I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 D.L. 13 maggio 2011 n.70 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106)

1 Giugno

  • Decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in via telematica dei dati delle contabilità, relativi agli anni 2009 e 2010 di:
    • esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 luglio 2009;
    • depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra con produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri

7 Giugno

  • Termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle contabilità di maggio di:
    • operatori professionali e rappresentanti fiscali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici;
    • depositari autorizzati del settore alcoli di cui al 2° cpv. del comma 1 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26/9/08;
    • depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26/9/08 art. 2, comma 5;
    • operatori professionali o rappresentanti fiscali che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 12695/RU del 28/1/09 art. 2, comma 1
    • depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26/9/08 art. 2, comma 4;
    • operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20/7/09 art. 2.
  • Termine ultimo per l’invio dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d’imposta ed agli accrediti di imposta utilizzati nel mese di maggio di:
    • depositari autorizzati del settore prodotti energetici in ottemperanza ai dettati della Circolare 21/D del 23 maggio 2008;
    • depositari autorizzati del settore alcoli di cui al 1° cpv. del comma 1 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26/9/08.

10 Giugno

Termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle contabilità di aprile degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 52047/UD del 21/11/08 art. 2, comma 4.

14 Giugno

Termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle contabilità di aprile degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 12695/RU del 28/1/09 art. 2, comma 2.

16 Giugno

  • Versamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4 del D.Lgs n. 504/1995).
  • Versamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto calcolata ed eventuale conguaglio relativo ai consumi dell'anno precedente (art. 56, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1995).

25 Giugno

  • Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di maggio 2012 (Decreto del 22 febbraio 2010 - Min. Economia e Finanze).
  • Versamento dell'accisa sul gas naturale in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente (art. 26, comma 13 del D.Lgs. n. 504/1995).

29 Giugno

Termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle contabilità di novembre dei soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 52047/UD del 21/11/08 art. 2, comma 2.

30 Giugno

  • Versamento dell'accisa sul gas naturale in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente (art. 26, comma 13 del D.Lgs. n. 504/1995)
  • Versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (art. 61, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 504/95).
  • Versamento della rata trimestrale dell'accisa sui consumi di carbone, lignite e coke di carbon fossile relativo ai quantitativi dei prodotti forniti nell'anno precedente (art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 504/1995).
  • Versamento della rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx (art. 17, comma 31, della Legge n. 449/1997).
  • I soggetti che hanno impiegato nell’anno 2011 prodotti energetici ad aliquota di accisa agevolata per lo svolgimento di lavori agricoli, orticoli, dell’allevamento, della silvicoltura e piscicoltura e della florovivaistica presentano una dichiarazione di avvenuto impiego dei quantitativi di prodotti loro assegnati, specificando i quantitativi di prodotti non impiegati con riferimento al 31 dicembre 2011 (dichiarazione consuntiva).
  • I soggetti che intendono utilizzare nell’anno 2012 prodotti energetici ad aliquota di accisa agevolata per lo svolgimento di lavori agricoli, orticoli, dell’allevamento, della silvicoltura e piscicoltura e della florovivaistica presentano la dichiarazione di cui all’art. 2,comma 3, del DM 14.12.2001, n. 454, per la determinazione dei quantitativi di prodotti spettanti (dichiarazione preventiva).
  • Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell’anno solare di riferimento, i soggetti ammessi al beneficio che hanno impiegato prodotti energetici ad aliquota d’accisa agevolata per lo svolgimento di lavori agricoli, orticoli, dell’allevamento, della silvicoltura e piscicoltura e della florovivaistica provvedono alle annotazioni di cui all’art. 6, comma 2, del DM 14.12.2001, n. 454, sul libretto di controllo.
  • Gli esercenti attività di autotrasporto di merci e i soggetti esercenti il trasporto persone appartenenti a determinate categorie presentano istanza per la fruizione dei benefici fiscali spettanti, da utilizzare in compensazione o mediante rimborso in denaro, rispetto al gasolio per autotrazione impiegato nel corso dell’anno 2011.
  • Gli esercenti attività di autotrasporto di merci e i soggetti esercenti il trasporto persone appartenenti a determinate categorie, che hanno ottenuto la riduzione dell’aliquota d’accisa sul gasolio utilizzato nell’attività di trasporto nell’anno 2010 e che hanno optato per la fruizione del beneficio in compensazione, presentano la richiesta per ottenere il rimborso in denaro del credito non utilizzato in compensazione nel corso dell’anno 2011.