FAQ - Commissione Europea
- COMMERCIO UE-REGNO UNITO
- COMMERCIO UE-IRLANDA DEL NORD
- COMMERCIO IRLANDA DEL NORD-GRAN BRETAGNA
- TRATTAMENTO PREFERENZIALE
- TRANSITO
- MERCI IN MOVIMENTO AL TERMINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE
- QUESTIONI RIGUARDANTI L’IVA
- MOVIMENTI DI BENI PERSONALI
- REGIMI DOGANALI SPECIFICI
- GLOSSARIO
- Voglio iniziare o continuare a esportare in Gran Bretagna (GB) dopo il 1º gennaio 2021. Quali procedure doganali generali dovrò rispettare?
Dal 1º gennaio 2021, le formalità doganali, come quelle applicate alla circolazione delle merci tra l'UE e qualsiasi altro paese terzo, si applicheranno a tutte le merci esportate da uno Stato membro dell'UE alla Gran Bretagna. Non esiste un periodo di transizione per le importazioni nell'UE. Formalità e relativi controlli possono comportare tempi più lunghi in dogana a decorrere da tale data.
Le imprese dell'UE possono prepararsi e contribuire a ridurre questi tempi adottando una serie di misure.
Occorre ottenere un numero EORI [cfr. domanda 7] se non se ne ha già uno. Occorre inoltre iscriversi in REX (cfr. domanda 28) per poter redigere una dichiarazione sull'origine delle merci se si vuole beneficiare della franchigia doganale per le proprie esportazioni.
Occorrerà presentare dichiarazioni doganali per esportare merci in GB o per far passare le merci in GB a partire dal 1º gennaio 2021.
In generale, anche le merci trasferite dall'UE alla Gran Bretagna dopo la fine del periodo di transizione devono essere incluse in una dichiarazione sommaria di uscita (EXS): questo è necessario per la sicurezza di cose e persone.
La dichiarazione EXS deve essere presentata entro determinati termini, prima dell'esportazione, presso l'autorità doganale del paese in cui inizia l'esportazione (o in cui è stabilita la società esportatrice), a seconda della modalità di trasporto delle merci.
Le autorità nazionali possono aiutarvi ad accedere e completare le dichiarazioni di esportazione e EXS e possono fornire consulenza su altre procedure che potrebbe essere necessario rispettare.
Ci saranno anche procedure di importazione per le merci che entrano in GB, anche se il Regno Unito ha annunciato che le dichiarazioni doganali possono essere presentate retroattivamente per le importazioni dall'UE per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2021. Consultare il sito Internet HMRC per sviluppi e procedure nel Regno Unito. - Ho intenzione di iniziare o continuare a importare dalla Gran Bretagna dopo il 1º gennaio 2021. Quali procedure doganali generali dovrò rispettare?
Se si desidera importare dalla Gran Bretagna dopo il 1º gennaio 2021, è necessario ottenere un codice EORI se non se ne dispone già di uno [cfr. domanda 8].
È necessario presentare una dichiarazione elettronica alla dogana nello Stato membro in cui si importa, o nominare un agente doganale che se ne occupi.
In generale, le merci che entrano nell'UE dalla Gran Bretagna GB dopo la fine del periodo di transizione devono anche essere incluse in una dichiarazione sommaria di entrata (ENS), che comprende informazioni sulla sicurezza di cose e persone.
La dichiarazione ENS deve essere presentata entro determinati termini prima dell'arrivo delle merci presso l'autorità doganale in cui avverrà il primo arrivo nell'UE.
Per maggiori informazioni sull'ENS e sulle procedure di importazione, cfr. le sezioni 5.1 e 6 della nostra nota informativa.
Le autorità nazionali possono aiutarvi a completare le dichiarazioni ENS e consigliarvi su altre procedure che potrebbe essere necessario rispettare.
Ci saranno anche procedure di esportazione per il trasferimento delle merci dal Regno Unito. Il sito Internet HMRC vi terrà aggiornati sugli sviluppi e sulle procedure nel Regno Unito. - La mia azienda dovrà pagare i dazi all'importazione sulle merci che voglio importare da GB?
Il progetto di accordo UE-Regno Unito sul commercio e la cooperazione prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2021 l'introduzione di tariffe zero e di contingenti zero per tutti gli scambi di merci dall’UE o dal Regno Unito. Le disposizioni relative alla tariffa zero e al contingente zero si applicano a tutte le merci conformi alle norme di origine appropriate (cfr. sezione sul trattamento preferenziale da pag. 15).
Le disposizioni del progetto di accordo UE-Regno Unito non disciplinano gli scambi di merci tra l'UE e l'Irlanda del Nord, cui si applicherà il protocollo sull'Irlanda e il Nord (cfr. la sezione da pag. 9). - La mia azienda dovrà pagare l'IVA sulle merci che voglio importare da o esportare in GB?
Dal 1° gennaio 2021, le importazioni di merci e le successive cessioni di merci dalla Gran Bretagna a uno Stato membro dell'UE saranno soggette all'IVA nello Stato membro interessato, all'aliquota che si applica alle stesse merci in tale Stato membro.
L'IVA sarà dovuta alle autorità doganali al momento dell'importazione, a meno che lo Stato membro d'importazione non consenta di includere l'IVA all'importazione nella dichiarazione IVA periodica.
L’importo imponibile si basa sul valore in dogana maggiorato del costo di altri oneri, imposte e dazi gravanti sull’importazione stessa.
Le merci esportate in GB saranno generalmente esenti dall'IVA, benché sia necessario poter dimostrare che le merci hanno lasciato l'UE. Gli Stati membri basano generalmente questa prova sulla certificazione di uscita rilasciata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione.
Un’azienda stabilita in GB che effettua operazioni imponibili in uno Stato membro dell'UE può essere tenuta a nominare un rappresentante fiscale quale debitore dell'IVA, conformemente alle norme UE in materia di IVA.
Cfr. la nota della Commissione per maggiori informazioni sulle norme IVA applicabili alle merci. - La mia azienda dovrà pagare l'accisa sui prodotti soggetti ad accisa che voglio importare dalla Gran Bretagna in uno Stato membro dell'UE?
Dal 1º gennaio 2021 i beni soggetti ad accisa importati nell'UE dalla Gran Bretagna saranno soggetti ad accisa nell'UE. Le aliquote del dazio sono fissate dal paese in cui le merci sono importate o in cui le merci saranno consumate se le merci sono spostate dal luogo d'importazione in sospensione d’accisa (cfr. infra).
L'entrata dei prodotti soggetti ad accisa nell'UE dalla Gran Bretagna sarà trattato come un'importazione. L’azienda che importa può pagare immediatamente l'accisa, immagazzinare le merci in un deposito fiscale o utilizzare l’EMCS per il loro spostamento verso la destinazione finale nell'UE. Per quest'ultima possibilità è richiesta la nomina di uno speditore registrato.
Gli operatori economici del Regno Unito non potranno più utilizzare il sistema EMCS all'interno dell'UE.
Anche le transazioni di prodotti soggetti ad accisa tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna saranno soggette alle norme dell'UE per l'importazione o l'esportazione di prodotti soggetti ad accisa. Gli operatori nordirlandesi devono utilizzare l'EMCS e seguire le procedure dell'UE quando nel trasferire prodotti soggetti ad accisa da/verso gli Stati membri dell'UE.
Cfr. la nota della Commissione per informazioni complete sulle norme applicabili ai prodotti soggetti ad accisa dopo il periodo transitorio. - Saranno previsti contingenti tariffari per le merci scambiate tra l'UE e il Regno Unito?
Il progetto di accordo UE-Regno Unito sul commercio e la cooperazione prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2021, l'introduzione di tariffe zero e di contingenti zero per tutti gli scambi di merci dall’UE o del Regno Unito. Le disposizioni relative alla tariffa zero e al contingente zero si applicano a tutte le merci conformi alle norme sull’origine appropriate.
Potete valutare qui se il vostro prodotto soddisfa questi requisiti. - Voglio commerciare con la Gran Bretagna dopo il 1º gennaio 2021 e ho bisogno di ottenere un codice EORI. Che cosa devo fare?
A partire dal 1º gennaio 2021, le imprese dell'UE e le imprese del Regno Unito stabilite nell'UE, che desiderano importare da o esportare in GB, devono dotarsi di codice UE di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) al fine di espletare le formalità doganali.
