Criteri per l'istituzione di rivendite speciali

In tale tipologia rientrano le rivendite ubicate presso particolari strutture purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via:

  1. stazioni ferroviarie;
  2. stazioni automobilistiche e tranviarie;
  3. stazioni marittime;
  4. aeroporti;
  5. caserme
  6. case di pena
  7. altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, nel rispetto dei parametri previsti per l'istituzione delle rivendite ordinarie (vedi "rivendite ordinarie" stessa sezione) e in particolare:
    • sale bingo
    • bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza,
    • strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso;
    • stazioni metropolitane;
    • ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzati in più locali o reparti, in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
    • centri commerciali, qualora dall'istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l'istituzione di una rivendita ordinaria e sempreché sussistano le particolari esigenze di equilibrare il rapporto fra domanda ed offerta, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale.

Modalità di apertura di una rivendita speciale

L'istanza, da redigersi in bollo, può essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il Portale Tabaccai (per ulteriori dettagli, si veda l’Informativa allegata) in qualsiasi momento dell'anno all'Ufficio dell'Agenzia competente per territorio, corredata dai seguenti documenti:

  1. Perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto agli albi a ciò abilitati e contenente:
    1. una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/10.000 su foglio formato A3,
    2. l'indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa più vicine, nonché gli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente Ufficio, cui va avanzata specifica richiesta, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve.
  2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo lo schema di seguito riportato deve contenere:
    1. la natura dell'attività commerciale o servizio prestato;
    2. la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili;
    3. per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
    4. per i centri commerciali, il numero degli esercizi attivi e operanti.

Le domande così presentate e complete della citata documentazione verranno istruite dal competente Ufficio Territoriale e il relativo esito sarà comunicato all'interessato.

In caso di esito positivo, gli assegnatari dovranno corrispondere all'Agenzia una somma di denaro una tantum determinata da un organo collegiale istituito presso l'Ufficio Centrale e dovranno frequentare un corso di formazione per tabaccai previsto dall'art. 55, comma 2 quinquies, D.L. 78/2010.

Rivendite speciali presso impianti di distribuzione di carburanti

Criteri e modalità di rilascio

L'istituzione della rivendita speciale in tali tipologie di ubicazione è consentita nel rispetto dei criteri previsti per le rivendite ordinarie (cfr. RIVENDITE ORDINARIE in questa stessa sezione).

Inoltre, il piazzale deve avere un'ampiezza superiore a 500 mq. e il locale chiuso, diverso da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, dove allocare la rivendita di tabacchi deve avere una superficie minima utile di 30 mq., aumentata a 50 mq. se in esso sono svolte altre attività con esclusione di quelle destinate a vendita di prodotti chimici, olii combustibili e qualsiasi altro prodotto comunque idoneo ad alterare i tabacchi lavorati e la loro conservazione.

Le domande sono presentate esclusivamente in via telematica tramite il Portale Tabaccai, in qualsiasi periodo dell’anno all'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, e corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto a uno degli albi professionali a ciò abilitati e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In particolare, la perizia giurata deve contenere:

  1. una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/10.000 su foglio formato A3,
  2. l'indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa più vicine, nonché degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente Ufficio, cui va avanzata richiesta, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve;
  3. una planimetria dell'impianto di distribuzione carburanti e del locale destinato alla vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Le domande così presentate e complete della citata documentazione verranno istruite dal competente Ufficio Territoriale e il relativo esito sarà comunicato all'interessato.

In caso di esito positivo, l'assegnatario dovrà corrispondere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una somma di denaro una tantum determinata da un organo collegiale istituito presso l'Ufficio Centrale e dovrà frequentare un corso di formazione per tabaccai previsto dall'art. 55, comma 2 quinquies, D.L. 78/2010.

La richiesta per l'istituzione di una rivendita speciale può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno, indirizzata all'ufficio periferico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, specificando se trattasi di rivendita speciale o speciale stagionale.