11.1. Norme particolari concernenti taluni prodotti

Prodotti agricoli

Per la maggior parte dei prodotti agricoli la riesportazione non può essere superiore a sei mesi.

Latte e latticini

Trattandosi di un mercato comunitario assai delicato, i termini concessi per il perfezionamento attivo sono limitati: sono infatti previsti tre mesi per la validità dell'autorizzazione e quattro mesi per la riesportazione. Inoltre, ogni autorizzazione concessa deve essere trasmessa a Bruxelles per il controllo.

Animali vivi e carne

Lo stesso vale per gli animali vivi e la carne: il termine di riesportazione varia a seconda delle merci, e della natura della trasformazione, da due a sei mesi. Anche in questo caso è prescritto il rigoroso controllo da parte di Bruxelles.

11.2. Norme particolari relative a talune zone geografiche

L'esportazione di alcuni prodotti compensatori verso alcuni Paesi terzi (EFTA, taluni PECO, Israele, Turchia) - qualora venga richiesta l'emissione di un certificato attestante l'origine comunitaria di tali prodotti al fine di consentire la concessione di un trattamento tariffario preferenziale, previsto nell'ambito degli accordi conclusi tra la Comunità e detti Paesi terzi, al momento dell'importazione dei prodotti medesimi in questi ultimi - non dà luogo al rimborso dei dazi corrisposti nell'ambito del perfezionamento attivo - sistema del rimborso, ovvero comporta il pagamento dei dazi dovuti e tenuti in sospeso per il perfezionamento attivo - sistema della sospensione (regola "NO DRAWBACK").