I codici EORI precedentemente emessi nel Regno Unito non saranno riconosciuti nell'UE dopo il periodo di transizione.
I codici EORI sono assegnati dalle autorità nazionali (l'elenco completo dei contatti è disponibile qui).
Le imprese devono completare questa fase quanto prima. Se l’azienda non è stabilita in uno Stato membro dell'UE, è comunque possibile ottenere un numero EORI dal primo Stato membro dell'UE in cui saranno espletate le formalità doganali. Tuttavia, per alcune formalità doganali (ad esempio, la presentazione di una dichiarazione doganale di importazione) è necessario essere stabiliti nell'UE. In tali casi è necessario nominare un rappresentante in grado di espletare le formalità a nome dell’azienda.
Le aziende possono avere contemporaneamente solo un numero EORI valido. Le aziende con codice EORI del Regno Unito possono richiedere un nuovo codice EORI UE, che sarebbe valido a partire dal 1º gennaio 2021. - Il mio codice EORI è stato rilasciato dal Regno Unito. Posso comunque continuare a usarlo in caso di scambi commerciali con gli Stati membri dell'UE?
I codici EORI rilasciati dal Regno Unito non saranno più validi nell'UE a partire dal 1º gennaio 2021.
Le aziende e gli operatori non UE stabiliti nell'UE e che desiderano continuare gli scambi con l'UE devono registrarsi presso le autorità doganali dell'UE e richiedere un codice EORI, al fine di espletare le formalità doganali necessarie. È necessario registrarsi presso le autorità competenti dello Stato membro dell'UE in cui l’azienda ha una stabile organizzazione (l'elenco dei contatti è disponibile qui).
Se l’azienda non è stabilita in uno Stato membro dell'UE, occorre registrarsi nel primo Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione o chiedere una decisione, oppure nominare un rappresentante doganale per espletare le formalità a nome dell’azienda.
Le imprese sono incoraggiate a richiedere quanto prima il codice EORI UE alle autorità doganali competenti. Ciò accelera il processo per ottenere un codice EORI dell'UE a partire dal 1º gennaio 2021. - Quali codici di geonomenclatura devo usare per importare o esportare, rispettivamente, in e da Gran Bretagna (GB) e in e da Irlanda del Nord?
I codici di geonomenclatura sono codici nazionali utilizzati per la registrazione e l'identificazione degli operatori, nonché per le dichiarazioni in dogana, le notifiche e la prova della posizione doganale delle merci dell'Unione.
A partire dal 1º gennaio 2021:
• Il codice di geonomenclatura da utilizzare nel contesto della Gran Bretagna (Regno Unito esclusa l'Irlanda del Nord) sarà GB
• Il codice di geonomenclatura da utilizzare nel contesto dell'Irlanda del Nord sarà XI
La guida completa all'uso futuro di questi codici dopo la fine del periodo di transizione è disponibile qui. - Il mio status di operatore economico autorizzato (AEO) sarà riconosciuto nel Regno Unito a partire dal 1º gennaio 2021?
Sì. L'UE e il Regno Unito hanno convenuto di riconoscere reciprocamente i programmi "operatori economici autorizzati" (AEO), consentendo ai commercianti affidabili di beneficiare di determinate semplificazioni doganali e/o agevolazioni connesse alla sicurezza nelle loro operazioni doganali con le autorità doganali dell'altra Parte.
Gli operatori dell'Irlanda del Nord possono continuare a chiedere lo status di AEO tramite le autorità del Regno Unito. - Sono un operatore di traghetti che trasporta merci esportate dall'UE alla Gran Bretagna. Quali nuove norme si applicano dalla fine del periodo di transizione?
Gli operatori marittimi che trasportano merci in Gran Bretagna dovranno presentare per via elettronica una dichiarazione sommaria di uscita (EXS), comprensiva di informazioni sulla sicurezza (Safety and Security S&S), per tutte le merci che trasportano, prima della partenza, a meno che le S&S non siano già state fornite con la dichiarazione doganale di esportazione.
È possibile ottenere maggiori informazioni dalle proprie autorità nazionali. Il sito web HMRC tiene aggiornati sugli sviluppi e le procedure nel Regno Unito. - Sono un operatore di traghetti che trasporta merci dal Regno Unito all’UE. Quali nuove norme si applicano dalla fine del periodo di transizione?
Dal 1º gennaio 2021, i traghetti che trasportano merci nell'UE provenienti da paesi terzi sono tenuti a presentare per via elettronica una dichiarazione sommaria di entrata (ENS), che comprende informazioni sulla sicurezza e la sicurezza (S &S) per tutte le merci che trasportano, prima dell'arrivo nell'UE.
Inoltre, i singoli Stati membri possono imporre altri requisiti o formalità da espletare. È possibile trovare maggiori informazioni tramite le autorità nazionali. - Voglio iniziare o continuare a esportare in GB dopo il 1º gennaio 2021. Quali divieti e restrizioni si applicheranno?
A decorrere dal 1º gennaio 2021, i divieti e le restrizioni dell'UE alla circolazione internazionale delle merci, ad esempio su precursori antidroga e armi da fuoco, si applicheranno alle merci importate dal Regno Unito all'UE e viceversa. Maggiori dettagli su divieti e restrizioni relativi alle merci sono disponibili qui. - Quali formalità devo espletare per importare prodotti agroalimentari dalla Gran Bretagna in uno Stato membro dell'UE?
Tutte le partite di prodotti agroalimentari dovranno essere accompagnate da certificati sanitari. Dovranno inoltre essere sottoposti a controlli sanitari e fitosanitari all’importazione presso i posti di controllo frontalieri. Alcune semplificazioni procedurali saranno tuttavia disponibili per gli stabilimenti pre-elencati. Per ulteriori informazioni, consultare le linee guida pertinenti. - Sono un'azienda UE che vuole importare o esportare merci direttamente da/all'Irlanda del Nord (NI) a/da uno Stato membro UE dopo il 1º gennaio 2021. Ci sono nuove procedure cui devo attenermi?
No. Dal 1º gennaio 2021 si applica il Protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord e le norme dell'UE in materia doganale, IVA e accise continuano ad applicarsi a tutte le merci che entrano e lasciano l'Irlanda del Nord da/per l'UE.
Ciò significa che le norme applicabili alla circolazione delle merci tra due Stati membri dell'UE si applicheranno anche alle merci che circolano tra l'Irlanda del Nord e uno Stato membro UE e viceversa.
Merci UE trasportate da uno Stato membro UE in Irlanda del Nord, o viceversa, saranno trattate come una considerazione intracomunitaria. Non ci saranno formalità doganali. Anche le norme UE in materia di IVA continueranno ad applicarsi alle transazioni di merci.
Tali operazioni devono essere dichiarate nell'elenco VIES (VAT Information Exchange System). - Voglio iniziare o continuare ad esportare dall'Irlanda del Nord dopo il 1º gennaio 2021. Quali procedure doganali generali dovrò applicare?
A decorrere dal 1° gennaio 2021, si applica il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo"). Ciò significa che le norme doganali UE continueranno ad applicarsi a tutte le merci che entrano in e lasciano l'Irlanda del Nord. Lo scopo del protocollo, concordato nell'ambito dell'accordo di recesso, è quello di evitare controlli e ispezioni doganali sull'isola d'Irlanda.
Non vi saranno pertanto modifiche fiscali e doganali per le imprese dell'UE che scambiano beni direttamente con l'Irlanda del Nord, purché tali merci rimangano all'interno dell'Irlanda del Nord o dell'UE.
Per le dogane, il protocollo significa che:
• Non ci saranno formalità doganali per le merci che circolano tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri UE.
• Le formalità doganali UE si applicheranno alle merci che entrano in o lasciano l'Irlanda del Nord da/verso il resto del mondo, compreso il Regno Unito. Vi sono eccezioni a questo riguardo per le merci considerate "non a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione", ossia quelle che non entreranno nel mercato unico dell'UE.
• Saranno effettuati controlli e verifiche su alimenti e animali vivi che entrano in Irlanda del Nord da paesi terzi, compreso dal resto del Regno Unito, per controllare il rispetto delle disposizioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) dell'UE.
