Il d.lgs. n. 97/2016 ha modificato il d.lgs. n. 33/2013 (decreto trasparenza) introducendo una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of Information Act (c.d. FOIA).
Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge, richiamati all’art. 5-bis del citato d.lgs. n. 33/2013.
Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto consente di accedere, fatte salve le esclusioni e i limiti indicati all’art. 5 bis dello stesso decreto, non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione ma anche ai dati e ai documenti per i quali tale obbligo non è previsto.
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata, utilizzando preferibilmente l’apposito modello all’indirizzo e-mail dell’Ufficio che detiene i dati o i  documenti, reperibile al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/articolazione-degli-uffici

Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale all’accesso civico generalizzato

In caso di rifiuto totale o parziale all’accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare istanza di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).