarazione doganale di importazione) sono gestiti da operatori privati che forniscono tale servizio accessorio all’acquisto, dietro pagamento del compenso pattuito con l’acquirente stesso. A seguito dell’accordo commerciale UE-UK, applicabile dal 1 gennaio 2021, qualora la merce sia di ORIGINE UK non si applicano i dazi ma resta dovuta l’IVA.
Il fatto che la merce provenga da UK non ne dimostra necessariamente l’ORIGINE, possono, infatti, verificarsi alcune ipotesi, ad esempio:- rivenditore in UK vende ad acquirente nella UE un bene prodotto in Cina - senza effettuare in UK alcuna trasformazione/lavorazione ulteriore (indicate dall’accordo UE-UK per considerare il prodotto di origine UK) - in questo caso, la merce non è di origine UK bensì resta cinese e, pertanto, per poterla ricevere, l’acquirente deve pagare i dazi secondo la tariffa della UE, come se quel bene arrivasse direttamente dalla Cina;
- rivenditore in UK vende ad acquirente nella UE un bene interamente ottenuto (es.salmone)/interamente prodotto in UK e può dimostrarlo, in applicazione delle regole della UE e dell’Accordo commerciale, in questo caso il dazio non è dovuto.
Appare utile sottolineare che diciture tipo “spese di sdoganamento”, “oneri per le formalità doganali”, “servizi doganali” etc. attengono a servizi prestati da soggetti privati e non vengono riscossi dall’Autorità doganale.