• Saranno anche eseguiti controlli e ispezioni sulle merci soggette ad altri divieti e restrizioni elencati nel protocollo e sulle merci che entrano nell'Irlanda del Nord provenienti da paesi terzi, compreso il resto del Regno Unito, per controllare il rispetto delle norme applicabili. - Voglio iniziare o continuare a esportare dall'Irlanda del Nord in uno Stato membro UE dopo il 1º gennaio 2021.Quali norme si applicano in materia di IVA e accise?
A decorrere dal 1o gennaio 2021, si applica il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord. Ciò significa che le norme dell'UE in materia di IVA e di accise continueranno ad applicarsi a tutte le merci che entrano in ed escono dall'Irlanda del Nord.
Non vi saranno pertanto modifiche nel regime IVA e delle accise per le aziende UE che commerciano direttamente con l'Irlanda del Nord, purché le merci restino all'interno dell'Irlanda del Nord o dell'UE. Gli operatori devono conoscere le disposizioni in materia di IVA e di accise per le merci scambiate tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna.
Per quanto riguarda l'IVA, le norme dell'UE continueranno ad applicarsi all’Irlanda del Nord. Le merci vendute e trasportate verso/dall’Irlanda del Nord verso/da uno Stato membro UE saranno trattate come merci oggetto di scambi transfrontalieri all'interno dell'UE. I commercianti dell'Irlanda del Nord devono usare il nuovo prefisso XI per trasferire le merci negli Stati membri dell'UE.
Le merci che entrano in o escono dall'Irlanda del Nord verso/da un paese non UE, compreso il resto del Regno Unito, sono soggette alle norme UE in materia di IVA.
Le merci esportate dall'Irlanda del Nord verso il Regno Unito sono esenti dall'IVA nell'UE. Il fornitore delle merci esportate deve poter dimostrare che le merci hanno lasciato l'Irlanda del Nord e l'UE.
Per quanto riguarda le accise, le norme dell'UE continueranno ad applicarsi in Irlanda del Nord. I beni soggetti ad accisa (come i prodotti del tabacco, le bevande alcoliche, ecc.) che sono venduti e trasportati verso/dall'Irlanda del Nord verso/da uno Stato membro UE saranno trattati come merci oggetto di scambi transfrontalieri all'interno dell'UE.
Gli operatori dell'Irlanda del Nord che vogliono trasferire prodotti soggetti ad accisa tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri UE devono essere registrati e abilitati nel sistema SEED, per ricevere un nuovo codice SEED che inizia con "XI". Al riguardo, gli operatori devono utilizzare le procedure e i sistemi dell’Unione europea (in particolare l’EMCS). I prodotti soggetti ad accisa saranno classificati e tassati in base alle norme specifiche UE in riguardanti struttura e aliquote delle accise.
Le merci che entrano o escono dall'Irlanda del Nord da/per il resto del Regno Unito saranno considerate importazioni o esportazioni ai sensi delle norme UE in materia di accise e saranno soggette alle relative tariffe e procedure. - Voglio esportare merci dall'Unione europea, attraverso l'Irlanda del Nord, verso la Gran Bretagna. Come posso dimostrare di poter beneficiare dell'esenzione IVA per le merci esportate in un paese terzo?
Per beneficiare dell'esenzione IVA per le merci esportate in un paese terzo, occorre poter dimostrare che le merci hanno lasciato l'UE. La documentazione doganale, come la certificazione di uscita, rilasciata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione, può essere utilizzata per dimostrare di poter beneficiare dell'esenzione IVA. - Sono un operatore dell'Irlanda del Nord che riceve/invia merci da/in GB. Sarò soggetto a formalità doganali per tali merci?
Sì. Secondo il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord rimane parte del territorio doganale dell'UE e le norme e le procedure doganali dell'UE continueranno a esservi applicabili. La Gran Bretagna non farà più parte del territorio doganale dell'UE a partire dal 1º gennaio 2021.
Ciò significa che le formalità doganali da espletare per i movimenti di merci tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna sono le stesse che si applicano ai movimenti di merci verso/da uno Stato membro UE a un paese non UE. Cfr. domanda n. 2 per maggiori dettagli. - Saranno previsti requisiti di sicurezza per le merci che circolano dall'Irlanda del Nord alla Gran Bretagna? In quale sistema saranno elaborati?
Sì. Per i movimenti di merci tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna, ad esempio per le merci soggette a requisiti di sicurezza, sono previste delle formalità, identiche a quelle applicate alle merci che circolano dall'UE verso altri paesi terzi, come stabilito dal codice doganale dell'Unione (CDU).Per maggiori informazioni, cfr. la nota orientativa della Commissione. - Quando le merci importate in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna e da altri paesi non UE possono essere considerate "senza rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione" e quindi non soggette a formalità doganali?
Secondo il protocollo, le merci trasportate in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna mediante trasporto diretto possono essere considerate "non a rischio" di essere trasferite successivamente nell'UE quando:
• il dazio esigibile sulle merci secondo la tariffa doganale comune è pari a zero;
• si può dimostrare che il rischio che le merci vengano spostate nell’UE sia ridotto al minimo. Il modo principale per garantirlo è che l'importatore sia riconosciuto come un operatore che vende solo a consumatori finali in Irlanda del Nord, nell'ambito del regime "Trusted Traders Scheme" tra UE e Regno Unito.
Le merci provenienti da altri paesi non UE introdotte in Irlanda del Nord mediante trasporto diretto possono essere considerate "non a rischio" quando:
• il dazio esigibile in base alla tariffa doganale comune dell'Unione è pari o inferiore al dazio esigibile in base alla tariffa doganale del Regno Unito
oppure
• l'importatore rientra nel "Trusted Trader Scheme" e importa il bene per la vendita a consumatori finali dell'Irlanda del Nord. Inoltre, la differenza tra il dazio esigibile in base alla tariffa doganale comune dell'Unione e il dazio esigibile in base alla tariffa doganale del Regno Unito deve essere inferiore al 3% del valore doganale della merce. - Come possono le aziende registrarsi nel "Trusted Trader Scheme"?
Gli operatori che desiderano utilizzare il sistema “operatori affidabili” devono presentare domanda alle autorità competenti del Regno Unito e provare che rispondono ai requisiti definiti nella decisione del comitato congiunto. Una volta verificati e abilitati dalle autorità del Regno Unito, gli operatori devono continuare a rispettare le condizioni, pena la sospensione o la revoca dell’abilitazione.
Tenuto conto del breve periodo di preparazione, l'accordo prevede la possibilità di avviare il regime di “operatore affidabile” sulla base di autorizzazioni provvisorie, concesse a determinate condizioni. Gli operatori possono richiedere abilitazioni provvisorie nei primi due mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato congiunto. - Quando le merci introdotte in Irlanda del Nord dal Regno Unito possono essere considerate non destinate al trattamento commerciale e quindi non soggette a formalità doganali?
Le merci introdotte in Irlanda del Nord possono essere considerate non destinate al trattamento commerciale quando:
• l'importatore ha realizzato un fatturato annuo totale inferiore a 500.000 sterline nel suo ultimo esercizio finanziario completo; oppure
• per alcuni settori, quali l'alimentazione, l'edilizia, i servizi sanitari, le organizzazioni non a scopo di lucro e i mangimi animali, quando l'ulteriore trattamento avviene in Irlanda del Nord ed è finalizzato esclusivamente alla vendita a consumatore finale o al consumo in NI o GB. - Posso avvalermi del regime doganale di perfezionamento attivo per le merci importate in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna, che intendo lavorare in uno Stato membro UE?
Sì. In questo scenario, le merci introdotte in Irlanda del Nord possono essere vincolate a qualsiasi regime speciale previsto dalla legislazione doganale UE, quali il perfezionamento attivo o il deposito doganale. Le merci possono poi essere trasportate e lavorate in un altro Stato membro, purché ciò sia consentito nell'autorizzazione per il perfezionamento attivo rilasciata dall'autorità doganale competente. Un operatore stabilito in uno Stato membro UE può essere il titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
È possibile richiedere alle autorità nazionali un'autorizzazione nazionale di perfezionamento attivo. - Come posso essere sicuro che le merci che sto importando nell'UE dal Regno Unito beneficino dell’esenzione dei dazi prevista dalle disposizioni della bozza di accordo UE-UK?
La bozza di Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'introduzione di tariffe e contingenti zero per tutti gli scambi di merci originari dell'UE o del Regno Unito. Le disposizioni relative a tariffa e contingente zero si applicano a tutte le merci conformi alle apposite norme in materia di origine.
Affinché le merci in importazione beneficino del trattamento in esenzione di dazio, occorre fare richiesta di trattamento preferenziale. La richiesta deve essere accompagnata da un’attestazione d'origine, redatta dall'esportatore, in cui si affermi che il prodotto può beneficiare del trattamento preferenziale.
Spetta all'esportatore accertarsi che siano soddisfatte le condizioni per rilasciare un’attestazione di origine e che le informazioni fornite siano corrette. Gli importatori unionali devono conservare l’attestazione di origine e fornirne copia all'autorità doganale dell'UE, se necessario. In alternativa, l'importatore può richiedere il trattamento preferenziale sulla base delle proprie conoscenze, in linea con le condizioni stabilite nella bozza di accordo UE-Regno Unito (articolo ORIG.18), qualora disponga di tutte le informazioni per provare il carattere originario della merce.
La bozza di accordo UE-Regno Unito contiene anche una disposizione di "non-alterazione" (articolo ORIG.16). Ciò significa che, affinché le merci possano beneficiare di un trattamento preferenziale, la manipolazione (ad es. la trasformazione) delle merci in un altro paese terzo deve essere rigorosamente limitata.
Le piccole spedizioni sono esentate dall'obbligo dell’attestazione di origine. Per poter essere qualificata come "piccola spedizione", il valore totale delle merci non deve superare 500 EUR per i prodotti spediti in piccoli colli o 1200 EUR per i prodotti contenuti nel bagaglio personale del viaggiatore.
Si noti che l'accordo non contiene alcuna deroga o misura transitoria che escluda il requisito del possesso della documentazione adeguata per provare l'origine e quindi beneficiare del trattamento preferenziale. - Quali informazioni devono figurare nell’attestazione di origine di un esportatore del Regno Unito? Gli esportatori del Regno Unito devono avere un codice di Esportatore Registrato UE (REX)?
La bozza di accordo UE-Regno Unito stabilisce le norme per le attestazioni di origine (articolo ORIG.19) e il formato di tali attestazioni (allegato ORIG-4). Nell’attestazione di origine deve essere indicato un numero di riferimento che identifichi l'esportatore.
Per gli esportatori UK, il numero sarà assegnato secondo le norme del Regno Unito, che devono stabilire un numero di identificazione per i propri esportatori. Il Regno Unito non utilizzerà il sistema REX, e prevede invece di utilizzare i codici di registrazione EORI: si invita a consultare le autorità nazionali del Regno Unito per maggiori informazioni. - Se l’attestazione di origine non viene presentata in tempo, è possibile farlo retroattivamente?
Sì. Gli importatori dell'UE possono presentare una richiesta retroattiva per il trattamento preferenziale delle merci importate dal Regno Unito, fino a tre anni dopo la data di importazione. Ciò vale anche per le esportazioni dell'UE nel Regno Unito. Questa disposizione è intesa a prevedere il rimborso dei dazi già pagati, ma non esime l'importatore dal possesso dell'attestazione d'origine per poter beneficiare del trattamento preferenziale (a meno che l'importatore non richieda la preferenza in base alle proprie conoscenze qualora disponga delle informazioni relative al carattere originario della merce). - Come posso assicurarmi che le merci che sto esportando dall'UE verso il Regno Unito non siano soggette a dazi doganali nel Regno Unito?
Ai sensi della bozza di accordo UE-Regno Unito, le merci originarie dell’UE beneficeranno dell’accesso al mercato UK a dazi e contingenti zero.
Per beneficiare di questo trattamento preferenziale, è necessario rispettare i requisiti stabiliti nel capitolo "Norme in materia di origine" della bozza di accordo UE-Regno Unito.
Ciò significa che:
- Il prodotto che si intende esportare deve essere originario dell'UE, cioè il processo di produzione deve soddisfare un elenco di requisiti. È possibile valutare se il prodotto soddisfa tali requisiti qui.
- Il prodotto deve essere inviato direttamente al Regno Unito, cioè deve rispettare la regola della "non-alterazione".¬
- L'importatore può richiedere che venga fornita un’attestazione di origine, che provi che il prodotto è originario dell'UE.
- L’attestazione di origine deve contenere le informazioni richieste dalla bozza di accordo UE-UK (allegato ORIG-4). Tale attestazione deve essere apposta sulla fattura o su altro documento che identifichi la merce in modo sufficientemente preciso da consentirne l'identificazione.
Al fine di rilasciare un’attestazione valida per esportare nel Regno Unito, è necessario essere registrati nel sistema UE dell’Esportatore registrato (REX). A tal fine, occorre compilare un modulo di richiesta e consegnarlo alle autorità nazionali competenti, che attribuiranno un codice di esportatore registrato e lo inseriranno nel sistema REX.
Maggiori informazioni sul sistema REX sono disponibili qui. - Sono un'azienda UE che esporta merci nel Regno Unito. Posso rilasciare un'attestazione d'origine se non ho tutte le dichiarazioni del fornitore per i materiali e i componenti usati per la fabbricazione del prodotto?
Secondo le regole doganali dell'UE, quando un fornitore fornisce a un esportatore UE le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci, affinché l'esportatore UE possa rilasciare un'attestazione di origine, il fornitore deve fare una dichiarazione del fornitore. Questo per garantire che gli esportatori abbiano le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci e, se del caso, rilasciare un'attestazione di origine ai fini del commercio preferenziale.
Tuttavia, data l'adozione e la pubblicazione molto tardiva dell'accordo, i fornitori potrebbero non essere in grado di rilasciare tale dichiarazione formale prima che la bozza di accordo UE-Regno Unito inizi a essere applicata il 1° gennaio. Per affrontare questa situazione, la Commissione ha adottato norme transitorie che si applicheranno fino alla fine del 2021. Queste permettono a un esportatore dell'UE di fare una dichiarazione sulla base delle informazioni già a sua disposizione, anche se riceve le dichiarazioni formali del fornitore solo in seguito.
L'esportatore è comunque responsabile di garantire che l'attestazione di origine e le informazioni fornite siano corrette. L'esportatore deve inoltre disporre di tutte le dichiarazioni del fornitore entro il 1° gennaio 2022, in caso contrario deve informare l'importatore che l'attestazione d'origine non può essere comprovata. - Sono un esportatore di merci originarie dell’UE. Il ritiro del Regno Unito dall'UE influirà sulla mia capacità di accedere al trattamento preferenziale per le mie merci?
Secondo la bozza di accordo commerciale di cooperazione UE-Regno Unito, gli operatori commerciali dell'UE e del Regno Unito devono rispettare regole in materia di origine paragonabili a quelle che l'UE e il Regno Unito hanno con altri partner commerciali.
Dal 1° gennaio 2021, gli operatori commerciali dovranno dimostrare il carattere originario delle merci per poter beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto dalla bozza di accordo. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine contenuti nella bozza di accordo saranno soggette a dazi doganali.
L'autocertificazione dell'origine delle merci sarà possibile per gli scambi tra l'UE e il Regno Unito, rendendo così più facile per il commerciante dimostrare l'origine dei propri prodotti. Inoltre, gli esportatori UE beneficeranno di un'ulteriore flessibilità nella raccolta di prove documentali che dimostrino l'origine nel corso del primo anno, in modo da consentire ai loro prodotti di beneficiare delle preferenze nonostante il breve termine che intercorre tra la conclusione e l'applicazione dell'accordo.
Ne risentiranno anche gli esportatori dell'UE che commerciano con i partner preferenziali dell'UE diversi dal Regno Unito. Il contenuto del Regno Unito (sia i materiali che le operazioni di trasformazione) sarà considerato "non originario" nel determinare l'origine preferenziale delle merci nell'ambito dei regimi preferenziali commerciali dell'UE. Pertanto le merci prodotte nell'UE con contenuto rilevante del Regno Unito per l'acquisizione dell'origine non saranno considerate originarie dell'UE. In quanto tali, non potranno beneficiare dei regimi commerciali preferenziali dell'UE con altri paesi terzi. Gli esportatori dell'UE dovranno rivedere le loro catene di approvvigionamento se vogliono evitare che ciò accada.
Per mantenere il loro status di origine preferenziale, le merci scambiate nell'ambito di regimi preferenziali dell'UE diversi da quello con il Regno Unito, che transitano attraverso il Regno Unito, dovranno soddisfare anche i requisiti relativi al trasporto diretto/non-manipolazione, contenuti in tali accordi preferenziali dell'UE. - Il database TARIC è stato aggiornato per tener conto della bozza di accordo UE-UK?
Sì – il database TARIC è stato aggiornato e indica che, a partire dal 1° gennaio 2021, le merci originarie della Gran Bretagna (GB) potranno beneficiare delle misure preferenziali (tariffa zero), in linea con la bozza di accordo UE-Regno Unito.
Il codice da utilizzare per le attestazioni di origine è U116, mentre quello per le informazioni di cui è a conoscenza l'importatore è U117. Ulteriori informazioni su TARIC sono disponibili qui. - Intendo trasportare merci dall'Irlanda a un altro Stato membro dell'UE, transitando nel Regno Unito. Quali norme e procedure si applicano a questo transito?
In caso di movimenti da uno Stato membro UE a un altro attraverso la Gran Bretagna, le merci possono essere spostate con l'espletamento di ridotte formalità doganali in regime doganale di transito.
Il Regno Unito è Parte contraente della Convenzione sul Transito Comune (CTC) dal 1° gennaio 2021. Ciò significa che il Regno Unito può utilizzare il regime del transito comune e continuerà ad avere accesso al sistema NCTS e ad altri sistemi informatici.
La dichiarazione di transito può quindi essere redatta elettronicamente attraverso il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS).
Una dichiarazione di transito che includa tutti i dati relativi alla sicurezza può essere utilizzata anche per conformarsi ai requisiti della dichiarazione ENS, entro determinati limiti di tempo.
Le autorità nazionali sono in grado di offrire assistenza sulle modalità per accedere e completare le dichiarazioni di transito.
È inoltre possibile richiedere lo status di speditore/destinatario autorizzato presso le autorità doganali nazionali.
Il Regno Unito e l'UE aderiscono entrambe alla convenzione TIR. Pertanto è possibile anche utilizzare il regime di transito TIR.
Maggiori informazioni sulle regole di transito sono disponibili qui. - Per le merci che si spostano da uno Stato membro all'altro dell'UE, in transito attraverso la Gran Bretagna, è necessario presentare una dichiarazione in dogana al momento del rientro nell'UE?
No. Tuttavia, per le spedizioni che transitano da uno Stato membro all'altro attraverso un paese terzo è richiesta una dichiarazione ENS al momento del rientro nell'Unione. Maggiori informazioni sulle regole di transito sono disponibili qui. - Sono una società con sede in Irlanda del Nord e intendo esportare merci in uno Stato membro dell'Unione europea, transitando in un altro Stato membro. Quali regole e procedure devo rispettare?
Se la società ha sede in Irlanda del Nord, non vi sono controlli o formalità doganali in caso di esportazione diretta delle merci in uno Stato membro dell'UE, in base al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Se le merci sono destinate a uno Stato membro dell'UE ma si intende transitare attraverso il Regno Unito, tali merci devono viaggiare in regime di transito unionale. Cfr. domanda 32. - Intendo esportare beni soggetti ad accisa (alcol, prodotti del tabacco, carburante) dall'Unione europea al Regno Unito. Quali norme e imposte si applicano in materia di accise?
Dal 1° gennaio 2021 non sarà più possibile esportare prodotti soggetti ad accisa nel Regno Unito utilizzando solo il sistema EMCS. I documenti di accompagnamento dell'UE – Documento di accompagnamento semplificato (SAD) e documenti di accompagnamento elettronici (EAD) – non saranno più accettati in Gran Bretagna. Per le regole per l'ingresso dei prodotti soggetti ad accisa in Gran Bretagna, consultare il sito web del governo britannico.
Anche le transazioni di prodotti soggetti ad accisa tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna saranno soggette alle norme dell'UE per l'importazione o l'esportazione di prodotti soggetti ad accisa. Gli operatori dell'Irlanda del Nord devono utilizzare l'EMCS e seguire le procedure dell'UE in caso di movimenti di prodotti soggetti ad accisa da/per gli Stati membri dell'UE.
Cfr. gli orientamenti della Commissione per informazioni più dettagliate sulle norme applicabili ai prodotti soggetti ad accisa al termine del periodo transitorio. - Le merci già in viaggio dall'UE verso il Regno Unito o viceversa, prima della mezzanotte del 31 dicembre, dovranno essere dichiarate in dogana se arrivano alla loro destinazione finale solo dopo il 1° gennaio 2021?
Le merci dell'Unione che partono da uno Stato membro dell'UE prima del 31 dicembre 2020 e che arrivano a destinazione dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate merci intracomunitarie per le quali non si applicano procedure doganali.
Tuttavia, una volta arrivate al confine UE-Regno Unito, è necessario fornire la prova che il movimento è iniziato prima del termine del periodo di transizione e che si tratta di merci unionali.
La prova che le merci sono state spedite prima del termine del periodo transitorio può essere fornita mediante alcuni documenti quali ad esempio i documenti di trasporto. Il documento deve indicare la data in cui è iniziata la circolazione delle merci in questione.
La prova che le merci sono merci unionali può essere fornita mediante documenti di cui all'articolo 199 del Regolamento di esecuzione del Codice doganale dell'Unione.
Se la prova richiesta non può essere fornita, quando le merci entrano in libera pratica nell'UE dovranno essere pagati i dazi doganali applicabili, l'IVA e le accise.
Il punto 5.3 di questa nota orientativa illustra gli ulteriori aspetti.
I controlli alle frontiere si applicheranno agli animali e alle merci che rientrano nei requisiti SPS e che arrivano nell'UE a partire dal 1° gennaio 2021 00:00 CET, indipendentemente dall'ora di partenza della partita. - Devo espletare le formalità relative ai miei obblighi IVA B2B relativi alle esportazioni verso la Gran Bretagna (GB) per il 2020?
A partire dal 1° gennaio 2021, le norme UE in materia di IVA non saranno più applicabili in GB. Ciò significa che tutti i movimenti di merci tra l'UE e la GB saranno considerati come importazioni o esportazioni e saranno soggetti a formalità doganali.
Gli operatori dell'UE e del Regno Unito, tuttavia, continueranno a presentare le loro dichiarazioni intracomunitarie (o elenchi delle vendite CE) per l'ultimo periodo fiscale, che termina il 31 dicembre 2020.
Per gli scambi di merci con l'Irlanda del Nord si applicano norme diverse (cfr. domanda 16). - Dovrò pagare l'IVA e completare le formalità doganali in caso di acquisti online da aziende con sede in GB?
A partire dal termine del periodo transitorio, le forniture e i movimenti di merci tra l'UE e la GB sono soggetti alle norme IVA sulle importazioni e sulle esportazioni. L'IVA sarà dovuta all'importazione nell'UE, all’aliquota che si applica alle stesse merci nello Stato membro interessato.
Le merci introdotte nell'UE dal Regno Unito saranno soggette a formalità doganali e potranno essere soggette a controlli doganali conformemente alle norme doganali dell'UE.
Le vendite online di merci da e verso l'Irlanda del Nord continueranno a essere trattate come forniture dell'UE - Come posso richiedere un rimborso IVA dopo il 2020?
Ai sensi dell'Accordo di recesso, le domande di rimborso dell'IVA relative al 2020, per l'IVA versata nell'UE a un soggetto passivo nel Regno Unito o viceversa, possono essere presentate secondo la procedura abituale fino al 31 marzo 2021. I soggetti passivi stabiliti nell'UE devono chiedere i loro rimborsi al Regno Unito quanto prima, in modo da consentirne la lavorazione per tempo.
Dopo tale data, i soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE, compresa la GB, devono presentare la loro domanda di rimborso direttamente allo Stato membro in questione. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo del paese terzo designi un rappresentante fiscale nell'UE per ottenere il rimborso.
Per maggiori informazioni, cfr. la nota orientativa della Commissione sull'IVA dopo il periodo di transizione. - Sono un'impresa dell'UE che vende servizi digitali a clienti nel Regno Unito. Posso continuare a utilizzare il sistema IVA Mini-One Stop Shop (MOSS) per adempiere ai miei obblighi IVA con il Regno Unito?
No. Dopo la fine del periodo di transizione, non sarà possibile utilizzare il MOSS per dichiarare e pagare l'IVA dovuta nel Regno Unito. Occorrerà conformarsi alle norme applicabili nel Regno Unito, e potrebbe anche essere necessario registrarsi ai fini IVA nel Regno Unito.
Al termine del periodo di transizione, i fornitori stabiliti nel Regno Unito dovranno passare a e avvalersi del "regime non unionale" in uno Stato membro dell'UE.
Per continuare a far parte del regime, i fornitori britannici registrati nel "regime dell'Unione" del Regno Unito e stabiliti anche in uno Stato membro dell'UE, devono trasferire la loro registrazione MOSS IVA in uno Stato membro dell'UE a partire dal 1° gennaio 2021.
Per maggiori informazioni, consultare la nota orientativa sull'IVA sui servizi. - Sono un'impresa dell'UE che fornisce servizi ai partner del Regno Unito o riceve servizi da partner GB. Quali sono i miei obblighi IVA?
Quando i servizi sono venduti tra imprese, l'IVA è normalmente dovuta nello Stato membro del cliente.
Ciò significa che, dopo la fine del periodo transitorio, la prestazione di servizi da parte di un'impresa del Regno unito a un'impresa dell'UE sarà, di norma, imponibile nello Stato membro in cui il cliente è stabilito e il cliente sarà responsabile dell'IVA.
La prestazione di servizi da parte di un'impresa dell'UE a un'impresa del Regno Unito sarà, di norma, considerata come situata al di fuori dell'UE e pertanto non imponibile ai sensi delle norme dell'UE in materia di IVA. I servizi forniti a un cliente UK saranno regolati dalle norme IVA nazionali del Regno Unito.
Per maggiori informazioni sulla situazione specifica a partire dal 1° gennaio 2021, si consiglia di consultare le autorità nazionali. - Qual è la procedura CP42 e quando la uso per importare merci dal Regno Unito all'UE?
Il regime doganale 42 (CP42) è una procedura di semplificazione che prevede un differimento del pagamento dell'IVA all'importazione sulle merci sdoganate all'arrivo nell'UE. In questo caso l'IVA è versata in uno Stato membro diverso da quello in cui le merci sono entrate per la prima volta nell'UE.
Può essere utilizzato quando merci importate dall'esterno dell'UE (ad esempio da GB) in uno Stato membro dell'UE vengono successivamente vendute a una società di un altro Stato membro dell'UE (ossia una "fornitura intracomunitaria").
Per utilizzare CP42 all'importazione, è necessario essere in grado di fornire le seguenti informazioni alle autorità doganali:
• il numero di identificazione IVA o il numero di identificazione IVA del rappresentante fiscale rilasciato nello Stato membro di identificazione;
il numero di identificazione IVA del cliente rilasciato in un altro Stato membro o il proprio numero di identificazione IVA rilasciato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci;• la prova che le merci importate sono destinate a essere trasportate o spedite dallo Stato membro d'importazione verso un altro Stato membro.
Si noti che l'applicazione del regime doganale 42 e le sue esigenze possono variare a seconda dello Stato membro d'importazione interessato. Vi raccomandiamo pertanto di mettersi in contatto con le autorità doganali dello Stato membro d'importazione per ulteriori dettagli.
Le importazioni in Irlanda del Nord possono ancora beneficiare della procedura CP42 se seguite da un approvvigionamento intracomunitario. - Dopo gennaio 2021 voglio trasferire la residenza dal Regno Unito in uno Stato membro dell'Unione europea. I miei effetti personali saranno soggetti alle formalità doganali e all'IVA?
I beni personali di persone che trasferiscono la residenza nell'UE da un paese terzo hanno generalmente diritto all'esenzione dall'IVA e dai dazi doganali purché vengano rispettate determinate condizioni.
Di norma, hanno diritto all’esenzione di cui sopra solo le persone che hanno vissuto al di fuori dell'UE per più di 12 mesi, ma in alcuni casi le autorità nazionali possono fare eccezioni.
Altre categorie di merci, come quelle importate per un matrimonio, le merci oggetto di un'eredità o le merci oggetto di uno scambio di doni tra due privati (per uso non commerciale), hanno anch'esse diritto all'esenzione dall'IVA e dai dazi doganali, purché siano soddisfatti determinate requisiti.
È necessario fornire alle autorità doganali la prova che le merci soddisfino le condizioni per l'esenzione dall'IVA.
I prodotti alcolici o i tabacchi, che rientrano tra i propri beni personali, non hanno diritto all'esenzione dall'IVA o dalle accise, ad eccezione delle normali franchigie a disposizione dei viaggiatori.
Consultate il nostro sito web per maggiori informazioni sugli sgravi IVA e sulle franchigie doganali, oppure contattate le autorità nazionali. - Devo pagare l'IVA sulle merci che porto nell'UE dalla Gran Bretagna se queste viaggiano nel mio bagaglio personale?
Le merci contenute nel bagaglio personale del viaggiatore, provenienti dalla Gran Bretagna, non saranno soggette al pagamento dell'IVA, purché siano destinate esclusivamente al consumo personale.
I prodotti alcolici o i tabacchi sono soggetti alle normali franchigie per i viaggiatori. - Se acquisto merci on line per uso personale dalla Gran Bretagna, ho l’obbligo di pagare l'IVA e di completare le formalità doganali?
— Sì. A partire dal 1º gennaio 2021, le merci acquistate per uso personale da un’impresa on line del Regno Unito saranno soggette a formalità doganali, e al pagamento delle relative tasse, laddove siano applicabili.
L'accisa sarà dovuta sull'alcol e sui tabacchi provenienti dalla Gran Bretagna e deve essere pagata prima che le merci siano svincolate.
Per quanto riguarda l'IVA,
- Fino al 30 giugno 2021, solo le merci che entrano nell'UE provenienti da un paese terzo con un valore in dogana pari o superiore a 22 EUR sono soggette all'IVA.
- A partire dal 1º luglio 2021, tutte le spedizioni in ingresso nell’UE, provenienti da un paese terzo (compresa la Gran Bretagna) saranno soggette al pagamento dell’IVA, indipendentemente dal loro valore.
Talvolta le imprese online, gli operatori postali e/o i servizi di trasporto si occupano della gestione della parte amministrativa relativa all'IVA e ai dazi dovuti sui beni non unionali in ingresso nell'UE. Quando si acquista online dal Regno Unito si raccomanda di leggere attentamente i termini e le condizioni nonché i dettagli relativi alle consegne.
Per ulteriori informazioni, contattare le autorità nazionali. - Sono proprietario di un’imbarcazione da diporto, acquistata in Francia ma che tengo in un porto del Regno Unito. Una volta concluso il periodo di transizione, sarà necessario, per tale imbarcazione, espletare le formalità doganali?
Se l’imbarcazione da diporto è stata importata o fabbricata nell'UE, sarà considerata come avente lo status di merce unionale. Dal 1º gennaio 2021 le merci dell'Unione presenti nel territorio doganale del Regno Unito perderanno lo status di merci unionali per diventare merci del Regno Unito.
Se, alla data del 1º gennaio 2021, la suddetta imbarcazione si trova in un porto dell'UE oppure sta navigando in acque territoriali dell'UE, manterrà il suo status di merce unionale. Tuttavia, se, alla data del 1 gennaio 2021 l’imbarcazione si trova nel Regno Unito, al momento dell'arrivo nelle acque territoriali dell'Unione il suo status sarà quello di merce proveniente da paese terzo. Ciò significa che sarà trattata come merce non unionale e pertanto sottoposta agli stessi controlli doganali delle imbarcazioni provenienti da un paese terzo.
Se l’imbarcazione viene riportata nell'UE e soddisfa i requisiti richiesti per essere considerata una merce in reintroduzione, allora può essere dichiarata in dogana in quanto tale. In caso contrario, può essere dichiarata come merce non unionale in ammissione temporanea. In entrambi i casi, la dichiarazione può essere fatta nel momento in cui si attraversa la frontiera. - Possiedo un’imbarcazione tenuta nel Regno Unito, sarà possibile portarla nelle acque territoriali dell'UE, per partecipare a concorsi/gare o vacanze, senza dover espletare le formalità doganali, o senza dover pagare l'IVA o altre tasse?
Un’imbarcazione o un aeromobile a uso privato possono essere temporaneamente trasportati nell'UE da un paese terzo, senza pagare l'IVA o altri oneri, attraverso una procedura doganale di ammissione temporanea. Per beneficiare di questa procedura con esenzione totale dai dazi all'importazione, l’imbarcazione o l'aeromobile devono essere immatricolati al di fuori dell'UE e di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio unionale. Devono, inoltre, lasciare nuovamente l'UE entro termini stabiliti: 6 mesi per un aeromobile e 18 mesi per un’imbarcazione/nave. - Sono proprietario di un'autovettura immatricolata nel Regno Unito, voglio portarla nel territorio unionale per immatricolarla nuovamente in uno Stato membro. Dovrò espletare le formalità doganali e pagare le tasse nell'UE?
Veicoli e aeromobili a uso privato possono beneficiare di un'esenzione IVA se introdotti nell'UE da un paese terzo a condizione che rispondano a determinati requisiti, come per esempio quello di essere stati di proprietà del titolare per un periodo minimo di sei mesi. Sarà necessario fornire, altresì, documenti che dimostrino che il veicolo o l’aeromobile è stato pagato, tassato e immatricolato all'estero.
Per ulteriori informazioni sulla procedura da seguire per avere l’esenzione, contattare le autorità nazionali. - Qualora, dopo il 1º gennaio 2021, volessi importare dal Regno Unito un'autovettura di seconda mano sarà necessario porre in essere una procedura di sdoganamento e pagare le tasse?
Le merci importate direttamente dall'Irlanda del Nord non saranno soggette a tasse e formalità doganali, conformemente a quanto stabilito dal protocollo sull'Irlanda e sull'Irlanda del Nord.
Le merci importate nell'UE dalla Gran Bretagna, dopo il 1º gennaio 2021, saranno soggette all'IVA e alle formalità doganali, come le merci importate da qualsiasi altro paese terzo. Queste formalità saranno poste in essere indipendentemente dal fatto che le merci siano nuove o di seconda mano.
Per le autovetture e altri tipi di veicoli importati nell'UE dalla Gran Bretagna, che dovranno essere immatricolati nello Stato membro di destinazione dell'UE, entro un termine stabilito, potrebbe essere richiesto il pagamento di una tassa di immatricolazione. - Se volessi portare nel Regno Unito un bene culturale, quali condizioni è necessario soddisfare?
Ai sensi della normativa unionale, per esportare determinati beni culturali come questi indicati in elenco, è necessaria una licenza di esportazione:
• Vecchi arredi (più di 50 anni) o
• Vecchi libri (più di 100 anni) aventi un valore superiore a 50.000 EUR o
• Vecchie cartine stampate (più di 200 anni, aventi un valore superiore a 15.000 EUR).
A decorrere dal 1° gennaio 2021, tali obblighi si applicano in relazione ai viaggi tra l'UE e il Regno Unito. Queste disposizioni si applicano anche ai singoli viaggiatori. - Sto viaggiando da uno Stato membro dell'UE a destinazione del Regno Unito con al seguito 10.000 EURO o più in contanti (o l’equivalente in altre valute), devo dichiarare in dogana tale valore al momento in cui lascio il territorio unionale?
Ai sensi della normativa unionale, chiunque entri o esca dall'UE con al seguito 10.000 EURO o più in contanti (o l’equivalente in altre valute) o in strumenti negoziabili al portatore deve presentare una dichiarazione alle autorità doganali dello Stato membro attraverso il quale si sta entrando o uscendo dall'UE.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, tale obbligo si applica anche ai viaggi dall'UE a destinazione Regno Unito e vice versa. Le autorità doganali possono effettuare controlli sulle persone fisiche, sui loro bagagli e sui loro mezzi di trasporto e possono trattenere contanti che non siano stati dichiarati.
A partire dal 3 giugno 2021, i viaggiatori dovranno anche rilasciare una dichiarazione quando entrano o escono dall'UE trasportando monete aventi un contenuto in oro del 90% o lingotti con un contenuto in oro di almeno il 99,5 %, aventi un valore pari o superiore a 10.000 EURO. - Quali sono le norme relative al trasporto di prodotti alimentari nell’UE o nell’Irlanda del Nord provenienti dal Regno Unito e destinati al proprio personale consumo?
A decorrere dal 1º gennaio 2021 è vietato introdurre nell'UE, provenienti dal Regno Unito, determinati prodotti di origine animale, quali carne e latte (compresi, ad esempio, prosciutto e formaggio). Questo divieto include il loro trasporto per il consumo personale nel proprio bagaglio.
Queste regole si applicheranno anche ai movimenti di merce tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord.
Maggiori informazioni sono disponibili nelle linee guida della Commissione relative ai viaggi tra l'UE e il Regno Unito (sezione 5.3) - Posso portare piante nell'UE dal Regno Unito?
È vietato introdurre nell'UE determinate piante o prodotti vegetali, provenienti da paesi terzi, come i tuberi-seme di patate o gli agrumi. La maggior parte delle altre piante come i fiori recisi e i bulbi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario.
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle linee guida della Commissione relative ai viaggi tra l'UE ed il Regno Unito (sezione 5.2). - Cosa succede quando un fornitore con sede nel Regno Unito dispone di scorte di sicurezza immagazzinate nell'UE e i clienti desiderano entrare in possesso di tali scorte dopo il 1º gennaio 2021?
Se le scorte di sicurezza sono vincolate al regime di deposito doganale nell'UE, alla fine del periodo di transizione, saranno considerate merci non unionali e le merci saranno soggette alle norme e alle procedure doganali dell'UE.
Per informazioni più dettagliate si rimanda alla sezione 5 della nota contenente le linee guida della Commissione. - Quali norme si applicano alle merci in temporanea custodia, arrivate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione ma svincolate dopo il 1º gennaio 2021?
La custodia temporanea delle merci nel Regno Unito non può durare più di 90 giorni dopo la fine del periodo di transizione. Durante tale periodo, le merci saranno soggette alle norme e alle procedure doganali dell'UE, fino alla fine della temporanea custodia nel Regno Unito.
Per maggiori informazioni sulla temporanea custodia si rimanda al paragrafo 5.2 delle linee guida della Commissione. - Come posso trattare le forniture vuoti a rendere provenienti dalla Gran Bretagna in ingresso nell’UE?
Le forniture vuoti a rendere provenienti dalla Gran Bretagna in ingresso nell'UE saranno soggette a formalità doganali a partire dal 1º gennaio 2021. Non sarà obbligatorio presentare un ENS (dichiarazione sommaria di entrata) se tali forniture non sono trasportate in base ad un contratto di trasporto.
Le dichiarazioni doganali per le forniture vuoti a rendere possono essere fornite per via orale o scritta, anche quando tali forniture sono esportate o riesportate nel Regno Unito.
Ulteriori informazioni sulle norme relative alle forniture vuoti a rendere sono disponibili in queste linee guida.
Detto questo, alcuni Stati membri possono adottare approcci leggermente diversi. Per questo motivo, è importante che si verifichi con lo Stato membro, interessato.
Il presente documento sintetizza l’impatto del ritiro del Regno Unito dal mercato unico e dall'Unione doganale dell'UE nei settori della fiscalità e delle dogane, a partire dal 1º gennaio 2021.
Le presenti FAQ (domande frequenti) possono servire da riferimento, fornendo risposte generali alle domande più comuni. Per maggiori informazioni, tuttavia, è opportuno contattare le proprie autorità nazionali e/o consultare le linee guida dettagliate disponibili su numerose tematiche nel sito Internet della Commissione.
Nelle presenti FAQ, la sigla "UK" si riferisce al territorio del Regno Unito, compresa l'Irlanda del Nord. L’espressione “Gran Bretagna” o "GB" si riferisce al territorio del Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord.
Un glossario dei termini tecnici si trova alla fine di questa FAQ.
Indice
COMMERCIO UE-REGNO UNITO
COMMERCIO UE-IRLANDA DEL NORD
COMMERCIO IRLANDA DEL NORD-GRAN BRETAGNA
TRATTAMENTO PREFERENZIALE
TRANSITO
MERCI IN MOVIMENTO AL TERMINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE
QUESTIONI RIGUARDANTI L'IVA
MOVIMENTI DI BENI PERSONALI
REGIMI DOGANALI SPECIFICI
GLOSSARIO
Operatori economici autorizzati (AEO)
Gli AEO sono operatori che, volontariamente, soddisfano una serie di criteri e lavorano in stretta cooperazione con le autorità doganali per garantire l'obiettivo comune della sicurezza della catena di approvvigionamento. Pertanto, hanno il diritto di beneficiare dei vantaggi derivanti da questo lavoro in tutta l'UE. Qualsiasi impresa, stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che fa parte della catena di approvvigionamento internazionale e che partecipa a operazioni doganali, può richiedere lo status di AEO.
Posti di ispezione frontalieri
I posti d'ispezione frontalieri sono posti di controllo in entrata specifici per animali vivi e prodotti di origine animale importati e che presentano un alto livello di rischio in quanto possono essere veicolo di trasmissione di gravi malattie umane e animali.
Tariffa doganale comune (CCT)
La "tariffa doganale comune" (CCT) si applica all'importazione di merci che attraversano le frontiere esterne dell'UE. La tariffa è comune a tutti gli Stati membri dell'UE, ma le aliquote del dazio dipendono dal prodotto importato e dalla provenienza dello stesso.
Convenzione relativa a un regime comune di transito (CTC)
Il regime di transito comune è utilizzato per la circolazione delle merci tra gli Stati membri dell'UE, i paesi dell'EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera), la Turchia (dal 1º dicembre 2012), la Repubblica del Nord Macedonia (dal 1º luglio 2015) e la Serbia (dal 1º febbraio 2016). Il funzionamento della procedura di transito comune con il Regno Unito è garantito in quanto il Regno Unito ha depositato il suo strumento di adesione il 30º gennaio 2019 presso il segretariato del Consiglio dell'UE.
Regime doganale 42 (CP42)
Il CP42 è una procedura semplificata che prevede un differimento del pagamento dell'IVA all'importazione sulle merci sdoganate all'arrivo nell'UE. Può essere utilizzato quando tali beni sono oggetto di una conseguente cessione comunitaria da parte dell’importatore in un altro Stato membro dell'UE (ossia una "fornitura intracomunitaria").
Deposito doganale
Il deposito doganale consente al proprietario delle merci di detenere merci non comunitarie importate nell’UE e di scegliere quando pagare i dazi o riesportare le merci. L'entità delle lavorazioni o trasformazioni consentite per le merci detenute in deposito è determinata dalla necessità di mantenere le merci in un buono stato di conservazione ai fini della loro successiva distribuzione.
EMCS
L’Excise Movement and Control System è un sistema informatizzato per il controllo della circolazione nell’UE dei prodotti in sospensione d’accisa. Il sistema registra, in tempo reale, i movimenti di alcole, tabacco e prodotti energetici per i quali le accise devono ancora essere pagate.
Codice EORI
Qualsiasi operatore economico stabilito nel territorio doganale dell'Unione ha bisogno che gli venga assegnato, a fini doganali, un codice identificativo (codice EORI), disponibile presso le autorità degli Stati membri. Le imprese e le persone fisiche che desiderano porre in essere attività commerciali devono utilizzare il codice identificativo EORI a essi attribuito, in tutte le procedure doganali per lo scambio di informazioni con le amministrazioni doganali.
Documento di accompagnamento elettronico (eAD)
Il DAE documenta i movimenti dei prodotti soggetti ad accisa in ogni fase dell'EMCS. In tale documento sono riportate informazioni relative alla partita di merce nonché dettagli sul movimento previsto di tali merci all'interno dell'UE.
Accisa
Le accise sono imposte indirette sulla vendita o sull'uso di prodotti specifici, come l'alcole, il tabacco e l'energia. Le entrate provenienti dalle accise vanno interamente al paese in cui sono pagate.
Perfezionamento attivo
Il perfezionamento attivo è un regime doganale posto in essere quando merci non unionali sono importate per essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di trasformazione, ad esempio ai fini della fabbricazione o della riparazione. All’importazione tali beni non sono soggetti ai dazi all’importazione, ad altre imposte relative all’importazione, quali IVA e/o accise, o a misure di politica commerciale.
Nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS)
Il sistema NCTS è il sistema digitale che gli operatori devono utilizzare per le dichiarazioni di transito relative ai movimenti di merci all'interno dell'UE.
Origine preferenziale
Le norme preferenziali d'origine determinano se le merci sono originarie di taluni paesi ai quali si applicano regimi e accordi speciali. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, le merci di origine preferenziale possono essere importate con aliquote più basse o ad aliquota zero, a seconda del trattamento tariffario preferenziale previsto.
Protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord
Il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, ora concordato dall'UE e dal Regno Unito, stabilisce le disposizioni necessarie per gestire le circostanze uniche dell'isola d'Irlanda, per mantenere le condizioni che favoriscano una buona cooperazione Nord-Sud, evitando di inasprire la situazione alla frontiera e proteggere l'accordo del Venerdì Santo del 1998 in tutte le sue dimensioni.
Regole di origine
Le norme d'origine determinano la provenienza delle merci ai fini doganali, cioè non da dove sono state spedite, ma dove sono state prodotte o fabbricate.
Informazioni sulla sicurezza (S & S)
Le informazioni relative alla sicurezza (S &S) devono essere incluse nelle dichiarazioni in dogana per le merci trasportate nell'UE
Requisiti sanitari e fitosanitari (SPS)
Le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) sono misure volte a proteggere l'uomo, gli animali e le piante da malattie, parassiti o contaminanti. La legislazione dell'UE stabilisce una serie dettagliata di tali norme per ridurre o eliminare l’eventuale rischio di una minaccia per la salute pubblica per la salute degli animali e delle piante nonché per proteggere animali e piante da malattie introdotte nell'UE da merci provenienti da paesi terzi.
SEED
SEED è un registro degli operatori economici, consultabile on line, che consente di verificare se un determinato codice accisa è valido e quali categorie di merci l'operatore in questione, identificato con quel codice, è autorizzato a commerciare.
Documento di accompagnamento semplificato (SAD)
Il documento amministrativo unico (DAU) è un modulo utilizzato per le dichiarazioni doganali nell'UE, in Svizzera, in Norvegia, in Islanda, in Turchia, nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Serbia. È composto da un insieme di otto copie ciascuna con una funzione diversa. L'utilizzo di un unico documento riduce gli oneri amministrativi e promuove la standardizzazione e l'armonizzazione dei dati raccolti sugli scambi.
TARIC
TARIC, la tariffa integrata dell'UE, è una banca dati multilingue contenente tutte le misure in materia doganale, commerciale e agricola relative alla normativa dell’UE. Scopo della TARIC è quello di rendere visibili le diverse norme da applicare a determinati prodotti quando vengono importati nell'UE.
Tariffe
I dazi doganali sulle importazioni di merci sono chiamati tariffe.
Paese terzo
Un paese terzo è un paese non facente parte dell'UE.
Convenzione TIR
TIR sta per Transports Internationaux Routiers ed è un sistema di transito doganale internazionale utilizzato da oltre 50 paesi. Tale regime consente alle merci di spostarsi sotto controllo doganale attraverso le frontiere internazionali senza il pagamento dei dazi e delle tasse normalmente dovuti all'importazione (o all'esportazione). Una condizione del regime TIR è che la circolazione delle merci deve includere il trasporto su strada.
Transito
Il transito è uno strumento doganale a disposizione degli operatori che spostano merci attraverso frontiere o territori senza pagare le tasse dovute in linea di principio quando le merci entrano (o escono) dal territorio richiedendo così una sola formalità doganale (finale).
Codice doganale dell'Unione (CDU)
Il CDU è il regolamento quadro per le norme e le procedure doganali in tutta l'UE, adattato alle moderne realtà commerciali e ai moderni strumenti di comunicazione.
Merci unionali
Le merci unionali sono merci immesse in libera pratica nell'UE.
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
L'imposta sul valore aggiunto, o IVA, nell'UE è un'imposta generale sui consumi valutata sul valore aggiunto ai beni e ai servizi. Si applica più o meno a tutti i beni e servizi acquistati e venduti per uso o consumo nell'Unione europea.
MOSS IVA (Mini-One Stop Shop)
Il Mini-One stop Shop IVA è un portale online che consente alle imprese che forniscono servizi di tele-comunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici resi a consumatori privati residenti nell’UE che possono assolvere gli obblighi in materia di Imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”).
VIES (Vat Information Exchange System)
VIES è un sistema a livello UE che consente alle imprese di verificare la validità di un codice identificazione IVA rilasciato da uno Stato membro. La verifica viene effettuata a fronte delle banche dati nazionali dell'IVA degli Stati membri stessi.